F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0011/CSA pubblicata del 4 Settembre 2025 – Rimini F.C. S.r.l. – Filippo Marra Cutrupi
Decisione/0011/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0006/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Paolo Del Vecchio – Componente
Daniele Cantini - Componente (Relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo con procedimento d’urgenza numero 0006/CSA/2025-2026, proposto dalla società Rimini F.C. s.r.l., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C - Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 5/DIV del 26.08.2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 01.09.2025, l’Avv. Daniele Cantini;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Rimini F.C. s.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio dirigente accompagnatore, Sig. Filippo Marra Cutrupi, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C - Lega Pro (cfr. Com. Uff. n. 5 DIV del 26.08.2025), in relazione alla gara del Campionato di Serie C - Lega Pro, Rimini/Gubbio del 23.08.2025.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha comminato al dirigente accompagnatore, Sig. Filippo Marra Cutrupi, un’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche Federali ed a rappresentare la società in ambito Federale fino al 9 settembre 2025.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della quaterna arbitrale in quanto, a seguito di una revisione FVS, usciva dall’area tecnica e protestava veemente proferendo parole irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli art. 13 comma 2 e 36 comma 2 (lett. A) CGS valutate le modalità complessive della condotta (R.IV Ufficiale).”
La società Rimini F.C. s.r.l., pur non contestando il fatto storico, ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo ritenendolo contraddittorio e sproporzionato rispetto alla condotta realmente posta in essere dal Sig. Marra Cutrupi.
La difesa della società reclamante, contesta, in maniera categorica, quanto riferito dal Quarto Ufficiale riguardo alle parole proferite dal Sig. Marra Cutrupi, mentre oltrepassava illegittimamente l’area tecnica.
In tale circostanza il dirigente avrebbe pronunciato le seguenti parole: “Cazzo, ma è calcio di rigore!!!” che è cosa ben diversa rispetto a quanto riportato nel referto di gara dal Quarto Ufficiale, dove si legge: “Cazzo ma non vedete che è calcio di rigore”.
Quindi, l’esclamazione non sarebbe stata diretta verso l’operato arbitrale ma si sarebbe trattato di una personale interpretazione dell’azione di gioco oggetto di controversia.
In considerazione di quanto sopra, la condotta del Sig. Marra Cutrupi, può assumere i caratteri della mera irrispettosità e quindi sanzionata in maniera più lieve, tenuto conto anche dell’eventuale applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 1 e delle ulteriori circostanze idonee a giustificare una diminuzione della sanzione di cui all’art. 13, comma 2, CGS..
La società Rimini F.C. s.r.l., conclude: “In via principale rideterminare la sanzione inflitta al Sig. Cutrupi volendo riqualificare la condotta tenuta, come non irriguardosa e/o ingiuriosa ma meramente irrispettosa ed in applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, e delle ulteriori circostanze idonee a giustificare una diminuzione della sanzione di cui all’art. 13, comma 2, CGS e per l’effetto annullare la sanzione inflitta; in via subordinare di voler ridurre le sanzione inflitte secondo equità e giustizia”.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 1 settembre 2025, nessuno è comparso per la società reclamante.
Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto per le ragioni che seguono.
Il referto di gara, che ex art. 61, comma 1, C.G.S., è fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, è dettagliato e non lascia dubbio alcuno su quanto effettivamente accaduto al 48° minuto del secondo tempo.
La condotta del Sig. Filippo Marra Cutrupi, così come descritta dal Quarto Ufficiale nel suo referto, deve qualificarsi come irriguardosa e, come tale, sanzionata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S., nella sua nuova formulazione, che prevede, come sanzione minima edittale, la inibizione per mesi due.
Il Collegio non ritiene di dare ingresso all’applicazione delle circostanze attenuanti richiesta dalla difesa della società reclamante, non rilevandone i presupposti.
Resta comunque il fatto che il Giudice Sportivo, comminando al Sig. Marra Cutrupi una sanzione al disotto del minimo edittale, per condotta irriguardosa, ha valutato e tenuto conto di tutte le circostanze idonee ad attenuare la sanzione disciplinare per cui è causa.
Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società Rimini F.C. s.r.l. deve, pertanto, essere respinto con la conseguente conferma della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Daniele Cantini Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce