FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 22/AA del 09/07/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ROSATI NOCCHI SSD SELCI NARDI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 743 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessio ROSATI, Elena NOCCHI e della società SSD SELCI NARDI, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alessio ROSATI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la S.S.D. Selci Nardi, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle NOIF per avere lo stesso, nel periodo tra il 24.11.2024 ed il 31.1.2025, svolto attività agonistica per la S.S.D. Selci Nardi in assenza di valido certificato di idoneità allo svolgimento della stessa di cui al D.M. 18 febbraio 1982;

Elena NOCCHI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della S.S.D. Selci Nardi, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle NOIF per avere la stessa, nel periodo tra il 24.11.2024 ed il 31.1.2025, consentito e comunque non impedito al calciatore sig. Alessio Rosati di svolgere attività agonistica per la S.S.D. Selci Nardi in assenza di valido certificato di idoneità di cui al D.M. 18 febbraio 1982;

SSD SELCI NARDI, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati la sig.ra Elena Nocchi ed il sig. Alessio Rosati;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Alessio ROSATI,

Sig. Elena NOCCHI,

Società SSD SELCI NARDI, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Elena NOCCHI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Alessio ROSATI,

3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Elena NOCCHI,

€ 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società SSD SELCI NARDI;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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