FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 24/AA del 09/07/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CHILELLI ASD SS LAZIO CALCIO A5
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1262 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Luciano CHILELLI, e della società ASD SS LAZIO CALCIO A5, avente ad oggetto la seguente condotta:
Luciano CHILELLI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD SS Lazio Calcio a 5, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, prima della gara FB5 Team Rome - ASD SS Lazio Calcio a 5 valevole quale finale di Play Off Under 15 femminile del Lazio, la cui disputa era prevista per il giorno 8.6.2025, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive dell’onore, del prestigio e del decoro del responsabile regionale del Calcio a 5 del Comitato Regionale Lazio e degli Organi Federali Territoriali tramite la pubblicazione di un “post” pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale della Società ASD SS Lazio Calcio a 5;
ASD SS LAZIO CALCIO A5, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione il sig. Chilelli Luciano;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Luciano CHILELLI,
Società ASD SS LAZIO CALCIO A5, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luciano Chilelli;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Luciano CHILELLI,
€ 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD SS LAZIO CALCIO A5;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
