FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 30/AA del 09/07/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SCUDERI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 819 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Luca SCUDERI avente ad oggetto la seguente condotta:

Luca SCUDERI, tesserato F.I.G.C. quale iscritto all’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 7, comma 3, del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi per avere violato i principi di lealtà, correttezza e probità sportiva per aver instaurato un rapporto con il calciatore Elias Frazzitta promettendogli il tesseramento presso una squadra del campionato maltese facendosi preventivamente versare la somma di € 500,00 che avrebbe dovuto coprire vitto e alloggio e la assicurazione durante il periodo di prova, salvo poi non rispettare tali impegni dando, tra l’altro, all’atleta comunicazioni confuse e poco lineari sulle società presso le quali avrebbe dovuto svolgere i provini e costringendolo a farsi carico delle spese di cibo e soggiorno presso Malta per poi chiedere, contravvenendo all’accordo preso, la ulteriore somma di € 5.000,00 quale compenso per tesserarlo presso una società maltese;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:

Sig. Luca SCUDERI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:

45 (quarantacinque) giorni di inibizione a partire dal prossimo tesseramento e € 1..000,00 (mille/00) di ammenda per il Sig. Luca SCUDERI;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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