FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 31/AA del 09/07/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ORLANDI RAPARELLI ASD LVPA FRASCATI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 858 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Leonardo ORLANDI, Giammarco RAPARELLI e della società ASD LVPA FRASCATI, avente ad oggetto la seguente condotta:

Leonardo ORLANDI, all’epoca dei fatti, ed attualmente, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC con la qualifica di Allenatore UEFA B - codice 122146, e tesserato per la stagione 2024-2025 per la società A.S.D. L.V.P.A. Frascati, prima in qualità di allenatore della squadra U19 regionale juniores e poi, dal 15 febbraio 2025, in qualità di allenatore prima squadra, in violazione dell’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto prescritto dall’art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché in relazione all’art. 23, comma 2, delle N.O.I.F, perché durante la stagione sportiva 2024- 2025 - tesserato per la società A.S.D. L.V.P.A. Frascati, prima in qualità di allenatore della squadra U19 regionale juniores e poi, dal 15 febbraio 2025, in qualità di allenatore prima squadra - ha svolto le funzioni e l’attività di Collaboratore della gestione sportiva della società, senza essere iscritto né nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi né nel Registro dei Collaboratori della Gestione Sportiva, il tutto così come emerso nel corso delle indagini dalla documentazione acquisita e dalle audizioni espletate;

Giammarco RAPARELLI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. L.V.P.A. Frascati, in violazione dell’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per avere consentito e comunque non impedito al sig. Leonardo Orlandi, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC con la qualifica di Allenatore UEFA B - codice 122146, e tesserato per la stagione sportiva 2024-2025 per la società A.S.D. L.V.P.A. Frascati, prima in qualità di allenatore della squadra U19 regionale juniores e poi, dal 15 febbraio 2025, in qualità di allenatore prima squadra, di svolgere le funzioni e l’attività di Collaboratore della gestione sportiva della società, senza essere iscritto né nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi né nel Registro dei Collaboratori della Gestione Sportiva, , il tutto così come emerso nel corso delle indagini dalla documentazione acquisita e dalle audizioni espletate;

ASD LVPA FRASCATI, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dai signori Leonardo Orlandi e Giammarco Raparelli, tutti soggetti tesserati per la suddetta società per la stagione sportiva 2024- 2025;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Leonardo ORLANDI,

Sig. Giammarco RAPARELLI,

Società ASD LVPA FRASCATI, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giammarco Raparelli;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Leonardo ORLANDI,

1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Giammarco RAPARELLI,

€ 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD LVPA FRASCATI;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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