C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 13 del 23.07.2025 – Delibera – RECLAMO N. 7 della A.S.D. STILOMONASTERACE CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n. 61 del 31.10.2024 (relativamente alla squalifica del calciatore Coluccio Andrea fino al 30.06.25). Rinvio dal Collegio di Garanzia con decisione n. 62 del 14.07.2025
RECLAMO N. 7 della A.S.D. STILOMONASTERACE CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n. 61 del 31.10.2024 (relativamente alla squalifica del calciatore Coluccio Andrea fino al 30.06.25). Rinvio dal Collegio di Garanzia con decisione n. 62 del 14.07.2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo, preso atto della decisione del Collegio di Garanzia n. 62 del 14.07.2025 acquisite le memorie depositate dalla società reclamante; sentiti l’Avvocata Mariastella Arcidiacono per delega dell’Avvocato Priscilla Palombi e il signor Andrea Coluccio RILEVA La Società A.S.D. Stilomonasterace Calcio proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione all’incontro del 27.10.2024 contro la Virtus Rosarno, era stata comminata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e la squalifica fino al 31.12.2026 del calciatore Coluccio Andrea per avere colpito l’Assistente Arbitrale con i tacchetti delle scarpe di gioco con due violenti pestoni oltre ad aver strattonato al braccio l’arbitro e intimatogli di togliere il cartellino al compagno di squadra, usato parole ingiuriose nei confronti di uno degli Assistenti Arbitrali e accerchiato con altri 5/6 compagni di squadra gridando e inveendo, ancora, nei confronti dell’Arbitro. Tali sanzioni derivano dal fatto che la partita era stata sospesa al 25° minuto del primo tempo per comportamenti violenti dei calciatori della società reclamante nei confronti dell’assistente dell’arbitro. La società Stilomonasterace per quel che rileva in questa sede deduceva in particolare l’estraneità ai fatti del proprio tesserato, il quale, dopo l’espulsione di un proprio compagno di squadra e il verificarsi di un parapiglia a causa di un avversario, si sarebbe avvicinato all’assistente per sincerarsi che avesse colto il comportamento del calciatore dell’altra squadra affinché venissero presi i provvedimenti disciplinari del caso. La reclamante escludeva che il calciatore Coluccio Andrea avesse colpito l’assistente dell’arbitro. Alla seduta del 18.11.2024 venivano escussi sia il direttore di gara che l’assistente arbitrale, che confermavano la circostanza che quest’ultimo avesse subito dei pestoni sul piede destro da parte di due tesserati dello Stilomonasterace, nel corso di una vivace protesta.
Sia l’arbitro che l’assistente confermavano che al minuto 25° del primo tempo erano venute meno le condizioni per la regolare prosecuzione della gara. Dall’istruttoria svolta non emergevano episodi che avessero potuto giustificare l’interruzione della partita. In ordine alla posizione del calciatore Coluccio Andrea, emergeva come lo stesso avesse, in particolare, colpito con due pestoni il piede destro dell’assistente arbitrale, mentre stava vivacemente protestando, unitamente ad altro calciatore rimasto non identificato. La durata della squalifica veniva rideterminata per “ricondurla ad equità” riducendola a tutto il 30 giugno 2025, quindi ad otto mesi. In data 13 dicembre 2024, Andrea Coluccio adiva il Collegio di Garanzia dello Sport avverso la decisione citata, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 71 in data 19 novembre 2024 dalla Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Calabria LND-FIGC. Il Collegio di Garanzia con decisione del n. 62 del 14.07.2025, a cui si rimanda, accoglieva il ricorso e, per l’effetto, rinviava alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il C.R. Calabria FIGC - LND in diversa composizione, ai fini della rideterminazione della sanzione, avendo cura di evidenziare i criteri impiegati per l’individuazione del periodo di squalifica ritenuto congruo e proporzionato rispetto alla condotta tenuta ed alle circostanze comprovate dalla documentazione risultante in atti, indicando espressamente la norma sanzionatoria applicabile. Nel corso della seduta del 22 luglio 2025, il legale rappresentante del Coluccio ribadiva le ragioni del proprio assistito, nello specifico, chiedeva dichiararsi l’art. 36 C.G.S. quale norma applicabile al caso in esame ed il rideterminarsi della sanzione applicata in 8 giornate di squalifica. Ritiene questo Collegio che per la corretta qualificazione del comportamento addebitato al Coluccio ci si debba riferire alla ricostruzione contenuta nei rapporti dell’Arbitro e dell’Assistente Arbitrale nonché alle dichiarazioni rese davanti al Collegio della Commissione Sportiva d’Appello in data 18 novembre. Nel rapporto il Direttore di Gara così descrive i fatti: “il signor Coluccio Andrea colpiva l’AA2 con i tacchetti usando violenza sul collo del piede per ben due volte”. Scrive l’Assistente Arbitrale: “Coluccio mi colpiva con due violenti pestoni sul piede destro causandomi fortissimo dolore”. In sede di audizione del 18 novembre dichiaravano, l’Arbitro: “ho visto che il calciatore dello Stilomonasterace Coluccio Andrea si avvicinava all’Assistente Fascetti pestandogli un piede. L’Assistente “mi colpiva con due pestoni sul piede destro”. Tali risultanze non sono contraddette da alcun altro elemento in grado di contraddire la ricostruzione degli atti ufficiali che ai sensi dell’art. 61 fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In particolare, la “Relazione di servizio” rilasciata dai Carabinieri della Stazione di Monasterace Marina, che l’Arbitro afferma essere all’interno dell’impianto ma non sul terreno di gioco, si limita a riferire che “la terna arbitrale rientrava negli spogliatoi senza impedimenti, seguiti dai giocatori di entrambe le squadre”, nulla riportando in merito al comportamento tenuto dal Coluccio. La fattispecie va pertanto sussunta nell’art. 35 del C.G.S., trattandosi ad avviso di questo Collegio, inequivocabilmente, di condotta violenta. Tale tesi è avvalorata dalla presenza in atti di documentazione medica del Pronto Soccorso del nosocomio di Reggio Calabria recante prognosi di 5 giorni per l’Assistente Arbitrale, Giuseppe Fascetti. Ai fini della determinazione della sanzione ritiene questo Collegio congruo irrogarsi al Coluccio, peraltro Capitano della squadra, la pena edittale minima di anni due di cui al comma 2 dell’art. 35 C.G.S. La sanzione inflitta va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative a carico della società di cui all’art. 35 comma 7.
P.Q.M.
irroga la squalifica al calciatore Coluccio Andrea a tutto il 27 ottobre 2026; la sanzione inflitta va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative a carico della società di cui all’art. 35 comma 7.
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