C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 49/CSAT del 24.04.2025 – Delibera – Reclamo della società VALLE TELESINA ASD in riferimento al C.U. n. 23/d.p. BN del 16.01.2025. Gara – Valle Telesina ASD / Asd Azzurra Paupisi Next del 11.01.2025 – Campionato 3° Cat. BN – girone B. Squalifica fino al 16/01/2028 Matarazzo Agostino. La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Campania, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali.
Reclamo della società VALLE TELESINA ASD in riferimento al C.U. n. 23/d.p. BN del 16.01.2025. Gara – Valle Telesina ASD / Asd Azzurra Paupisi Next del 11.01.2025 – Campionato 3° Cat. BN - girone B. Squalifica fino al 16/01/2028 Matarazzo Agostino. La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Campania, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali.
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
1. Con reclamo, preannunciato il 18 gennaio 2025 e depositato a mezzo pec il giorno 27 gennaio 2025 entro i cinque giorni dopo il ricevimento in data 22 gennaio 2025 dei documenti richiesti, la società reclamante ha impugnato la decisione pubblicata con C.U. n. 23 del 16.1.2025 con cui il GST di Benevento ha squalificato fino al 16 gennaio 2028 il calciatore Matarazzo Agostino, nato il 6 febbraio 1998, per “comportamento gravemente antisportivo, con violenza e minacce reiterate al D.D.G. a seguito di espulsione.” 2. In particolare il GST, sulla scorta del referto di gara, così motivava: “in una ripresa del gioco tramite calcio di punizione diretto accordato alla società Valle Telesina, il n. 16 Matarazzo Agostino si occupava di riprendere il gioco, ma dopo la battuta il pallone colpiva alla schiena il D.D.G. che si vedeva costretto ad interrompere il gioco; alla ripresa il sig. Matarazzo inveiva a voce contro il D.D.G. con espressioni ingiuriose, e veniva pertanto espulso. Dopo la notifica del provvedimento disciplinare lo stesso si avvicinava al D.D.G. con fare minaccioso e violento, dapprima con minacce poi con faccia a faccia sferrando uno schiaffo al volto tra l’orecchio e la mascella sinistra, fortunatamente senza conseguenze; lo stesso a fine partita proseguiva con reiterate minacce nei confronti del D.D.G. che era riuscito a terminare l’incontro anche dopo l’aggressione.” 3. La reclamante impugnava la decisione, previa sospensione cautelare della stessa, chiedendo la riduzione della sanzione disciplinare in misura rapportata ai fatti accaduti dal momento che, a suo dire, il calciatore si sarebbe sì rivolto con frasi ingiuriose verso il D.D.G. appoggiandogli le mani al petto ma non gli avrebbe sferrato alcuno schiaffo. 4. Aggiungeva che la partita, temporaneamente sospesa dall’arbitro, dopo l’intervento delle forze dell’ordine riprendeva e veniva regolarmente terminata. Intanto l’espulso lasciava il campo salendo sugli spalti senza venir più a contatto con il DDG. 5. Asseriva, poi, e a tal proposito allegava denuncia penale sporta alle 22:30 del giorno della gara, che essa sarebbe stata vittima di estorsione da parte del DDG il quale, al momento della consegna ai dirigenti Antonio Masotta e Vallone Valerio della distinta di gara e dei documenti d’identità dei calciatori avvenuta nel suo spogliatoio, avrebbe chiesto l’importo di mille euro da consegnare presso un bar di Benevento la sera stessa alle 21:30 per evitare di farsi refertare in ospedale e poi di denunciare penalmente il calciatore. 6. I due dirigenti, prontamente denunciavano verbalmente il fatto agli agenti di P.S. del locale commissariato che, da quel momento dirigevano le operazioni, e avevano modo di accertare la consegna del danaro al DDG il quale veniva poi trasportato e trattenuto in caserma per diverse ore. 7. La reclamante concludeva che il DDG, essendo stato prontamente denunciato e colto in flagranza dalla P.S. dopo aver intascato due banconote di 50 euro e portato in caserma per gli interrogatori del caso, avrebbe ingigantito nel referto di gara, inviato il giorno dopo alle 18, i fatti realmente accaduti. 8. A sostegno della sua tesi la società ha anche allegato al reclamo un video della gara che confermerebbe la sua versione dei fatti, alcuni articoli di giornale e ha chiesto di ascoltare il calciatore. 9. Va, innanzitutto, dichiarata la ricevibilità del reclamo vista la sua tempestività e accertato il regolare versamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva con bonifico del 17 gennaio 2025 ex art. 48, commi 2 e 3, CGS. 10. In data 17 febbraio 2025, in sede di prima convocazione, la corte –dopo aver letto il reclamo e ascoltato la difesa della reclamante, sospendeva ex art. 19, comma 2, CGS la sanzione disciplinare e trasmetteva gli atti alla P.F. anche per la visione del video in atti (preclusa in tale fase al giudice di merito) riservandosi all’esito delle predette indagini di esaminare nel merito il reclamo. 11. Ricevuti gli atti e la relazione conclusiva delle indagini da parte della P.F. -che aveva reputato opportuno ascoltare il calciatore espulso della squadra Valle Telesina e il signor Possemato Emanuele, calciatore della squadra avversaria Azzurra Paupisi, nonché acquisire agli atti e visionare il video depositato dalla reclamante- la corte fissava l’udienza del 14 aprile 2025 in cui è stato ascoltato l’avv. Dario De Vincentis, difensore della A.S.D. Valle Telesina, il quale ha chiesto l’accoglimento del reclamo. 12. La corte reputa l’impugnativa della reclamante, fra l’altro parziale poiché ammette che il proprio calciatore abbia proferito frasi ingiuriose e abbia spinto il DDG, meritevole di accoglimento parziale. 13. Va, preliminarmente chiarito, che il provvedimento di squalifica del calciatore Agostino Matarazzo per tre anni è stato correttamente adottato in base al referto di gara dal G.S.T. il quale era all’oscuro però, delle gravissime circostanze di fatto dedotte dalla reclamante che hanno indotto la corte a sospendere cautelarmente la sanzione disciplinare e a inviare gli atti e il video alla P.F. affinché compisse le opportune indagini del caso dal momento che vi erano seri dubbi sull’attendibilità del referto di gara. 14. Esso, pur essendo fonte di prova privilegiata circa i fatti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, non costituisce una prova assoluta potendo gli organi di giustizia sportiva ai sensi degli artt. 57 e ss. CGS utilizzare ai fini di prova gli atti di indagine della P.F. nonché i mezzi istruttori articolati dalle parti e i documenti depositati dalle stesse. 15. A questo punto è opportuno esaminare la relazione della P.F. e il materiale d’indagine da essa acquisito agli atti. 16. La P.F. –nella sua relazione finale- afferma quanto segue: “All’esito dell’attività di indagine e dalla visione del video, pur se le immagini non hanno consentito di chiarire completamente quanto accaduto tra il calciatore e l’arbitro, è stato possibile accertare che il calciatore Agostino Matarazzo, dopo la notifica del provvedimento disciplinare, si avvicinava al direttore di gara, quasi a toccarlo, facendo un movimento con il braccio destro, al quale, contemporaneamente, seguiva una repentina torsione all’indietro della parte superiore del corpo (spalle e testa) dell’arbitro, compatibile sia con una spinta con entrambi le mani nella parte superiore del petto, quasi all’altezza del collo, per farlo arretrare (cfr verbale audizione Agostino Matarazzo) che ad uno schiaffo al volto, tra l’orecchio e la mascella sinistra (cfr referto di gara).” 17. La P.F. riferisce, dunque, che le immagini del video sono compatibili sia con l’ipotesi di una spinta che con l’ipotesi di uno schiaffo al DDG. 18. A questo punto spetta all’organo di giustizia sportiva decidere sulla base di tutti gli elementi probatori del caso, compreso il video oramai acquisito agli atti ed anch’esso costituente mezzo di prova dopo che la P.F. ha dichiarato che, pur essendo di scarsa qualità, consente di ricostruire quanto accaduto. 19. Orbene, nel caso in questione, la corte reputa che le dichiarazioni rese dal DDG nel referto delle ore 18 del giorno 12 gennaio 2025, siano inattendibili laddove afferma che il calciatore Matarazzo gli “sferrava uno schiaffo al volto tra l’orecchio e la mascella sinistra, causandomi dolore tanto da farmi sospendere la partita”. 20. Il calciatore Matarazzo ha confessato alla P.F. di aver proferito e frasi ingiuriose e di aver spinto il DDG che si era avvicinato a lui per espellerlo ma ha negato decisamente di averlo colpito con uno schiaffo al volto. 21. Le dichiarazioni del signor Possemato Emanuele, teste attendibile essendo un calciatore della squadra avversaria Azzurra Paupisi e essendo stato interrogato dalla P.F. perché risultato essere particolarmente vicino al DDG al momento della sospensione della partita, non confermano affatto la versione dell’arbitro. 22. Ed infatti il calciatore ha dichiarato che né lui né i suoi compagni di squadra avevano compreso il motivo della sospensione della gara; ha inoltre dichiarato di non aver visto compiere alcun atto di violenza nei confronti del DDG. Nel caso in cui fosse stato sferrato uno schiaffo così violento da causare forte dolore e indurre l’arbitro a sospendere la partita tutti i presenti avrebbero immediatamente compreso a cosa fosse stata dovuta la sospensione del gioco. 23. Tra le due versioni compatibili, a detta della P.F., con le immagini, la corte opta decisamente per la versione della spinta dal momento che il braccio del calciatore spinge il petto del DDG il quale, dopo aver subito il gesto, non si porta le mani al volto né sembra accusare alcun dolore e, con tutta tranquillità, sospende la gara uscendo temporaneamente dal campo mentre i calciatori e il pubblico chiedono spiegazioni della sospensione. 24. I fatti successivi avvenuti dopo la gara descritti nella denuncia penale e il mancato ricovero in ospedale del DDG il quale evidentemente non ha avuto alcun postumo, neanche di lieve entità, dal comportamento contestato al calciatore, sono ulteriori elementi probatori che escludono uno schiaffo violento e lasciano propendere per la tesi sostenuta dalla reclamante. 25. In conclusione la corte reputa di applicare al caso di specie l’art. 36, comma 1, CGS secondo cui: “Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.” 26. La corte, inoltre, reputa che vada applicata la circostanza attenuante prevista dall’art. 13, comma 1, lettera e) del C.G.S., cioè l’aver ammesso la propria responsabilità in merito alle dichiarazioni ingiuriose e al contatto fisico con il DDG, e, pertanto, riduce la sanzione a comminarsi che altrimenti sarebbe stata sarebbe stata ben più grave.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica al sig. Matarazzo Agostino fino al 31/10/2025. Dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.
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