C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 51/CSAT del 15.05.2025 – Delibera – Gara – Puteolana 1909 / Pianura Calcio del 5.04.2025 – Campionato Promozione – girone B. Squalifica fino al 10/4/2029 sig. Bianco Raffaele.
Gara – Puteolana 1909 / Pianura Calcio del 5.04.2025 – Campionato Promozione - girone B. Squalifica fino al 10/4/2029 sig. Bianco Raffaele.
Il calciatore Bianco Raffaele della società Pianura Calcio 1977, a mezzo proprio difensore, proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione della squalifica fino al 10/4/2029 inflitta dal Gst e pubblicata sul CU n.111 dell’11/04/2025. A fondamento della impugnativa, il reclamante deduceva, la errata applicazione dell’art.35, comma 4, CGS dovendo, invece, trovava applicazione il dettato normativo disposto dall’art. 36 comma 1, lettera B del CGS, ovvero l’art.35 comma 2, CGS. Il reclamante, infatti, rilevava che nella fattispecie in esame non era riscontrabile, nemmeno dall’esame del referto medico, alcuna lesione per cui la condotta dello stesso doveva essere derubricato in art. 36, comma 1 lettera B CGS. Nel referto medico si rilevava infatti, che il paziente era vigile, lucido e collaborativo con lieve algia mandibolare destra e nulla da segnalare all’obiettività cardiotoracica ed addominale non venendo prescritto nemmeno un giorno di prognosi inquanto non si riscontrano lesioni ed ecchimosi che avrebbero configurato la previsione normativa di cui all’art.35, comma 4 CGS. Il reclamante, inoltre, evidenzia non solo che nel corso della propria carriera aveva tenuto una condotta illibata ma che, sulla scorta di recentissime decisioni della Corte Sportiva d’Appello Territoriale, le decisioni su fattispecie analoghe avevano previsto sanzioni disciplinari molto più miti. Concludeva il reclamante per l’accoglimento, in via principale, della impugnativa derubricando la condotta ascritta da violenta nei confronti degli ufficiali di gara, ex art. 35 comma 4 CGS, a condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico, ex art. 36, comma 1 lett b) CGS. In via subordinata, il reclamante concludeva chiedendo di derubricare la condotta ascritta da violenta nei confronti degli ufficiali di gara, ex art. 35 comma 4 CGS, al più mite art. 35 comma 2 del CGS con ridimensionamento della squalifica fino al 10/4/2027. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali ed il reclamo così come proposto, sentita la difesa del reclamante alla udienza, fissata per la discussione dell’impugnativa ritiene quest’ultima meritevole di accoglimento. Dall’esame del referto medico rilasciato dal Pronto Soccorso della struttura presso il quale il DDG si era recato al termine della gara, si evidenzia che al paziente non veniva prescritto alcun giorno di prognosi dal momento che appariva vigile, lucido e collaborante, con leggera algia mandibolare destra e con disturbi della articolazione tempo mandibolare, peraltro non specificato. Dall’esame del predetto referto medico, inoltre, non si evince alcuna lesione personale in netto contrasto con quanto riportato dal DDG nel referto di gara dove precisava di avere subito una ferita al labbro con conseguente fuoriuscita di sangue, per effetto del pugno inferto al viso del reclamante. Alla luce di quanto esposto, pertanto, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, in considerazione anche dei precedenti adottati dalla stessa in analoga fattispecie, ritiene che debba trovare applicazione quanto disposto dall’art. 36, comma 1, lettera b), o al più l’art. 35, comma 2, CGS. PQM La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica del calciatore Bianco Raffaele a tutto il 10/04/2027. Dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.
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