C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 48/TFT del 26.06.2025 – Delibera – Prot. 28838/630 pfi24-25 PM/fl del 29/05/2025 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:
Prot. 28838/630 pfi24-25 PM/fl del 29/05/2025
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:
- il sig. Juan Andres Dellacasa Guerra, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Buccino Volcei: - della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Buccino Volcei – Rossoblu Castel S. Giorgio disputata l’11.1.2025 e valevole per il girone B del campionato di Eccellenza, sebbene non iscritto nella distinta gara, fatto ingresso sul terreno di gioco ed aver strattonato con forza il direttore di gara afferrandolo per il colletto della divisa e proferendo al suo indirizzo le seguenti testuali espressioni: “vieni qua che ti riempio di botte” e “testa di cazzo”; - la società A.S.D. Buccino Volcei a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Juan Andres Dellacasa Guerra, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il sig. Juan Andres Dellacasa Guerra, all’epoca dei fatti calciatore della società, la sanzione di anni, uno (1) di squalifica; per la società A.S.D. Buccino Volcei € 600,00 di ammenda. Ritiene il Collegio di accogliere la censura (posta in essere dall’avvocato dei deferiti nella propria memoria difensiva) in merito alla inammissibilità del deferimento nei confronti della società già sanzionata per le violazioni commesse dal calciatore a titolo di responsabilità oggettiva come si evince dalla decisione pubblicata dal GST all’epoca della segnalazione alla Procura Federale. Per quanto concerne invero il calciatore ritiene non ravvisabile la contestata condotta ex art. 35 CGS, bensì la fattispecie di cui all’art. 36 lettera b (secondo comma) CGS. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, DELIBERA ritiene di applicare per: il sig. Juan Andres Dellacasa Guerra, all’epoca dei fatti calciatore della società, la sanzione di mesi 8 (otto) di squalifica; per la società A.S.D. Buccino Volcei la inammissibilità del deferimento, per essere già stata sanzionata per le violazioni commesse dal calciatore e a titolo di responsabilità oggettiva (C.U. n.70 del 13/01/2025).
