F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0042/CFA pubblicata il 6 Novembre 2025 (motivazioni) – società S.C.D. Ligorna 1922 – Sig. Antonello Susino

Decisione/0042/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0036/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Roberta Landi - Componente

Stefano Papa - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0036 CFA/2025-2026 proposto dalla società S.C.D. Ligorna 1922 e dal sig. Antonello Susino in data 06.10.2025;

per la riforma della decisione della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare, di cui al Com. Uff. n. 0061/TFNSD-2025-2026 del 30.09.2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 29.10.2025, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Stefano Papa e uditi l’Avv. Alessio Centanaro per i reclamanti, l’Avv. Luca Zennaro e l’Avv. Giovanni Pedullà per la Procura federale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La vicenda trae origine da una segnalazione, avente ad oggetto “Esposto alla Procura Federale per comportamento scorretto di un tecnico tesserato e induzione a false dichiarazioni”, presentata dalla madre di un calciatore minorenne, all’epoca tesserato per la società S.C.D. Ligorna 1922, nella quale veniva stigmatizzato il comportamento tenuto dal sig. Susino Antonello, tecnico all’epoca tesserato per la medesima società S.C.D. Ligorna 1922, il quale avrebbe indotto alcuni giovani tesserati, dei quali era l’allenatore in quel periodo, a rilasciare dichiarazioni concordate e non veritiere alla Procura federale, al fine di evitare l'accertamento delle condotte dallo stesso poste in essere.

In particolare, il sig. Susino era stato sottoposto ad indagine nell'ambito di un procedimento disciplinare per presunti atti di proselitismo consistiti nell’aver convinto undici calciatori tesserati per la A.S.D. Superba Calcio, dallo stesso allenati, a trasferirsi, nella successiva stagione sportiva, alla società S.C.D. Ligorna 1922, presso la quale il medesimo sarebbe andato ad allenare.

Al riguardo, la segnalante affermava che, nel mese di ottobre 2024, quando i giovani calciatori provenienti dalla A.S.D. Superba Calcio 2017, successivamente tesserati per la S.C.D. Ligorna 1922, furono convocati dalla Procura federale per testimoniare nel procedimento a carico del tecnico, i genitori e l’allenatore, sig. Susino, avrebbero concordato le dichiarazioni che avrebbero dovuto rilasciare i calciatori alla Procura federale, anche mediante incontri tra genitori nei quali si sarebbero inscenati finti interrogatori, nel corso dei quali i ragazzi sarebbero stati indottrinati su quanto dichiarare.

Nel corso delle indagini originate dalla citata segnalazione, un giovane calciatore tesserato per la S.C.D. Ligorna 1922, figlio della segnalante, ha dichiarato alla Procura federale, che l’allenatore, sig. Susino, aveva comunicato ad alcuni calciatori, ancor prima che terminasse la stagione sportiva, che si sarebbe tesserato per la S.C.D. Ligorna 1922 la stagione successiva, invitandoli a seguirlo. Il calciatore ha poi precisato il motivo per il quale, nel corso della precedente audizione effettuata nell'ambito del relativo procedimento disciplinare, aveva rilasciato dichiarazioni di tenore differente, in quanto: " … mi era stato chiesto di dire quelle cose. Ci era stato detto di non dare risposte precise ma vaghe per non creare problemi al Signor Susino. Non mi ricordo chi me lo avesse chiesto. Un giorno, dopo una seduta di allenamento, fuori dal bar dell’impianto sportivo del Ligorna, forse il giorno prima dell’audizione della Procura, un genitore simulando un interrogatorio di noi calciatori ci ha fatto delle domande per istruirci su cosa dire alla Procura Federale. …. Avevamo fatto una prova tutti insieme. Dovevamo rispondere vagamente per rendere più semplice la posizione di Susino”, il quale pur non avendo condotto la predetta riunione, "era presente quando abbiamo fatto la simulazione ….. Era seduto ad un tavolo vicino a noi ed ascoltava le cose che dicevamo".

Nel corso delle indagini, la segnalante, madre del giovane calciatore sovra citato, ha altresì riferito alla Procura federale che il 12 giugno 2024 l’allenatore, Signor Susino, aveva creato un gruppo whatsapp denominato “Gruppo storico”, nel quale aveva inserito come membri i genitori degli undici calciatori della Superba Calcio che avrebbe voluto convincere a trasferirsi alla società Ligorna. Secondo la segnalante, il 14 ottobre 2024, alle ore 13,29, il Signor Susino avrebbe inviato un messaggio vocale su tale chat di gruppo, mediante il quale avrebbe invitato i genitori e i calciatori ex Superba Calcio ad incontrarsi prima dell’incontro con la Procura per concordare cosa dire in suo favore.

Nel corso dell'attività inquirente, la Procura federale ha, pertanto, acquisito il messaggio vocale inviato dal sig. Susino in data 14.10.2024, alle ore 13,29, che risultava del seguente, letterale, tenore: “Io direi domani sera per favore, se tutti quelli che sono convocati dalla Procura, che poi siamo tutti ok, se domani ... vi conviene essere presenti ad allenamento che ci facciamo una chiacchierata di dieci minuti perché poi giovedì sarete interrogati dalla Procura, almeno sappiamo cosa dire. Chi è titubante per favore, tipo la mamma di C. che si spaventa di ste’ cose qua che mandi il marito. OK? Perché dobbiamo essere tutti su una linea, dire tutti la stessa cosa con poche parole veloci perché così almeno non hanno niente in mano e finisce sta storia qua. Mio pensiero personale questo eh”.

All’esito dell’attività di indagine, la Procura federale, ritenendo comprovata la sussistenza degli illeciti disciplinari e l’ascrivibilità delle condotte oggetto di contestazione al sig. Antonello Susino e, per responsabilità oggettiva, alla S.C.D. Ligorna 1922, notificava agli stessi la Comunicazione di conclusione delle indagini.

In data 30.7.2025 il sig. Antonello Susino e la società S.C.D. Ligorna 1922 presentavano memoria con la quale contestavano la sussistenza di qualsivoglia addebito.

Con atto depositato il 13 agosto 2025 il Procuratore federale deferiva innanzi al Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare:

- il sig. SUSINO Antonello, per rispondere “della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso organizzato una riunione in data 15 ottobre 2024 con i calciatori dallo stesso allenati che nei giorni seguenti sarebbero stati auditi da un collaboratore della Procura Federale nell'ambito del procedimento 151 pfi 24-25 che lo vedeva quale persona sottoposta ad indagini, mediante l'invio di un messaggio vocale ai genitori dei predetti tesserati del seguente tenore letterale: "Io direi domani sera per favore, se tutti quelli che sono convocati dalla Procura, che poi siamo tutti ok, se domani ... vi conviene essere presenti ad allenamento che ci facciamo una chiacchierata di dieci minuti perché poi giovedì sarete interrogati dalla Procura, almeno sappiamo cosa dire. Chi è titubante per favore, tipo la mamma di C. che si spaventa di ste’ cose qua che mandi il marito. OK? Perché dobbiamo essere tutti su una linea, dire tutti la stessa cosa con poche parole veloci perché così almeno non hanno niente in mano e finisce sta storia qua. Mio pensiero personale questo eh", nonché per avere assistito personalmente alla predetta riunione in occasione della quale venivano simulate le audizioni dei giovani calciatori e gli stessi venivano istruiti a rispondere in maniera generica alle domande del collaboratore della Procura Federale al fine di impedire l'accertamento della verità dei fatti;”

- nonché la società S.C.D. Ligorna 1922, per rispondere “a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti, di cui al precedente capo di incolpazione, posti in essere [dal] Antonello Susino, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la predetta società”.

Nel corso del dibattimento innanzi al Tribunale federale nazionale,  la Procura federale, dopo essersi riportata integralmente al contenuto dell’atto di deferimento ed aver contestato le tesi difensive contenute nella memoria presentata dai deferiti, anche opponendosi all’ammissione della prova per testi in quanto ritenuta inconferente e/o inammissibile, ha concluso per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: al sig. Antonello Susino, anni 1 (uno) di squalifica; alla società SCD Ligorna, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

Il Difensore dei deferiti, richiamando le argomentazioni illustrate nella memoria difensiva, ha insistito per l’accoglimento delle istanze istruttorie e per il rigetto del deferimento.

All’esito del dibattimento, il Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare, ha irrogato al sig. Susino Antonello, la sanzione di anni 1 (uno) di squalifica, ed alla società SCD Ligorna 1922, la sanzione di euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

A suffragio della decisione assunta il Tribunale federale ha ritenuto provata la responsabilità del deferito, risultando evidente, e provato per tabulas, che la riunione organizzata dall’allenatore Susino fosse finalizzata a incidere sui contenuti delle audizioni, così da uniformare le dichiarazioni dei calciatori e ottenere una rapida archiviazione del procedimento, ritenendo altresì congrue le sanzioni proposte dalla Procura federale, stante la gravità della condotta accertata, finalizzata ad influenzare i tesserati al fine di incidere su indagini federali.

Avverso la decisione del Tribunale federale nazionale, ritenuta frutto di travisamento dei fatti e di un accertamento dei fatti pacificamente infondato, hanno proposto reclamo la società S.C.D. Ligorna 1922 ed il sig. Antonello Susino, chiedendo la riforma dell’impugnata decisione, con pronuncia di esclusione di qualsivoglia responsabilità disciplinare a carico dei medesimi. In subordine, i reclamanti hanno chiesto la riduzione delle rispettive sanzioni, instando altresì, in via istruttoria, ed occorrendo, per l’assunzione delle disposizioni testimoniali richieste nella memoria difensiva depositata in primo grado.

All’udienza del 29.10.2025, sentiti l’Avv. Alessio Centenaro per i reclamanti, l’Avv. Luca Zennaro e l’Avv. Giovanni Pedullà rappresentanti della Procura federale, i quali hanno richiesto di respingere il reclamo e di confermare la decisione impugnata, il procedimento è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Come riferito nella parte in narrativa che precede, il Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare, ha ritenuto raggiunta la prova circa la fondatezza delle contestazioni mosse al deferito ed alla società di sua appartenenza, evidenziando come le stesse, e le conseguenti violazioni dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, e dell'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore tecnico, avessero trovato puntuale conferma nelle risultanze istruttorie.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto che, a fronte del chiaro tenore letterale del messaggio vocale inviato dal sig. Susino in data  14.10.2024 sulla chat del gruppo whatsapp, denominato “Gruppo storico”, non residuasse dubbio alcuno circa la finalità della riunione, evidentemente organizzata al fine di incidere sui contenuti delle audizioni che i giovani calciatori avrebbero dovuto tenere innanzi alla Procura federale, per far sì che le stesse risultassero concordanti e non pregiudizievoli nei confronti della condotta tenuta dall’allenatore nella vicenda che aveva interessato il trasferimento dei giovani calciatori dalla società A.S.D. Superba Calcio alla società S.C.D. Ligorna 1922.

Ciò premesso, passando all’esame dei motivi di reclamo, si osserva quanto segue.

2. Nel primo motivo, il reclamante contesta il rigetto delle proposte istanze di assunzione di prove testimoniali, lamentando “illogicità e contraddittorietà della motivazione, peraltro meramente apparente. Travisamento dei fatti alla base del deferimento.

In sintesi, i reclamanti si dolgono del rigetto della richiesta di assunzione di prove testimoniali ex art. 60 del Codice di giustizia sportiva avanzata dalla difesa, in quanto ritenute dal Tribunale non essenziali ai fini del decidere, censurando altresì la decisione del Tribunale, nella parte in cui lo stesso, senza svolgere alcun tipo di approfondimento istruttorio, avrebbe ritenuto attendibili le dichiarazioni rilasciate dalla segnalante e dal di lei figlio, giovane calciatore della società S.C.D. Ligorna 1922.

3. Il motivo è infondato.

4. Il Tribunale ha inteso non accogliere le istanze istruttorie avanzate dai reclamanti in applicazione del principio di economia processuale, in quanto ritenute non essenziali per la decisione, concernenti circostanze non contestate e già rappresentate nelle allegazioni difensive e comunque irrilevanti ai fini della decisione.

Al riguardo, si evidenzia che, come è noto, nel giudizio d’appello, poiché lo stesso – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte federale (ex multis: CFA, Sez. I, n. 57/2024-2025) - deve tendenzialmente qualificarsi quale revisio prioris instantiae e non quale novum judicium, l'intervento della Corte è ordinariamente limitato al controllo della decisione impugnata e non anche al riesame dell'intero merito della controversia.

5. D’altro canto, com’è noto, la giustizia sportiva è ispirata a ragioni di speditezza, che mal si conciliano con l’espletamento di prove orali (specie in appello), se non assolutamente necessarie per assumere la decisione. In questo senso, i procedimenti in ordine alle infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte della Procura federale si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive, ossia sulla base delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale costituisce, nel procedimento disciplinare come in genere in quello sportivo, eccezione. Il che, del resto, si evince dall’espressione “necessità di provvedere”, cui fa riferimento l’art. 60 CGS, espressione che, altrimenti, costituirebbe un mero pleonasmo. In definitiva la prova testimoniale si può porre in contrasto con le esigenze di celerità del processo sportivo - che si svolge, ordinariamente, sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali l’audizione rimane, comunque, eccezione - e con il criterio di informalità cui esso è improntato (ex multis: CFA, SS.UU., n. 15/2025-2026).

Nel caso di specie – ad ogni modo – questa Corte non ravvisa la necessità di disporre l’assunzione delle prove testimoniali richieste dai reclamanti, dato che lo standard probatorio è stato ampiamente soddisfatto sia dalla Procura federale nella fase di indagine prodromica al deferimento, sia dal giudice di prime cure nella decisione impugnata.

In particolare, si richiama la valutazione del chiaro tenore letterale del messaggio vocale inviato dal sig. Susino in data 14.10.2024 sulla chat del gruppo whatsapp, denominato “Gruppo storico”, condivisibilmente ritenuto dal Tribunale quale elemento in grado di provare la condotta disciplinarmente rilevante del reclamante.

Il Tribunale ha peraltro ponderato in modo ragionevole le dichiarazioni rese dai soggetti sentiti nel corso delle indagini, da cui non emergono illogicità, significative contraddizioni o elementi a supporto delle tesi esposte nel reclamo.

6. Nel secondo motivo, i reclamanti lamentano “Mancanza di prova e illogicità della motivazione”.

In sintesi, contestano l’assunto secondo il quale la riunione fosse stata organizzata al fine di “concordare condotte e dichiarazioni non veritiere”.

Secondo i reclamanti, i giovani calciatori avrebbero scelto autonomamente di tesserarsi per la nuova società, senza alcun tipo di pressione del tecnico. Inoltre, non vi sarebbe prova alcuna in ordine all’intenzione dell’allenatore di voler concordare le dichiarazioni con i calciatori, dato che il messaggio era destinato ad un gruppo composto esclusivamente da persone adulte.

7. Nel terzo motivo, i reclamanti lamentano “Travisamento dei fatti alla base del capo di incolpazione”.

Secondo tale censura, la decisione del Tribunale sarebbe frutto di un evidente travisamento dei fatti posti alla base dell’atto di deferimento, in quanto l’allenatore, sig. Susino, sarebbe stato incolpato di aver assistito personalmente alla riunione in occasione della quale venivano simulate le audizioni dei giovani calciatori, riunione alla quale lo stesso non avrebbe invece partecipato.

8. Nel quarto motivo, i reclamanti lamentano “Omesso esame di documentazione decisiva. Contraddittorietà ed illogicità della motivazione”.

Secondo tale censura, il Tribunale avrebbe errato a non ritenere inattendibili le dichiarazioni della segnalante e del di lei figlio, a fronte delle evidenti contraddizioni presenti nelle rispettive dichiarazioni.

9. I motivi, esaminati congiuntamente, stante la loro connessione ed affinità, sono infondati.

10. Come già in precedenza evidenziato, il Tribunale ha ritenuto che, a fronte del chiaro tenore letterale del messaggio vocale inviato dal sig. Susino in data 14.10.2024 sulla chat del gruppo whatsapp, denominato “Gruppo storico”, non residuasse dubbio alcuno circa la finalità della riunione, evidentemente organizzata al fine di incidere sui contenuti delle audizioni che i giovani calciatori avrebbero dovuto tenere innanzi alla Procura federale, per far sì che le stesse risultassero concordanti e non pregiudizievoli nei confronti della condotta tenuta dall’allenatore nella vicenda che aveva interessato il trasferimento dei giovani calciatori dalla società A.S.D. Superba Calcio alla società S.C.D. Ligorna 1922.

Questa Corte concorda con quanto ritenuto dal Tribunale in ordine alla particolare rilevanza probatoria di tale messaggio vocale, fondatamente ritenuto in grado di provare, a fronte dell’inequivocabile suo tenore letterale, la condotta disciplinarmente rilevante tenuta dal reclamante.

Come correttamente motivato dal giudice di prime cure, infatti, la circostanza che la riunione fosse riprovevolmente finalizzata ad incidere sui contenuti delle audizioni, al fine di uniformare le dichiarazioni e ottenere una rapida archiviazione del procedimento a carico dell’allenatore, è inequivocabilmente dimostrata dal tenore dello stesso messaggio, nella parte in cui il Sig. Susino, letteralmente, così si esprime: “ci facciamo una chiacchierata di dieci minuti perché giovedì sarete interrogati dalla Procura, almeno sappiamo cosa dire”, per poi esplicitare la propria volontà, in ordine al tenore delle dichiarazioni che dovranno essere rese dai calciatori innanzi alla Procura federale: “perché dobbiamo essere tutti su una linea, dire tutti la stessa cosa con poche parole veloci”, al fine di ottenere il proprio proscioglimento da ogni addebito disciplinare “perché così almeno non hanno niente in mano e finisce sta storia qua”.

Il chiaro e, si ribadisce, inequivocabile tenore del citato messaggio vocale, assurge ad "elemento probatorio autosufficiente", contenente tutte le informazioni necessarie per affermare la responsabilità disciplinare del reclamante ed a legittimare la decisione assunta dal Tribunale federale nazionale.

11. Ad abundantiam, questa Corte intende altresì evidenziare che, ad ulteriore conferma dell’avvenuta riprovevole concertazione delle dichiarazioni che i giovani calciatori hanno rilasciato nel corso delle audizioni innanzi alla Procura federale, soccorre il tenore delle stesse, del tutto sovrapponibili, chiaro indice della circostanza che erano state precedentemente concordate al fine di non compromettere il proprio allenatore.

In particolare, tutti i calciatori, nel precisare di non aver mai parlato della questione con l'allenatore, sig. Susino, hanno riferito di aver scelto autonomamente di tesserarsi con la S.C.D. Ligorna 1922, in quanto tale società era particolarmente prestigiosa e permetteva loro di fare un salto di qualità:

- sig. R.M.B.: "Sono passato al Ligorna perché è una società prestigiosa. Ho voluto seguire un gruppo di miei amici, tutti assieme volevamo trasferirci al Ligorna per restare uniti, ma sarei venuto al Ligorna in ogni caso, la Società è molto rinomata";

- sig. P.N.: "Avevo ammirazione per la società Ligorna, dove in passato ho giocato. Poi sono andato alla Superba. La passata s.s. 2023-24 circa metà squadra voleva andare via in altre squadre. Anch’io ho deciso di andare via. Non mi piaceva l’ambiente della Superba. E’ stato casuale che un gruppo di calciatori tutti assieme abbiamo deciso di andare al Ligorna, non ci siamo messi d’accordo. Ovviamente a me ha fatto piacere ritrovare tanti miei compagni della passata s.s.";

- sig. E.C.: " Ho scelto il Ligorna perché è una società prestigiosa e la prima squadra partecipa al campionato di serie D" ;

- sig. M.K.: "Ad agosto, appena guarito da un infortunio, avendo visto che tutti i miei amici si erano tesserati con il Ligorna anch’io li ho seguiti, anche perché il Ligorna è una Società molto famosa e la prima squadra milita in serie D";

- sig. E.G.: "Volevo fare un salto di qualità, il Ligorna è una Società prestigiosa";

- sig. D.M.: "Sono venuti a Ligorna dei miei amici (...), io ho voluto seguirli perché siamo un gruppo affiatato. Ho deciso di tesserarmi con il Ligorna a luglio. Ho deciso così perché è una Società importante";

- sig. T.F.: "Nel corso della s.s. pertanto ho maturato l’intenzione di andar via. Finita la s.s., a luglio ho fatto diversi open day (...) ho scelto il Ligorna perché è una Società prestigiosa".

12. Alla luce del chiaro ed inequivocabile tenore del citato messaggio vocale, e della raggiunta prova circa la riprovevole finalità della riunione, evidentemente organizzata al fine di incidere sui contenuti delle audizioni che i giovani calciatori avrebbero dovuto tenere innanzi alla Procura federale, del tutto non condivisibili ed irrilevanti si appalesano le doglianze proposte dai reclamanti.

13. Come giustamente affermato dal Tribunale, infatti, non possono essere condivise le considerazioni delle difese secondo le quali non sarebbe stato l’allenatore ad organizzare l’incontro, dato che è oggettivamente provato che l’originario messaggio vocale nel quale veniva richiesto di organizzare “una chiacchierata di dieci minuti perché giovedì sarete interrogati dalla Procura” è stato realizzato e trasmesso dal sig. Susino, e l’ulteriore messaggio inerente all’organizzazione di un incontro trasmesso nella chat dal padre di uno dei tesserati, è successivo.

14. Inconferente risulta, inoltre, la circostanza che la chat era composta anche da amici, non tesserati del sig. Susino. Nella chat erano, infatti, presenti i genitori dei calciatori convocati, ai quali era evidentemente indirizzato l’invito a partecipare all’incontro al fine di uniformare le dichiarazioni dei giovani tesserati.

15. Parimenti inconferente è la circostanza se il deferito abbia effettivamente partecipato o meno all’incontro, essendo sufficiente, al fine di configurare una violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva della F.I.G.C. e dell’art. 37 del Regolamento del Settore tecnico della F.I.G.C., la circostanza che l’allenatore abbia contribuito attivamente all’organizzazione della riunione, convocando i genitori dei giovani calciatori e specificando la finalità dello stesso.

16. Da ultimo, questa Corte concorda con la valutazione del giudice di prime cure, secondo la quale non vi sono ragioni per ritenere inattendibili le dichiarazioni della segnalante e del di lei figlio, anche alla luce della già rilevata circostanza che, conformemente a quanto dagli stessi dichiarato, ha visto il messaggio vocale realizzato e trasmesso dall’allenatore, con la convocazione dell’incontro in concomitanza con gli allenamenti, all’evidente fine di concordare una linea comune atta a scagionare il medesimo dalle ascritte contestazioni disciplinari.

17. Nel quinto motivo, i reclamanti contestano, in via subordinata, il “quantum privo di qualsivoglia proporzione rispetto ai fatti addebitati ed alla lesività degli stessi”, delle sanzioni irrogate dal Tribunale federale nazionale.

In sintesi, i reclamanti si dolgono della ritenuta eccessiva afflittività delle sanzioni irrogate dal Tribunale, anche alla luce della loro ritenuta sproporzione rispetto alla quantificazione delle sanzioni irrogate in precedenti giurisprudenziali dagli stessi illustrati.

18. Anche tale ultimo motivo è infondato.

19. Questa Corte ritiene che la gravità della condotta posta in essere dal reclamante non consenta di accogliere la domanda volta ad una riduzione della sanzione, qualificandosi la stessa come una palese e rilevante violazione delle disposizioni di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, ed all'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore tecnico.

A tale ultimo riguardo, questa Corte concorda pienamente con quanto affermato dal giudice di prime cure, secondo il quale la condotta del sig. Antonello Susino, come del resto sottolineato anche dalla Procura federale, deve ritenersi particolarmente grave, anche in considerazione del ruolo rivestito dal reclamante che dovrebbe educare i giovani calciatori al rispetto delle regole e dei principi di lealtà e correttezza.

Va rammentato, al riguardo, che l’art. 37, comma 2, del Regolamento sopra citato dispone che i tecnici “devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva” (CFA, Sez. IV, n. 49/2020-2021) e che, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. d) del medesimo Regolamento, i tecnici devono avere cura “della condotta morale e sportiva dei calciatori”.

Dal che si desume che tale posizione di guida e prossimità educativa verso gli atleti, soprattutto se minorenni, impone ai tecnici un surplus di doveri deontologici e, per l’appunto, l’obbligo di costituire esempio di disciplina e correttezza.

20. Sotto altro profilo, questa Corte intende altresì evidenziare la gravità del comportamento posto in essere dal signor Susino che, nel tentativo di concordare le dichiarazioni che i giovani calciatori avrebbero dovuto rilasciare alla Procura federale, ha così inteso pregiudicare la genuinità, e dunque la rilevanza probatoria, delle audizioni rese dai tesserati nel procedimento volto ad accertare la sussistenza o meno di condotte disciplinarmente rilevanti.

L'ordinamento giustiziale sportivo non può consentire che uno dei più significativi mezzi di prova di titolarità dell’organo inquirente dell’ordinamento settoriale sia svuotato della sua particolare rilevanza.

Le audizioni davanti alla Procura Federale sono infatti uno strumento fondamentale per raccogliere gli elementi probatori necessari al fine di consentire alla Procura federale medesima di accertare e perseguire comportamenti fonte di illecito disciplinare, risultando il cardine intorno al quale spesso ruota l’intera fase inquirente.

Da ciò, anche sotto tale profilo, la gravità della condotta posta in essere dal reclamante e la congruità delle sanzioni allo stesso irrogate dal Tribunale.

21. Le argomentazioni che precedono portano questa Corte, diversamente da quanto sostenuto dalla reclamante nel sesto motivo di impugnazione, a ritenere congrua anche la sanzione irrogata dal Tribunale alla società S.C.D. Ligorna 1922, in conseguenza della violazione dell’art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere sig. Antonello Susino, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la predetta società.

22. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il reclamo va conclusivamente respinto. P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Stefano Papa                                                 Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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