F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0044/CFA pubblicata il 7 Novembre 2025 (motivazioni) – Sig. Matteo Paganelli
Decisione/0044/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0032/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Stefano Papa – Componente
Domenico Giordano - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo per revisione n. 0032/CFA/2025-2026 proposto dal Sig. Matteo Paganelli in data 29.09.2025, avverso la decisione del Giudice sportivo c/o Comitato regionale Lazio di cui al Com. Uff. n. 425 del 05.06.2024;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti gli atti di causa;
Relatore all’udienza del 28.10.2025, tenutasi in modalità mista, il Pres. Domenico Giordano e udito l’Avv. Giovanni Imperi per il reclamante; è presente altresì il Sig. Matteo Paganelli; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto depositato in data 29 settembre 2025, il sig. Matteo Paganelli, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2023/2024 per l’ASD Città Mentana Calcio 1947 s.r.l., chiede la revisione del provvedimento di squalifica fino al 5 giugno 2028 adottato dal Giudice sportivo del CR Lazio con C.U. n. 425 del 05.06.2024.
La vicenda sottoposta allo scrutinio della Corte trae origine dai fatti seguenti.
1.1) In data 3 giugno 2024, veniva disputata la gara tra le rappresentative under 18 della predetta società e della “Nuova Polisportiva Agosta” valevole per la Coppa Lazio under 18, diretta dal sig. Luca Loffredi della sezione di Frosinone.
Al termine della stessa, come riportato nel referto del Direttore di gara, il calciatore Paganelli rivolgeva frasi offensive e gesti minacciosi all’indirizzo dell’arbitro, che estraeva il cartellino rosso decretandone l’espulsione. A quel punto il calciatore reagiva colpendo l’arbitro “con una violenta spallata all’altezza del petto” che provocava “dolore momentaneo”; di seguito mentre l’arbitro si dirigeva verso gli spogliatoi il calciatore gli “si avvicinava nuovamente colpendolo violentemente con una gomitata alla schiena che gli procurava forte dolore”.
Persistendo la condizione di sofferenza, l’arbitro si recava presso la struttura ospedaliera di Frosinone, dove gli veniva diagnosticata una “contusione dorsale” con prognosi di tre giorni clinici, come documentato dalla cartella clinica di Pronto soccorso del 3 giugno 2024. Con supplemento di rapporto il Direttore di gara precisava che la prima spallata subita dal calciatore Paganelli “mi causava dolore momentaneo ma non persistente, pertanto giunto al pronto soccorso non lamentavo dolore per questo colpo. Al contrario, il colpo subito alla schiena, all’altezza della colonna vertebrale mi causava dolore persistente che lamentavo anche nella sede ospedaliera”.
Alla stregua delle circostanze riferite, con la decisione di cui si chiede la revisione, il Giudice sportivo comminava al calciatore la squalifica nella misura minima edittale di quattro anni fino al 5 giugno 2028, in applicazione dell’art. 35, quarto comma, C.G.S.
La decisione veniva reclamata dalla ASD Città di Mentana Calcio 1947 avanti la Corte sportiva d’appello territoriale che, nella riunione del 20 giugno 2024, giudicava inammissibile il gravame per violazione dell’art. 76, secondo comma, C.G.S. in quanto non preceduto dal preannuncio di reclamo nel termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione.
In merito ai fatti descritti, veniva anche aperto un procedimento penale innanzi al Tribunale per i minorenni di Roma iscritto al R.G. PM n. 2252/24 e R.G. GIP 216/25, che si concludeva con la sentenza n. 55 del 10 febbraio 2025 di non luogo a procedere a carico del calciatore, in ordine al reato ascrittogli, per irrilevanza del fatto.
1.2) Il ricorso in revisione proposto dal Paganelli muove dalla considerazione che nel corso del suindicato procedimento penale venivano acquisiti nuovi elementi probatori che permetterebbero di ricostruire il reale andamento dei fatti in termini radicalmente divergenti dalla descrizione degli eventi contenuta nel referto arbitrale e fatta propria dalla decisione del giudice sportivo.
Il riferimento corre al documento n. 4 della produzione di parte contenente un filmato in formato mp.4 che riproduce la scena oggetto della vicenda disciplinare a carico del calciatore.
1.3) Secondo l’esponente, le immagini documenterebbero che il calciatore, pur ponendo in essere la condotta illecita, non ha colpito con una violenta spallata l’arbitro al petto ma all’altezza del braccio destro, con un colpo di lieve entità, che esclude in radice il nesso di causalità con il dolore al petto lamentato dal direttore di gara, tanto è vero che questi si dirigeva tranquillamente verso gli spogliatoi mostrando di non risentire lesioni per il colpo ricevuto.
La vicenda si sarebbe esaurita in quest’unico episodio, emergendo dalle immagini la falsità della ulteriore ricostruzione dei fatti descritta dal direttore di gara nel referto, là dove si afferma che, mentre l’arbitro si allontanava, “il calciatore lo raggiungeva nuovamente e lo colpiva da tergo in maniera violenta con una gomitata alla schiena che gli causava forte dolore”, trattandosi di fatti che non si sono mai verificati.
Il video non offrirebbe alcuna conferma della gomitata alla schiena idonea a generare la contusione dorsale diagnosticata dai sanitari dell’Ospedale Spaziani di Frosinone e nemmeno dell’ulteriore affermazione riportata nel referto arbitrale secondo cui il direttore di gara poteva raggiungere lo spogliatoio solo grazie all'intervento dei dirigenti della squadra ospitante. Le riprese video mostrerebbero invece l’arbitro guadagnare tranquillamente gli spogliatoi ed entrare negli stessi senza mai più venire in contatto con l’istante e senza essere scortato da alcun dirigente delle due squadre, come invece falsamente riportato nel referto e nel successivo comunicato.
1.4) Un ulteriore motivo di revisione proposto dal ricorrente attiene alla asserita inconciliabilità della squalifica inflitta dal Giudice sportivo con la sentenza di non luogo a provvedere per irrilevanza del fatto emessa dal Tribunale dei minorenni al termine del procedimento penale per il reato di lesioni personali di cui agli artt. 582 e 61 n. 11 septies c.p.
Secondo l’assunto dell’esponente, il procedimento penale a carico del calciatore ha evidenziato che il fatto posto a fondamento della decisione di cui si chiede la revisione sia connotato da oggettiva tenuità e sia privo dei caratteri propri di una condotta violenta idonea a cagionare lesioni personali a terzi e a integrare l’aggravante di cui all’art. 35, quarto comma, C.G.S.
In definitiva, secondo il ricorrente, la fattispecie in esame non sarebbe sovrapponibile a quella astrattamente prevista dall’art. 35 C.G.S., emergendo dagli elementi di prova prodotti l’assenza sia dell’animus nocendi, ovvero della volontà di produrre una lesione personale al direttore di gara, che del nesso di causalità tra la condotta e il danno fisico lamentato dall’arbitro.
All’udienza di discussione, le parti hanno richiamato i propri scritti concludendo come in atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4) Il ricorso è inammissibile.
Come emerge dalla narrazione che precede, l’esponente pone a fondamento dell’istanza di revisione due distinte circostanze che rimandano alle ipotesi sub a) e b) di cui al comma quarto dell’art. 63 C.G.S.
La norma stabilisce che “Nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, è ammessa la revisione innanzi alla Corte federale di appello nel caso in cui:
a) sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto;
b) vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento delladecisione con quelli di altra decisione irrevocabile.”
Secondo quanto argomentato dall’esponente, l’ipotesi sub a) sarebbe integrata dalla prova video che evidenzierebbe l’insussistenza della lamentata gomitata alla schiena, idonea a causare il “forte dolore” lamentato dal direttore di gara e l’ipotesi sub b) dalla inconciliabilità del fatto assunto a fondamento della decisione del giudice sportivo con la sentenza penale con cui il Tribunale dei minorenni ha pronunciato il non luogo a procedere per l’oggettiva tenuità del fatto, tale da escludere una condotta violenta di per sé idonea a cagionare lesioni personali a terzi.
Le due ipotesi devono esaminarsi distintamente.
4.1) A sostegno del primo motivo di revisione, il ricorrente si richiama alle immagini prodotte per sostenere che dalle stesse risulta chiaramente che i fatti descritti e riportati nel referto arbitrale non si sono mai verificati, con conseguente falsità della ricostruzione in esso contenuta.
Si osserva, in primo luogo, che le fattispecie in cui può farsi legittimo ricorso alla prova televisiva quale mezzo di prova sono state rigorosamente e tassativamente codificate dal legislatore sportivo (art. 61 CGS) e riguardano le ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di “un soggetto diverso dall’autore di una data infrazione” (comma 2), o le ipotesi dirette a “dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto” (comma 3).
Dette ipotesi si pongono in rapporto di specialità rispetto all’utilizzo generalizzato dei referti degli ufficiali di gara, i quali - ai sensi dell’art. 61 del CGS - costituiscono la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (Corte sportiva d’appello, Sez. III, n. 24/2022-2023).
La regola è espressamente ribadita anche con riguardo ai mezzi di prova audiovisivi, dei quali il giudice può avvalersi qualora dalle riprese acquisite agli atti emergano elementi probatori chiari e attendibili, dai quali possa evincersi con assoluta certezza che i fatti controversi siano stati erroneamente percepiti e refertati dagli ufficiali di gara.
Il Collegio ritiene che lo strumento della prova visiva – ancorché naturaliter destinato ad operare nell’ambito del giudizio sportivo in senso stretto – possa trovare applicazione anche nel giudizio di revisione, atteso che l’intangibilità del giudicato recede a fronte della necessità dell’eliminazione dell’errore giudiziario a tutela dell’innocente.
Difatti, la revisione costituisce il rimedio che l’ordinamento processuale appresta per porre soluzione allo iato emergente fra verità processuale e verità storica quanto all’accertamento del fatto, messo a nudo da elementi sopravvenuti al passaggio in giudicato della pronuncia di condanna.
4.2) Tanto premesso, e venendo più in particolare al caso in esame, si può, innanzitutto, osservare, nell’ambito dell’autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto a quello generale, che il primo comma dell’art. 35 CGS è indicativo dell’intendimento del legislatore sportivo di anticipare con finalità preventive la soglia di punibilità di comportamenti, che considera comunque violenti, quando siano idonei a produrre un’alterazione fisica o psichica degli ufficiali di gara.
In tale contesto, la Corte ritiene che il quadro istruttorio sulla cui base è stata accertata la responsabilità disciplinare del ricorrente non è inficiato dal resoconto filmato degli eventi.
Difatti, le circostanze fattuali poste a fondamento dell’impugnata decisione sono descritte sul referto di gara e comprovate dalla certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica.
Dalla lettura dei documenti del procedimento, emerge che l’arbitro ha espulso il calciatore, il quale ha reagito sia verbalmente, proferendo offese nei confronti del direttore di gara, che fisicamente, ponendo poi in essere la condotta aggressiva sanzionata dal Giudice sportivo.
Il filmato non smentisce il referto, ma evidenzia l’azione violenta del Paganelli che, in preda a una furia incontrollabile, si dirige con fare convulso verso il Direttore di gara, affrontandolo con modi rudi, denotati da una violenta spallata, seguita da una forte spinta che provoca il brusco arretramento dell’arbitro, palesemente indotto da una violenta pressione esercitata sul petto dalle braccia del calciatore e infine da una percossa inferta con la mano destra alla schiena dell’arbitro.
Il video palesa che le azioni poste in essere dal Paganelli hanno assunto i connotati tipici della condotta violenta, come descritta e sanzionata nell’art. 35 C.G.S. Non v’è dubbio, infatti, che le ripetute percosse con cui il calciatore ha colpito il direttore di gara debbano essere considerate un atto intenzionale, suscettibile di produrre una lesione personale nel contesto di un’azione aggressiva, impetuosa e incontrollata.
Al riguardo va richiamata la decisione di questa Corte a Sezioni Unite n. 11/2023-2024, la quale ha precisato che la locuzione “lesione personale” contenuta nell’art. 35, comma 4, CGS non deve essere intesa secondo la categoria del diritto penale (che distingue tra percosse – art. 581 cod. pen. - e lesioni personali - art. 582 cod. pen.), dovendo prevalere nell’ordinamento sportivo il dato “naturalistico” dell’effetto della condotta violenta di alterazione dello stato fisico del direttore di gara e la sua certificazione “oggettiva” da parte di struttura sanitaria pubblica.
4.3) Ne deriva che non merita condivisione l’argomento difensivo orientato ad escludere la sussistenza di lesioni personali in danno dell’arbitro e la inconfigurabilità dell’aggravante di cui all’art. 35, quarto comma, C.G.S.
Questa Corte ha già chiarito che il Legislatore federale, attraverso i commi 2 e 4, ha elaborato due distinte previsioni quando sia violato il precetto di cui all’art. 35, 1° co., CGS: a) se la condotta è solo “idonea” a produrre una lesione personale, è applicata la minor sanzione di cui al comma 2; in tal caso si prescinde dalla causazione di danni fisici agli ufficiali di gara poiché tale (eventuale) conseguenza rileva solo ai fini della determinazione delle sanzioni. Tale comportamento può ascriversi, quindi, tra i c.d. “illeciti di mera condotta”, nei quali il fatto punibile si esaurisce nel compimento dell’azione senza che rilevi l’eventuale conseguenza dell’azione medesima, conseguenza che, pertanto, non è elemento costitutivo della fattispecie punitiva; b) se al contrario è rinvenibile un quid pluris - ovvero una “lesione personale” attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica - opera un’aggravante di natura “oggettiva” ai fini della determinazione della sanzione” (così CFA, SS.UU., 11/CFA2023-2024).
Nella specie, l’illecito disciplinare di cui al quarto comma dell’art. 35 è pienamente integrato in tutti i suoi elementi, sussistendo sia la condotta violenta nei confronti dell’ufficiale di gara, sia la lesione personale attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, i cui contenuti non possono essere sindacati e tanto meno smentiti da questa Corte.
Al riguardo va osservato che, secondo il costante orientamento in materia, il sindacato sui giudizi tecnico-discrezionali – quali quelli che si esprimono in referti medici - è limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità rilevabili ictu
oculi, non essendo consentito, in alcun caso, al giudicante di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall’organo tecnico nell’esercizio di un’attività tipicamente discrezionale che richiede il possesso di conoscenze specialistiche del tutto estranee al patrimonio culturale del Giudice.
Tale sindacato, pertanto, deve restare circoscritto ad ipotesi di omessa considerazione o palese travisamento di circostanze di fatto, ovvero di manifesta irragionevolezza, essendo censurabile la sola valutazione che si ponga al di fuori del perimetro dell’opinabilità. Il che non è nel caso in esame, là dove si evidenzia che nel referto non sussiste alcun travisamento dei fatti o evidente irragionevolezza.
Quanto sopra è sufficiente a ritenere integrato l’illecito disciplinare di cui all’art. 35, quarto comma, C.G.S., restando priva di rilevanza la contestazione riferita alla falsità della ricostruzione contenuta nel referto circa la protezione offerta al direttore di gara da parte dei dirigenti della squadra ospitante per consentirgli l’uscita dal terreno di gioco.
4.4) È tuttavia vero che il filmato non offre alcuna evidenza della circostanza secondo cui “grazie all'intervento dei dirigenti della squadra ospitante l'arbitro poteva poi raggiungere lo spogliatoio”, emergendo, invece, dal video che il direttore di gara si dirigeva verso gli spogliatoi insieme ai compagni di squadra del Paganelli, verosimilmente intenti a perorare clemenza in favore di questi.
Per tale parte va quindi stigmatizzata l’inveritiera annotazione riportata nel rapporto arbitrale che sembra inutilmente inserita per raffigurare la persistenza di un insussistente stato di minacciosa tensione che si è invece esaurito nell’unico episodio del contatto fisico tra il Paganelli e il direttore di gara.
Va qui ricordato che il direttore di gara non è chiamato soltanto a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: si tratta infatti, più propriamente, di una figura istituzionale che, in campo, rappresenta il regolamento di gioco e che ha la responsabilità di salvaguardare i valori dello spirito sportivo (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 52/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 54/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 56/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 3/2022-2023; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 066/2022-2023).
In tale prospettiva, il direttore di gara, specie nel settore giovanile, assume un ruolo di riferimento, dovendo essere esempio di disciplina e correttezza sportiva ed è tenuto “a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità” (art. 42 Regolamento AIA).
Nell’esercizio delle proprie funzioni, l‘arbitro deve essere e apparire “espressione di legalità” e, nella redazione dei referti, deve ispirare la propria attività “alla lealtà, alla sinteticità e allafedeltà dei fatti veramente avvenuti” (art. 6 Codice etico AIA).
Quanto sopra suggerisce la trasmissione della presente decisione alla Procura federale per le valutazioni di rispettiva competenza.
5) In ordine al secondo profilo relativo all’asserita inconciliabilità dei fatti si osserva quanto segue.
La sentenza del Tribunale dei minorenni dopo aver affermato che “gli elementi emergenti dalla CNR e relativi allegati, in particolare dalla querela, dai referti prodotti, nonché dalle dichiarazioni di natura sostanzialmente confessoria rese dal minore in sede di interrogatorio, consentono di ritenere provato il fatto per cui si procede e la sua attribuibilità al Paganelli”, ha ricondotto il fatto contestato nella previsione di cui all’art. 27 del d.P.R. 448/88.
In materia di processo a carico di imputati minorenni, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire, ai fini della operatività della irrilevanza del fatto delineata nell’art. 27 del D.P.R. n. 448 del 1988, che devono contemporaneamente sussistere tre requisiti: la tenuità del fatto, l'occasionalità del comportamento e il pregiudizio per il minore derivante da un ulteriore corso del procedimento.
In particolare, il giudizio di tenuità richiede che il fatto sia valutato globalmente, considerando una serie di parametri quali la natura del reato e la pena edittale, l'allarme sociale provocato, la capacità a delinquere, le ragioni che hanno spinto il minore a compiere il reato e le modalità con le quali esso è stato eseguito; l'occasionalità indica, invece, la mancanza di reiterazione di condotte penalmente rilevanti mentre il pregiudizio per le esigenze educative del minore comporta una prognosi negativa in ordine alla prosecuzione del processo, improntato, più che alla repressione, al recupero della devianza del minore (Cass. Pen. Sez. 2, n. 32692 del 06/09/2010).
Alla luce di tali principi, non può revocarsi in dubbio che la sentenza di non doversi procedere per irrilevanza del fatto ai sensi dell'art. 27 d.P.R. n. 448/1988, postula pur sempre l’affermazione della responsabilità penale e l’insussistenza dei presupposti per una pronuncia più favorevole e ampiamente liberatoria in fatto, la cui declaratoria si sarebbe altrimenti imposta al giudicante penale ai sensi dell’art. 129 c.p.p..
Quanto sopra rende palese che, nel caso in esame, non sussiste la condizione di “inconciliabilità” con altra decisione irrevocabile, prevista dall’art. 63, comma 4, lett. b), C.G.S. per la revisione della decisione del giudice sportivo.
Con la conseguenza che – mancando appunto nella pronuncia di non luogo a procedere, un accertamento specifico fidefacente in giudizi diversi da quello penale – non può comunque predicarsi nei confronti del Paganelli alcuna dirimente inconciliabilità tra le risultanze della sentenza penale e i fatti come addebitati nella diversa sede disciplinare sportiva.
Difatti la fattispecie sub b) dell’art. 63, quarto comma, C.G.S. postula l’oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati nelle pronunce a confronto (Corte federale d’appello n. 91/2018-2019). In merito, sulla scia dei principi affermati dalla Corte di Cassazione penale, è stato osservato da questa Corte federale d’appello che il concetto di inconciliabilità tra decisioni irrevocabili deve essere inteso con riferimento all’oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui queste ultime si fondano (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 11/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 21/2022-2023).
Ma, se ciò è vero, è anche evidente che, nel caso di specie, non sussiste alcuna incompatibilità logica tra i fatti accertati dal Giudice sportivo rispetto a quelli accertati dal Tribunale dei minorenni.
Difatti, dalla disamina della motivazione che ha condotto alla decisione di non luogo a procedere non si evince affatto che il Tribunale dei minorenni abbia ravvisato l’esistenza, nel caso di specie, di elementi atti a escludere l’integrazione della fattispecie materiale costitutiva del reato di lesioni personali (e parallelamente integrante anche la diversa fattispecie dell’illecito disciplinare sportivo di cui all’art. 35 C.G.S.) ma, più limitatamente, soltanto che esso ha inteso attribuire a quel fatto (di cui si è, appunto, comunque confermata la perfetta venuta ad esistenza ed integrazione) un valore illecito diverso (rispetto quello ritenuto dagli organi di giustizia sportiva) quanto al contesto in cui lo stesso si è consumato e ai suindicati parametri valutativi.
Il che trova coerente e definitiva riprova nella circostanza, di per sé incontrovertibilmente confermativa di quanto precede, per cui la formula che il Tribunale dei minorenni ha inteso utilizzare non sia stata quella assolutoria di non sussistenza del fatto, ma quella (non negante l’integrazione dell’accadimento materiale) di non luogo a provvedere sul fatto di reato, che comunque si è ritenuto acclarato.
Ancora con riferimento alla effettiva ricorrenza dei presupposti per la rituale esperibilità del rimedio della revisione in caso di asserito contrasto tra gli esiti del giudizio sportivo (evidentemente avente ad oggetto la fattispecie dell’illecito sportivo) e quelli della giustizia ordinaria, questa Corte ha già avuto modo di chiarire come “ […] ai fini dell’ammissibilità della richiesta di revisione, occorre che nella fattispecie dedotta vi sia evidenza del presupposto costitutivo della revisione, ossia l’inconciliabilità dei fatti, intesi come entità fenomenica, posti a fondamento della decisione di cui si invoca la riforma con quelli di altra decisione irrevocabile […] e che tale presupposto non ricorre, invece, le quante volte l’inconciliabilità denunciata verta, piuttosto, come è nel caso di specie, sulla valutazione giuridica attribuita ai fatti stessi dai due diversi Giudici, ciascuno nell’ordinamento di competenza ed ai fini dell’accertamento delle autonome fattispecie di responsabilità da esso previste” (Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, Comunicato Ufficiale 091/CFA (2018/2019, in motivazione).
Ciò è quanto si verifica nel caso di specie, poggiando la sentenza penale su aspetti riconducibili alla valutazione della personalità del minore e agli effetti nefasti sul piano educativo derivanti da un provvedimento di condanna penale. Va ricordato che l’irrilevanza del fatto costituisce espressione del principio di minima offensività in quanto riguarda l’identità individuale e sociale del minorenne, che si vuole proteggere il più possibile da processi di auto ed etero svalutazione.
Si tratta, all’evidenza, di dinamiche tutt’affatto speciali che non possono essere trasfuse in un diverso sistema ordinamentale e che esauriscono la loro validità unicamente all’interno del processo penale minorile costruito in funzione autolimitativa “a misura di minore”, in maniera da renderlo compatibile con la tutela di personalità ancora in via di formazione.
L’autonomia dell’ordinamento sportivo, riconosciuta dal d.l. 220 del 2003 conv. in l. 280/23, comprende espressamente “i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive” (art. 2, «autonomia dell’ordinamento sportivo») e include qualsiasi fatto comunque idoneo a incrinare i valori sportivi.
In tale ambito, le valutazioni degli organi federali sono necessariamente ispirate a logiche interne all’ordinamento sportivo che devono tener conto che la pratica sportiva, da intendere non solo come valore in sé, ma soprattutto come veicolo di valori e palestra di vita, è chiamata a educare all'osservanza delle regole, al sacrificio, al rispetto dell'altro e che il trattamento sanzionatorio a carico dei tesserati deve garantire l’efficacia deterrente delle misure e deve essere connotato da finalità essenzialmente retributive, anche in funzione generale preventiva.
In tale prospettiva, “la giovane età dei calciatori coinvolti in episodi disciplinarmente rilevanti non è suscettibile di essere apprezzata quale attenuante atipica” (cfr. Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 35/2019), ciò specie quando la condotta lesiva assuma carattere di particolare aggressività e violenza, perché in tal caso “una eventuale riduzione della sanzione sarebbe in contrasto con lo spirito della corretta educazione sportiva” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, n. 47/2022).
Ed ancora, “la giovane età non può essere assunta come attenuante ma come sintomo della necessità di una profonda riflessione sullo spirito e sui valori che debbono permeare, sempre e comunque, l’attività sportiva (CFA, Sez. II, n. 105/2010-2011) e rappresenta, con la sua implicita negazione dei canoni di lealtà e correttezza, un disvalore aggiunto” (CFA, Sez. I, n. 123/20122013).
Difatti, la pena concretamente inflitta ai giovani calciatori svolge una funzione “educatrice”, in quanto essi si affacciano al mondo professionistico e nei loro confronti deve essere inculcato fin dall’inizio il senso del rispetto delle regole sportive di comportamento, secondo principi di lealtà, rispetto e correttezza (CFA, Sez. I, n. 59/2023-2024, CFA, Sez. I, n. 15/2024-2025).
Peraltro, diversamente opinando verrebbe meno non solo la funzione rieducativa della sanzione, ma anche quella di prevenzione speciale e generale, particolarmente rilevante nell’ambito sportivo per i valori di probità, lealtà ed onestà cui esso è improntato e che la pratica sportiva in linea generale deve aiutare a perseguire e conseguire (così CFA, Sez. I, n. 0057/CFA/2024-2025).
Ed inoltre si è affermato che “(…)se è certamente vero che la giovane età dei colpevoli deve spingere a sottolineare, per quanto possibile, il ruolo educativo della sanzione, detto elemento da solo - e in assenza di qualunque altra motivazione che possa attenuare la gravità dei fatti - non può portare ad un risultato che determini un effetto sostanzialmente contrario al rispetto delle regole o, peggio, ad una sensazione di sostanziale impunità del colpevole” (CFA, SS.UU., n. 77/CFA-2022-2023; CFA, Sez. IV, n. 35/2022-2023; C.F.A, SS.UU., n. 121/CFA 2024-2025).
Ciò porta conclusivamente a considerare che il recente inasprimento delle sanzioni a carico di chi commette atti di violenza nei confronti degli arbitri, disposto con C.U. FIGC 165/A del 20 aprile 2023, rende manifesto come l’ordinamento sportivo non intenda in alcun modo tollerare fenomeni di violenza a loro danno, dovendo tali comportamenti essere valutati con la massima severità (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 11/2023-2024).
6) Il reclamo è dunque inammissibile in entrambi i profili dedotti.
Il Collegio dispone che, a cura della Segreteria della Corte, la presente decisione sia trasmessa alla Procura federale per le valutazioni di rispettiva competenza circa i fatti rappresentati al punto 4.4.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Domenico Giordano Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
