CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 76 del 05/11/2025 – Società Sportiva Trapani Shark S.r.l. / Federazione Italiana Pallacanestro
Decisione n. 76
Anno 2025
IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE
composta da
Vito Branca - Presidente
Angelo Maietta - Relatore
Giuseppe Andreotta
Francesco Delfini
Angelo Guadagnino - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 47/2025, presentato, in data 20 giugno 2025, dalla Società Sportiva Trapani Shark S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Cassì,
contro
la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), rappresentata e difesa dall’avv. Paola Maria Angela Vaccaro,
e
la Lega Basket Serie A, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enzo Morelli, Gian Pietro Bianchi, Lorenzo Vigasio e Simone Cargnel,
avverso
la decisione assunta dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro, convocato in seduta straordinaria il 21 maggio 2025, con Delibera n. 427/2025 (C.U. n. 887 del 21 maggio 2025 C.F. n. 7 - Riunione Straordinaria del 21 maggio 2025), che ha applicato, nei confronti della suddetta ricorrente, la sanzione di 4 punti di penalizzazione da scontarsi nel massimo campionato a cui la Società prenderà parte nell'anno sportivo 2025/2026, nonché avverso ogni suo atto presupposto e/o connesso (l'annesso verbale n. 298 della Commissione Tecnica di Controllo infrafederale del 21 maggio 2025, il "Manuale per la concessione della Licenza Nazionale Professionisti е condizioni per la permanenza nel campionato professionistico 2024/2025", adottato dal Consiglio Federale FIP giusta Delibera n. 262/2024 C.U. n. 482 del 20 marzo 2024
C.F. n. 7, richiamato nella Delibera del 21 maggio 2025) e/o ogni atto o provvedimento consequenziale.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti;
uditi, nell’udienza del 15 luglio 2025, il difensore della parte ricorrente - Società Sportiva Trapani Shark S.r.l. - avv. Enrico Cassì; l’avv. Gian Pietro Bianchi, per la resistente Lega Società Pallacanestro Serie A; l’avv. Paola Maria Angela Vaccaro, per la resistente FIP, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Antonino Ilacqua, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Angelo Maietta.
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso del 20 giugno 2025, la Società Sportiva Trapani Shark S.r.l. ha adito il Collegio di Garanzia impugnando la delibera assunta dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro - convocato in seduta straordinaria il 21 maggio 2025, con Delibera n. 427/2025 (C.U. n. 887 del 21 maggio 2025 C.F. n. 7 - Riunione Straordinaria del 21 maggio 2025) - che ha applicato, nei confronti della ricorrente, la sanzione di 4 punti di penalizzazione da scontarsi nel massimo campionato a cui la Società prenderà parte nell'anno sportivo 2025/2026, nonché avverso ogni suo atto presupposto e/o connesso (l'annesso verbale n. 298 della Commissione Tecnica di Controllo infrafederale del 21 maggio 2025, il “Manuale per la concessione della Licenza Nazionale Professionisti е condizioni per la permanenza nel campionato professionistico 2024/2025”, adottato dal Consiglio Federale FIP giusta Delibera n. 262/2024 C.U. n. 482 del 20 marzo 2024 C.F. n. 7, richiamato nella Delibera del 21 maggio 2025), e/o ogni atto o provvedimento consequenziale.
La vicenda trae origine dalle irregolarità amministrative contestate alla Società Sportiva Trapani Shark S.r.l., iscritta al campionato di Serie A 2024/2025, riscontrate dalla Com.Te.C. in ordine alle violazioni attinenti al regolare pagamento dei tributi IRPEF e INPS relativi al bimestre gennaio/febbraio 2025.
Risulta dagli atti che la ricorrente, in ottemperanza a quanto disposto alla sez. 10.14 del Manuale, a tenore del quale le società sono tenute a documentare l’avvenuto pagamento dei contributi e delle ritenute relative ai singoli bimestri ivi indicati entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura di ciascun bimestre, depositava - al fine di comprovare l’avvenuto pagamento dei contributi e delle ritenute relative al bimestre 1° gennaio 2025-28 febbraio 2025, con scadenza 16 aprile 2025 - n. 4 Modelli F24 per un totale di € 337.904,47.
Dai controlli operati emergeva l’esistenza di un contratto tra la Trapani Shark e la società - veicolo di cartolarizzazione - Gruppo Alfieri SPV S.r.l., dal quale si ricava che quest’ultima avrebbe avuto la titolarità di crediti d’imposta maturati da soggetti terzi, acquistati dalla Trapani Shark S.r.l. ed impiegati dalla stessa in compensazione mediante l’utilizzo dei 4 Modelli F/24.
La Com.Te.C. notiziava l’Agenzia delle Entrate al fine di verificare la regolarità delle compensazioni eseguite, “tenendo conto della Vostra circolare n. 140/E del 15 novembre 2017 e successive disposizioni legislative che hanno di fatto disciplinato l’istituto dell’accollo fiscale”.
In riscontro, l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Trapani Ufficio Controlli comunicava alla Commissione che «nell’ambito dell’attività finalizzata alla verifica delle regolarità fiscale delle società sportive professionistiche come da protocollo di intesa con la F.I.P., aveva già individuato la posizione della società Trapani Shark Srl, la quale sarebbe stata oggetto di apposita segnalazione.
Quest’ultima nell’anno 2025 ha effettuato, infatti, compensazioni utilizzando asseriti crediti vantati da terze società nei confronti dell’Erario; in particolare sono stati utilizzati in compensazione crediti IVA verosimilmente inesistenti (con il codice 6099) per € 539.297,88. Questa Direzione Provinciale ha avviato l’iter amministrativo per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati; in particolare in applicazione dell’art. 6-bis della L.212/2000, con “schema di atto” notificato il 22/04/2025 è stato avviato l’iter per il contraddittorio con la società».
Agenzia delle Entrate, con il citato schema, rilevava che erano stati utilizzati in compensazione crediti IVA (con il codice 6099) per € 539.297,88 della N.G. COSTRUZIONI SRL e che “i pagamenti in questione, per complessivi € 539.297,88, non sono infatti avvenuti attraverso la compensazione con propri crediti, bensì attraverso la compensazione con crediti di terzi, indicando come coobbligata sui modelli F 24 la suddetta società, qualificata con il codice identificativo “62” (istituito con R.M. n. 286/E del 22/12/2009) riferito ordinariamente a “soggetto diverso dal fruitore del credito”; inoltre, aggiungeva AE che “La società di cui sopra ha costituito in maniera fraudolenta dei crediti IVA poi utilizzati dal mese di aprile 2025 per versamenti effettuati per conto di terzi”.
1.1. Nella riunione del 21 maggio 2025, la Commissione Tecnica rilevava quanto segue:
«L’agenzia nel corso dei propri controlli ha infatti riscontrato che la TRAPANI SHARK S.R.L. ha utilizzato indebitamente crediti IVA inesistenti tramite l'istituto dell’accollo fiscale di una società terza denominata N.G. COSTRUZIONI S.R.L. (c.f. 02408760516) per un importo complessivo di
€ 539.297,88. Compensazione avvenuta tramite F/24 in data 9, 11 e 14 aprile 2025. […] L'agenzia ha condotto un'attività istruttoria che ha accertato l’irregolarità nei crediti IVA utilizzati dalla Trapani Shark e appartenenti alla N.G. COSTRUZIONI S.R.L. In particolare:
• N.G. COSTRUZIONI S.R.L. ha dichiarato acquisti per Euro 9.041.255,00 di cui solo Euro 7.513,02 risultano validi;
• La normativa, la giurisprudenza e le circolari emanate dalla stessa Agenzia delle Entrate confermano che la compensazione di crediti tramite la procedura di accollo fiscale da parte di un terzo e già utilizzata dalla TRAPANI SHARK srl nel mese di aprile 2025 non è consentita. Sanzioni per Indebito Utilizzo
Le sanzioni per l'indebito utilizzo di crediti inesistenti e quindi fraudolenti è la seguente:
• Sanzione del 210%.
• Possibile interdizione dalle cariche sociali per il rappresentante legale per un periodo da uno a sei mesi.
Prospetto Utilizzi e Recupero Crediti
Le somme contestate e riferite agli utilizzi del credito non spettante ed oggetto di recupero sono le seguenti:
• Credito indebitamente utilizzato: Euro 559.297,88.
• Sanzioni potenziali: in caso di mancata adesione: Euro 1.132.525,34.
• Tassi di interesse legali applicabili in caso di definizione o adesione.
La Commissione pertanto preso atto di quanto riferito e documentato dal Segretario Dott. [omissis],
TENUTO CONTO della richiesta inviata tramite pec dalla Segreteria Com.Te.c all’Agenzia delle Entrate (Settore contrasti illeciti) in data 22/04/2025 (Allegato 3) nella quale si chiedeva alla stessa di verificare la regolarità delle compensazioni effettuate dalla Società TRAPNNI SHARK sr1 su 4 modelli F/24 avvenute in data 14/04/2025;
VISTO
Il contenuto delle motivazioni riportate nella segnalazione e nello schema di atto n. TY9CR3S00072/2025 ricevuto tramite pec … in data 16 maggio 2025 dove si precisa che:
il credito dell’accollante sarebbe chiaramente inesistente per come ampiamente esposto;
2. L'articolo 1 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019 ha comunque previsto che “chiunque, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si accolli il debito d’imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti. Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l’utilizzo in compensazione di crediti dell’accollante. I versamenti in violazione del comma 2 si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge. In tale eventualità, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalle disposizioni normative vigenti, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.
3. È da escludersi la possibilità che trattasi di cessione del credito: ai fini della cessione crediti tributari, si applicano, infatti, le regole indicate nell’art. 1 del decreto del Ministero delle Finanze n. 384/1997: - possibilità di cedere solo i crediti chiesti a rimborso (e nel caso di specie i crediti non sono mai stati chiesti a rimborso);- le cessioni devono essere stipulate per atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio (non risulta alcun atto pubblico); - l’atto di cessione del credito, per essere efficace, deve essere notificato sia all’Agenzia delle entrate presso la quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi del cedente che al concessionario della riscossione competente in base al domicilio fiscale del cedente (non è mai stato notificato alcun atto di cessione);
CONSIDERATO
I Regolamenti Federali previsti alla Sezioni 11 comma 5 Lettera B del Manuale per la Concessione delle Licenze Nazionale Professionisti Stagione Sportiva 2024/2025 che prevedono: “Alla Società Sportiva che non adempie o che adempie con ritardo superiore a cinque giorni agli obblighi di regolare pagamento degli emolumenti dovuti in favore di giocatori e allenatori e/o di regolare pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e del Fondo Fine Rapporto versamento e/o di regolare pagamento dei compensi a Società terze di regolare deposito delle relative attestazioni e liberatorie di cui alla Sezione 10, articoli 10.13, 10.14 e 10.15, nei termini fissati dalle disposizioni del presente manuale, il Consiglio federale applica, dietro segnalazione della Com.Te.C., la sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica per ogni singolo inadempimento riferito ai mancati pagamenti di emolumenti e/o mancato pagamento di INPS e/o mancato pagamento di IRPEF e/o mancato pagamento di Fondo Fine Rapporto maturati nel bimestre in oggetto oltre al divieto di provvedere al tesseramento ed al deposito di nuovi contratti di atleti e allenatori”. OSSERVATO
Che a norma del medesimo articolo indicato nel Manuale delle Licenze è previsto che: “Per le inadempienze per le quali è previsto il deposito delle attestazioni nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 28 febbraio dell’anno successivo, la penalizzazione si applica per essere scontata nella Stagione Sportiva 2024/2025; mentre per quelle commesse dal 1° marzo al 30 giugno la penalizzazione si applica per essere scontata nella Stagione Sportiva successiva 2025/2026”. ESAMINATI
I 4 modelli F/24 che la Società ha depositato nel portale della Federazione Italiana Pallacanestro in data 16 aprile 2025 e riferiti al bimestre gennaio-febbraio 2025, così come richiesto nella Sezione 10 comma 14 Lettera d del Manuale per la Concessione delle Licenze Nazionale Professionisti Stagione Sportiva 2024/2025 e che sono stati oggetto di compensazione. In particolare:
1. Bimestre Gennaio - Febbraio 2025
a. Mod. F/24 compensato in data 14/04/1025 con accollo del debito di un terzo per un importo complessivo di Euro 165.496.49 e relativo alle ritenute di Irpef + addizionali ed INPS di gennaio 2025. (Allegato 4)
b. Mod. F/24 compensato in data 14/04/2025 con accollo del debito di un terzo per un importo complessivo di Euro 343.46 e relativo alle ritenute di Irpef + addizionali di gennaio 2025. (Allegato 5)
c. Mod. F/ 24 compensato in data 14/04/2025 con accollo del debito di un terzo per un importo complessivo di Euro 8,01 e relativo alle ritenute di Irpef + addizionali di gennaio 2025. (Allegato 6)
d. Mod. F/24 compensato in data 14/01/2025 con accollo del debito di un terzo per un importo complessivo di Euro 172.057,48 e relativo alle ritenute di Irpef + addizionali e INPS di febbraio 2025. (Allegato 7)
RITENUTO
Che la procedura di compensazione dei 4 modelli F/24 per un totale di Euro 337.904,47 operato dalla stessa TRAPANI SHARK srl in data 14/04/2025 non è ammessa sia da un punto di vista normativo sia per inesistenza del credito IVA utilizzato. Motivazioni ampiamente descritte e commentate dalla stessa Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Trapani Ufficio Controlli- nella nota AGEDP 65520.2025 1967 e già oggetto di recupero tramite schema di atto n. TY9CR3S0072/2025. Motivi questi che la Commissione ritiene di fare propri.
La Commissione Tecnica di Controllo riunitasi in data odierna, CHIEDE
a codesto spettabile Consiglio Federale, così come quanto previsto alla Sezione 11 comma 5 Lettera B del Manuale per la Concessione delle Licenze Nazionale Professionisti Stagione Sportiva 2024/2025, di adottare nei confronti della Società TRAPANI SHARK s.r.l., i seguenti provvedimenti
• sanzione di 4 (quattro) punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato 2025/2026 per violazioni attinenti il regolare pagamento dei tributi IRPEF e INPS
e relativi alle mensilità di GENNAIO/FEBBRAIO 2025. (1 (uno) punto di penalizzazione in classifica per ogni singolo inadempimento riferito ai mancati pagamenti di INPS e/o mancato pagamento di IRPEF nel bimestre in oggetto).
• divieto di provvedere al tesseramento ed al deposito di nuovi contratti di atleti e allenatori. Tale ultimo provvedimento può essere revocato, su istanza della Società Sportiva, corredato dai documenti da cui risulti il regolare versamento dei tributi e competenze (IRPEF ed INPS) relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2025».
1.2. Nella riunione del 21 maggio 2025, il Consiglio Federale - «ritenuto che la società TRAPANI SHARK s.r.l. (cod. FIP 050927) è risultata inadempiente agli obblighi previsti alla Sez. 10.14 del “Manuale”, per i motivi riportati dal verbale della riunione della Commissione Tecnica di Controllo
n.298 del 21 maggio 2025, la quale ha segnalato 4 (quattro) inadempimenti relativi al bimestre gennaio/febbraio 2025 per il quale il deposito delle attestazioni è previsto in data 16 aprile 2025, e quindi successivamente al 28 febbraio 2025» -, facendo proprie le considerazioni della Commissione, ha adottato nei confronti della società odierna ricorrente la sanzione della penalizzazione di 4 punti in classifica da scontare nella stagione 2025/26.
La deliberazione, quivi impugnata, è stata pubblicata su C.U. n. 887 del 21 maggio 2025 e trasmessa il giorno successivo alla ricorrente unitamente agli allegati in essa richiamati.
1.3. Vale precisare inoltre che, nelle more, la ricorrente, in data 19 maggio 2025, sporgeva denuncia nei confronti del titolare della società veicolo, del legale rappresentate della società intermediaria “Compagnia del Risparmio” e di tutti i professionisti che avevano garantito la legittimità delle compensazioni di cui si è detto.
È, inoltre, in atti evidenza dell’utilizzo, da parte della ricorrente, dello strumento del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 e 13 bis del D. Lgs. 472/97, al fine di definire lo schema di atto in questione mediante rateizzazione, con la specifica di non aver intenzione di “prestare per questo alcuna acquiescenza a quello che rimaneva un mero schema d’atto infondato e comunque illegittimo”.
2. Ha proposto ricorso a questo Collegio il Trapani Shark. Premessa la competenza del Collegio di Garanzia a conoscere della presente controversia in unico grado in ragione della specifica contenuta nel Manuale Licenze (“11.9 IMPUGNAZIONE Avverso i provvedimenti sanzionatori assunti dal Consiglio federale ai sensi della presente sezione del presente articolo è esclusa ogni impugnativa in ambito federale”), la ricorrente ha esposto i seguenti motivi di diritto.
I. “Eccesso di potere, violazione e/o falsa applicazione dell’art.31 comma 6 del Codice di Giustizia del CONI, dell’art.32 n.2 lett. j dello Statuto della Fip e del capitolo II n.1 delle Disposizioni Generali del Regolamento Esecutivo professionisti della Fip con relativi principi di diritto, in relazione alla omessa trasmissione alla Giunta Nazionale del CONI per la necessaria approvazione della fonte regolamentare (il Manuale licenze 2024/2025) richiamata dalla Delibera n.427/2025 del CF FIP - Violazione e/o falsa applicazione di principi di diritto in relazione alla omessa comunicazione formale al Club della Delibera di approvazione federale del Manuale Licenze 2024/2025”.
Deduce la società ricorrente che il Manuale 2024/2025 rappresenterebbe a tutti gli effetti un regolamento federale, il quale andava perciò sottoposto alla approvazione della Giunta Nazionale del CONI, donde la nullità della Delibera del Consiglio Federale n. 427/2025, con la quale è stata sanzionata la società odierna ricorrente, in quanto assunta sulla base di un atto a sua volta nullo, se non inesistente (il Manuale).
Inoltre, secondo la prospettazione della ricorrente, la Deliberazione n. 262/2024, con la quale il Consiglio Federale, nel marzo del 2024, ha approvato il Manuale sarebbe stata adottata in violazione dei principi di diritto in materia di pubblicità telematica, in quanto non comunicata (in uno con il Manuale) alla odierna ricorrente, con la conseguente loro “inapplicabilità ed inefficacia”, nonché la “mancata decorrenza di qualsivoglia termine per la sua impugnazione” (p. 10 del Ricorso).
II. “Violazione di legge e/o falsa applicazione di norme imperative (artt.24 e 11 della Costituzione), dell’art.6 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dell’art.2 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI in relazione alla Delibera n.427/2025 del Consiglio Federale della FIP del 21/05/2025 (CU n.887 del 21/05/2025) e dei suoi atti presupposti (Manuale delle licenze professionistiche 2024/2025 e relativa delibera di approvazione del C.F. FIP n.262/2024 (C.U. n.482 del 20/Maggio 2024 C.F. n.7 del 20.3.2024), nella parte in cui fa divieto di impugnativa in ambito federale dei provvedimenti sanzionatori assunti dal Consiglio Federale)”.
Il Trapani lamenta la violazione dei diritti di difesa e di contraddittorio in conseguenza del procedimento sanzionatorio per cui è causa, atteso che la medesima non è mai stata “contattata e/o sentita a discolpa” né dalla Com.Te.C. né dal Consiglio Federale e che non le è stato nemmeno consentito di impugnare la Delibera sanzionatoria dinanzi al Giudice Federale, donde la violazione delle plurime disposizioni e principi richiamati in rubrica e la nullità della Sez.11.9 del Manuale, laddove esclude l’impugnativa in ambito federale della Deliberazione assunta dal Consiglio Federale.
III. “Violazione dell’art.2 comma 1 e comma 6 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI recepito dall’art.52 comma 2 e 6 dello statuto FIP nella parte che impongono ai regolamenti federali il rispetto dei principi del processo civile in relazione all’iter formativo della delibera del C.F. n.427/2025 ed ai suoi atti presupposti”.
Afferma la società ricorrente che, per le ragioni già illustrate nel precedente motivo, nel caso di specie vi sarebbe anche la violazione dei principi del processo civile, cui è improntato il sistema di giustizia sportiva, i quali garantiscono i diritti di difesa ed il vaglio di un secondo grado di giudizio di merito, che il Manuale esclude.
IV. “Violazione di legge e/o falsa applicazione di principi di diritto, illogicità manifesta e vizio di motivazione in relazione alla manifesta contraddittorietà tra la Delibera 427/2025 del 21/5/2’25 del C.F. FIP con l’annesso Manuale per la concessione della Licenza professionistica 2024/25, ed il richiamo dei regolamenti federali in essa delibera affermato”.
Secondo la prospettazione della ricorrente, la Deliberazione n. 427/2025 si rivelerebbe contraddittoria, atteso che il provvedimento, pur basandosi solo sul Manuale, richiama, altresì, lo Statuto e i Regolamenti Federali, nei quali, e segnatamente all’art. 25, comma 9, del Regolamento Esecutivo Settore Professionistico, è previsto che avverso le deliberazioni sanzionatore assunte dal Consiglio Federale sia dato ricorso al Tribunale Federale ed eventuale appello alla Corte Federale, laddove il Manuale, alla predetta sez.11.9, esclude l’impugnativa in ambito federale. Assume, inoltre, che altrettanto illegittima per “abuso di potere” è anche la Delibera n. 262/2024, con la quale è stato approvato il Manuale, nella parte in cui afferma che quest’ultimo “integra i Regolamenti federali vigenti prevalendo sugli stessi anche in caso di parziale non corrispondenza”. Per tali ragioni, anche la Deliberazione n. 427/2025 sarebbe affetta “di riflesso” da nullità, poiché elaborata in contrasto con il Regolamento Esecutivo e comunque perché priverebbe la odierna ricorrente dell’impugnativa contro i principi e norme di legge di vario rango.
V. “Violazione e/o falsa applicazione dell’art.6bis commi 1 e 3 L.27 luglio 2000 n.212, sviamento di potere, illogicità e/o contraddittorietà manifesta della motivazione in relazione alla Delibera n. 427/2025 del 21/5/2025 del Consiglio Federale FIP nella parte che ha ritenuto sussistere i presupposti per la applicazione dell’art.11 comma 5 lett. b del “Manuale Licenze 2024/25”.
La società ricorrente censura, in sintesi, la Deliberazione sanzionatoria n. 427/2025 sotto vari profili.
Anzitutto, poiché la Commissione avrebbe utilizzato esclusivamente lo “schema d’atto” notificato alla Trapani Shark S.r.l. il 22 aprile 2025, il quale non costituisce accertamento, ma atto di impulso volto a provocare il contraddittorio con il contribuente. La medesima Com.Te.C. avrebbe, inoltre, falsamente rappresentato al Consiglio Federale un accertamento che l’Agenzia delle Entrate non aveva ancora compiuto, essendo pendente il termine di 60 giorni per articolare il contraddittorio. Infine, la Deliberazione n. 427/2025 avrebbe, in tesi, illegittimamente ritenuto accertati gli inadempimenti senza che ve ne fosse prova.
VI. “Violazione e/o falsa applicazione di legge e principi di diritto in materia di onere della prova con specifico riferimento al sistema tributario in relazione all’art.2697 del codice civile, all’art.7 comma 5bis del D.lgs n.546/1992 in combinato disposto con gli artt.42 del D.P.p.r. n.600/73, e della Legge n.241/1990 e 7 terzo comma della Legge 241/2000 - Omessa o insufficiente motivazione della Delibera FIP n.427/2025 del 21/5/2025 in relazione all’immotivato svilimento della valenza istruttoria delle Quietanze di Pagamento dei 4 Modelli F24 del 14/4/2025”.
Afferma la società ricorrente che sia la Com.Te.C. quanto il Consiglio Federale non avrebbero tenuto in conto che i Modelli F24 erano stati quietanzati e che dette quietanze non sono state sospese o revocate. Lamenta, pertanto, una carenza di motivazione, sia nel verbale Com.Te.C. che nella delibera sanzionatoria, circa l’ulteriore profilo, evidenziato nel verbale, riguardante la inesistenza dei crediti posti in compensazione.
2.1. Si sono costituite in giudizio la FIP, concludendo per l’inammissibilità e, in ogni caso, per il rigetto del ricorso, e la Lega Società di Pallacanestro Serie A, concludendo per il rigetto del ricorso.
2.2. La Procura Generale dello Sport presso il CONI ha concluso per il rigetto del ricorso e ha chiesto la trasmissione degli atti dell’odierno procedimento, ivi compresa la emananda sentenza, all’Ufficio della Procura Generale dello Sport ai fini della valutazione delle affermazioni rese in udienza da parte ricorrente, allorquando riprende quanto affermato nei propri scritti difensivi e, segnatamente, laddove si afferma che la FIP ha “nascosto alla Giunta del Coni” il nuovo Manuale delle Licenze, nel quale viene espunta la possibilità del ricorso in ambito federale nei confronti dell’approvazione del Manuale medesimo.
Considerato in diritto
1. Infondatezza del primo motivo: sulla pretesa nullità del Manuale Licenze per omessa approvazione della Giunta Nazionale del CONI.
Con il primo motivo, la Ricorrente lamenta la nullità e/o inefficacia del Manuale Licenze 2024/2025, e di conseguenza della Delibera sanzionatoria, per non essere stato tale atto sottoposto all’approvazione della Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell’art. 31, co. 6, CGS CONI e dell’art. 32, n. 2, lett. j), dello Statuto FIP.
La censura è palesemente infondata.
Il Manuale Licenze non costituisce un “regolamento federale” nel senso tecnico-giuridico cui si riferiscono le norme invocate da controparte. Esso è, piuttosto, un atto di normazione secondaria, a carattere annuale, con cui il Consiglio Federale, nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica e gestionale, definisce i requisiti e le condizioni per l’ammissione e la permanenza nei campionati professionistici. Si tratta di un atto che dà attuazione e specifica i principi già contenuti nelle fonti regolamentari primarie, ma non le innova al punto da richiedere il medesimo iter di approvazione.
Ad ogni modo, anche a voler diversamente qualificare la natura dell’atto, la questione della sua validità ed efficacia attiene alla corretta applicazione delle norme interne dell’ordinamento sportivo. La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la cognizione sulla legittimità degli atti federali e sulla corretta individuazione degli organi competenti alla loro adozione rientri nella giurisdizione esclusiva degli organi di giustizia sportiva (Consiglio di Stato, n. 7875 del 21 agosto 2023).
La scelta della FIP di disciplinare la materia delle licenze attraverso un Manuale annuale, approvato dal Consiglio Federale e reso noto a tutte le società mediante pubblicazione in un Comunicato Ufficiale, rappresenta una legittima modalità di esercizio della propria autonomia normativa, finalizzata a garantire chiarezza e certezza delle regole per un procedimento, quello delle licenze, cruciale per la vita della Federazione.
2. Infondatezza del secondo, terzo e quarto motivo: sulla pretesa violazione del diritto di difesa, del giusto processo e sulla presunta contraddittorietà della delibera.
Con i motivi qui trattati congiuntamente per la loro stretta connessione, la Ricorrente lamenta la violazione dei principi costituzionali e sovranazionali sul giusto processo (artt. 24, 111 Cost.; art. 6 CEDU) a causa della previsione, contenuta nel Manuale Licenze (Sez. 11, co. 9), che esclude l’impugnativa in ambito federale avverso le sanzioni irrogate dal Consiglio Federale. Deduce, inoltre, una manifesta contraddittorietà tra tale previsione e quanto disposto dall’art. 25, co. 9, del Regolamento Esecutivo professionisti, che ammetterebbe invece il doppio grado di giudizio federale.
Anche tali doglianze sono destituite di ogni fondamento.
L’esclusione di un’impugnativa endofederale, con la previsione del ricorso diretto all’organo di giustizia di ultimo grado (il Collegio di Garanzia), non costituisce una lesione del diritto di difesa, ma una sua diversa modulazione, pienamente legittima nell'ambito dell'autonomia dell'ordinamento sportivo. La Corte Costituzionale ha chiarito che il diritto alla tutela giurisdizionale non implica necessariamente un doppio grado di giudizio di merito e che il legislatore (in questo caso, l’ordinamento sportivo) può configurare diverse modalità di tutela, purché venga garantito un rimedio effettivo (cfr. Corte Cost., n. 49 del 16 febbraio 2011). Nel caso di specie, tale rimedio è assicurato proprio dalla possibilità di adire direttamente codesto Ecc.mo Collegio, massima istanza di giustizia sportiva.
Sul punto è stato precisato che “le considerazioni svolte in merito al carattere eccezionale e residuale della competenza in grado unico e di merito riservata al Collegio di Garanzia dall’art. 54, comma 3, CGS CONI, sono state confermate anche dalle Sezioni Unite di questo Collegio che, pur consapevoli dei diversi orientamenti adottati nel tempo dalle singole Sezioni, hanno definitivamente chiarito che, fuori dai casi in cui prevale la tutela dell’ordine sportivo nazionale e dell’ordine pubblico complessivamente considerato, “la corretta interpretazione delle citate disposizioni dell’art. 54 del CGS del CONI consentano al Collegio di Garanzia di decidere in unico grado solo nei casi in cui ciò sia stato espressamente previsto. Con la conseguente necessità di assicurare, nell’ambito della giustizia federale, la prima ordinaria tutela delle posizioni soggettive che si ritengano lese per atti e provvedimenti adottati dagli organi federali”. (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione n. 62/2018; Sez. I, decisione n. 77/2019).
La pronuncia delle Sezioni Unite ha posto fine ai contrasti interpretativi sulla disciplina di cui all’art. 54, c. 3. Trattasi, dunque, di una competenza eccezionale, con cognizione estesa al merito, predicabile ove sia espressamente previsto dagli Statuti e Regolamenti federali, ovvero da norme statali o del CONI.
Al di fuori delle ipotesi espressamente previste dall’Ordinamento sportivo nazionale, gli atti federali trovano la loro sede naturale di impugnazione davanti agli Organi della Giustizia federale e, solo una volta esauriti i gradi della Giustizia endofederale e alle condizioni sancite dal CGS del CONI, tali atti possono essere oggetto di un ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, stante il carattere di tassatività delle ipotesi di cui il Collegio di Garanzia dello Sport può pronunciarsi quale giudice unico e di merito (cfr. Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 14/2019).
A ben vedere, l’attribuzione al Collegio di Garanzia di specifiche controversie in base a speciali regole procedurali, definite d’intesa con il CONI, riconduce alla disciplina che costituiva oggetto dell’art. 21 del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva (che stabiliva norme ad hoc con riferimento alla risoluzione delle controversie in materia di Licenza UEFA, di iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico e di iscrizione delle società professionistiche ai campionati nazionali di pallacanestro).
Nel caso di specie, la previsione del Manuale in parola sembrerebbe integrare la fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 54 CGS CONI: “Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del presente Codice, da delibere della Giunta nazionale del Coni, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali, anche di tipo arbitrale, definite d’intesa con il Coni. Giudica inoltre le controversie relative agli atti e ai provvedimenti del Coni nonché le controversie relative all’esercizio delle funzioni dei componenti della Giunta Nazionale del Coni. Nei casi di cui al presente comma, il giudizio si svolge in unico grado. Si applica l’art. 33 del presente Codice in quanto compatibile”. Quanto alla presunta contraddittorietà, la doglianza è irrilevante. Il Manuale Licenze, quale lex specialis che disciplina il procedimento di ammissione ai campionati, prevede espressamente, nella delibera di approvazione n. 262/2024, di “integrare i Regolamenti federali vigenti prevalendo sugli stessi anche in caso di parziale non corrispondenza”. Tale clausola risolve in radice ogni potenziale antinomia, stabilendo la prevalenza della norma speciale su quella generale. Il Consiglio Federale, pertanto, ha correttamente e logicamente applicato la norma speciale prevista dal Manuale, senza incorrere in alcuna contraddizione.
3. Infondatezza del quinto motivo: sulla pretesa erronea valutazione dello “Schema d’atto” dell’Agenzia delle Entrate.
Questo è il fulcro della difesa avversaria, ma si basa su un macroscopico equivoco circa la natura e le finalità del controllo federale.
La FIP non è un giudice tributario, né ha la pretesa di accertare in via definitiva l’esistenza di un debito fiscale. Il compito della Com.Te.C. e del Consiglio Federale è quello di verificare, ai fini sportivi, la regolarità e l’affidabilità finanziaria delle società affiliate, a garanzia della parità competitiva e della credibilità del campionato.
In tale prospettiva, lo “Schema d’atto” notificato dall’Agenzia delle Entrate, pur essendo un atto endoprocedimentale e non definitivo ai fini fiscali, costituisce un elemento di prova gravissimo e pienamente rilevante ai fini della valutazione sportiva. La comunicazione formale da parte dell’autorità fiscale statale, che qualifica i crediti usati per il pagamento come “verosimilmente inesistenti”, è un fatto oggettivo che mina alla radice la regolarità del versamento effettuato dalla Trapani Shark. Va, per completezza motivazionale, chiarito che lo schema d'atto è un atto preparatorio con cui l'Amministrazione Finanziaria comunica al contribuente la pretesa tributaria che intende formalizzare, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento definitivo. La sua funzione è quella di consentire al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa in una fase antecedente alla formazione dell'atto impositivo, presentando osservazioni e documenti che l'Ufficio è tenuto a valutare. La Corte di Cassazione, sul punto e recentemente ha affermato che “in materia di contraddittorio endoprocedimentale di cui all'art. 12 c. 7 L. 212/2000, nel caso in cui l'Ufficio – dopo la notifica del PVC ( processo verbale di constatazione) redatto a seguito di accesso, ispezione o verifica presso il contribuente e nel corso del contraddittorio instauratosi a seguito della comunicazione da parte del contribuente delle osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori – formuli ulteriori rilievi o nuove contestazioni rispetto a quelle contenute nel PVC, delle quali il contribuente venga a conoscenza per la prima volta, il termine di sessanta giorni di cui ancora all'art. 12 c. 7 L. 212/2000 inizia a decorrere a partire dal momento in cui l'Ufficio ne notizia il soggetto sottoposto a controllo e non dalla precedente data di consegna o notificazione del PVC, anche se i fatti materiali conosciuti dall'Amministrazione finanziaria e posti a base della nuova contestazione sono stati già rilevati in occasione della redazione del PVC medesimo” (Cass., 7 gennaio 2025, n. 287), in tal modo garantendo una partecipazione effettiva del contribuente che ritenga di essere nel giusto, sin da subito, senza dover peraltro attendere lo spirare del termine finale dei 60 giorni, con ciò potendo velocizzare le procedure connesse all’atto finale sia esso confermativo o demolitorio dell’accertamento.
Pretendere che la Federazione attenda l’esito di un contenzioso tributario, che può durare anni, per poter intervenire, significherebbe paralizzare ogni forma di controllo efficace e consentire a società con situazioni finanziarie opache di alterare la regolarità delle competizioni. Peraltro, la giurisprudenza, anche statale, ha chiarito che non esiste un obbligo generalizzato e assoluto di contraddittorio preventivo in ogni tipo di accertamento. A maggior ragione, un tale obbligo non può essere imposto all’ordinamento sportivo, che agisce sulla base di proprie regole e per proprie finalità e che si basa sulla tempestività delle decisioni e dei provvedimenti al fine di consentire il regolare svolgimento dei campionati. La FIP non ha violato alcun contraddittorio; ha preso atto di un documento ufficiale proveniente da un’autorità dello Stato e ha applicato le sanzioni previste dai propri regolamenti per la manifesta irregolarità che da esso emergeva.
Infine, il successivo “ravvedimento operoso” effettuato dalla Ricorrente, sebbene presentato con riserva, costituisce una sostanziale ammissione dell’irregolarità del pagamento originario. La Società ha, di fatto, dovuto versare nuovamente le somme dovute, confermando che il primo pagamento, effettuato con crediti di dubbia esistenza, non era andato a buon fine. Anche questa precisazione merita l’approfondimento motivazionale cui il Collegio non si sottrae; invero, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito, l'adesione all'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'articolo 13 del D. Lgs. n. 472/1997, costituisce un'ammissione della violazione commessa e della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della relativa sanzione. Non si tratta di una mera regolarizzazione formale, ma di un atto che implica il riconoscimento della propria colpevolezza da parte del contribuente, atteso che il ravvedimento operoso presuppone la "coscienza e volontarietà della condotta” (Cass. Civ., 27 giugno 2019, n. 17254).
4. Infondatezza del sesto motivo: sulla pretesa violazione dell’onere della prova e sulla valenza delle quietanze di pagamento.
Con l’ultimo motivo, la Ricorrente sostiene che la FIP avrebbe ignorato la valenza probatoria delle quietanze dei modelli F24, che attesterebbero l’avvenuto pagamento.
L’argomento è fallace. Le quietanze di pagamento telematico attestano unicamente l’avvenuta ricezione e processazione informatica di una delega di pagamento. Esse non certificano in alcun modo la legittimità e l’effettiva esistenza dei crediti portati in compensazione. La loro validità è rebus sic stantibus, ovvero subordinata alla successiva verifica della sostanza dell'operazione da parte dell'ente impositore.
Nel momento in cui la stessa Agenzia delle Entrate, con un atto formale successivo, ha comunicato che quei crediti erano “verosimilmente inesistenti”, il valore probatorio meramente formale delle quietanze è stato superato da un elemento sostanziale di segno contrario.
Apertis verbis, bisogna fare una distinzione tra valore formale e controllo sostanziale: la questione centrale risiede nella differenza tra l'atto formale del pagamento e la sostanza del diritto di credito opposto in compensazione.
La quietanza rilasciata a seguito della presentazione di un modello F24 che include una compensazione attesta, in prima istanza, il compimento di un'operazione contabile. Il sistema telematico dell'Agenzia delle Entrate riceve la delega di pagamento, la processa e ne rilascia una ricevuta che conferma l'avvenuta presentazione e l'esecuzione contabile. Diversi giudici di merito hanno definito tale documento come una "mera presa d’atto dell’Amministrazione Fiscale” o un documento idoneo a provare il "fatto storico" che il contribuente ha portato un credito in compensazione, ma non di per sé sufficiente a dimostrare l'effettivo effetto estintivo dell'obbligazione.
L'effetto estintivo del debito tributario tramite compensazione è subordinato all'effettiva esistenza, certezza, liquidità ed esigibilità del credito opposto. La quietanza non certifica la sussistenza di tali requisiti sostanziali. L'Amministrazione Finanziaria conserva il pieno potere di controllare, anche in un momento successivo, la legittimità del credito utilizzato dal contribuente, entro i termini di accertamento previsti dalla legge.
L’onere di dimostrare la piena e sostanziale regolarità dei propri adempimenti incombe sulla società che chiede la licenza. Scegliendo di adempiere alle proprie obbligazioni attraverso un meccanismo complesso e rischioso come la compensazione con crediti di terzi, la Trapani Shark si è assunta la responsabilità delle eventuali irregolarità di tale operazione. Di fronte alla formale contestazione dell’Agenzia delle Entrate, la società non ha fornito alcuna prova contraria idonea a fugare i gravissimi dubbi sulla regolarità del pagamento.
Sul punto non può non rilevarsi come la compensazione effettuata sia stata fatta in assenza di base normativa e come tale in violazione di legge; infatti, la principale modalità operativa attraverso cui questo principio (la compensazione) trova attuazione è la cosiddetta "compensazione orizzontale" o "speciale", disciplinata dall'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Questa norma consente ai contribuenti di eseguire versamenti unitari di imposte e contributi, estinguendo i propri debiti mediante l'utilizzo di crediti vantati nei confronti dei medesimi enti impositori. Tale meccanismo permette di compensare debiti e crediti anche di diversa natura (ad esempio, un debito IRPEF con un credito IVA), ma ciò sempre in presenza di determinati requisiti e presupposti, ovvero nel rispetto del:
1) principio di tassatività ed inderogabilità (solo nei casi e con le modalità espressamente previsti dalla legge) (cfr. Cass. Civ., 13 aprile 2025, n. 9644);
2) Identità dei soggetti: l'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997 limita l'applicazione della compensazione all'ipotesi di crediti nei confronti dei medesimi soggetti;
3) Origine dei crediti: crediti ammessi in compensazione sono esclusivamente quelli "risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche" presentate dal contribuente. Un credito non può essere legittimamente compensato se non emerge da una dichiarazione ritualmente presentata.
Pertanto, una diretta e importante conseguenza del principio di identità soggettiva è il divieto di utilizzare la compensazione nell'ambito di un accollo di debito d'imposta altrui. Sebbene l'art. 8, comma 2, della Legge n. 212/2000 ammetta l'accollo del debito d'imposta, ciò non significa che l'accollante (il soggetto che si fa carico del debito altrui) possa estinguere tale debito utilizzando i propri crediti fiscali. L'articolo 1 del Decreto-Legge n. 124/2019 ha formalizzato questo divieto, stabilendo che per il pagamento di un debito accollato "è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante". Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che tale divieto era già insito nel sistema e nei principi vigenti anche prima di questa norma, proprio per la mancanza del requisito dell'identità soggettiva tra debitore e creditore (cfr. Cass. Civ., 13 aprile 2025, n. 9644). L'accollo, infatti, non trasferisce la titolarità del debito tributario, che rimane in capo al contribuente originario (accollato).
Da ciò deriva che la ricorrente ha effettuato una operazione non ammessa dalla legge.
La condotta della FIP è stata, pertanto, immune da vizi. Ha correttamente valutato gli elementi a sua disposizione, dando prevalenza all’evidenza sostanziale (la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate) rispetto a quella meramente formale (le quietanze), e ha applicato la sanzione prevista dal Manuale in modo automatico e proporzionato, essendo questa predeterminata nella misura di un punto per ogni inadempimento accertato.
Va da ultimo segnalato che, a seguito della audizione nel corso della pubblica udienza del Procuratore Nazionale dello Sport, lo stesso ha evidenziato condotte della parte ricorrente in fase di discussione - che richiamano affermazioni contenute negli scritti difensivi - che appaiono far emergere caratteristiche illecite, chiedendo pertanto il trasferimento dell’incartamento agli Uffici della Procura Generale dello Sport. Il Collegio, alla stregua di quanto emerso in giudizio, ritiene di aderire alla richiesta e, come da dispositivo, invia il fascicolo alla Procura Generale dello Sport per quanto di propria competenza.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Rigetta il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate complessivamente in € 10.000,00, oltre accessori di legge, di cui € 5.000,00, oltre accessori di legge, in favore della FIP ed € 5.000,00, oltre accessori di legge, in favore della Lega Società di Pallacanestro Serie A.
Trasmette la odierna decisione alla Procura Generale dello Sport per le proprie valutazioni alla stregua di quanto evidenziato in parte motiva.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 15 luglio 2025.
Il Presidente Il Relatore
F.to Vito Branca F.to Angelo Maietta
Depositato in Roma, in data 5 novembre 2025.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
