C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 356 del 19/04/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SS. PIETRO E PAOLO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.74 SGS DEL 10/01/2024 (Gara: SS. PIETRO E PAOLO – PRIVERNO CALCIO del 17/12/2023 – Campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale Latina) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 250 del 2/02/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SS. PIETRO E PAOLO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.74 SGS DEL 10/01/2024 (Gara: SS. PIETRO E PAOLO – PRIVERNO CALCIO del 17/12/2023 – Campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale Latina) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 250 del 2/02/2024

Con rituale reclamo trasmesso, la società SS. Pietro e Paolo ha impugnato il provvedimento adottato dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale di Latina, con il quale ha rigettato il ricorso di primo grado proposto dalla stessa società, in relazione alla gara del Campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale SS. Pietro e Paolo – Priverno Calcio. Nello specifico, l’odierna reclamante deduceva che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto la Società Priverno Calcio avrebbe fatto partecipare alla stessa n. 6 calciatori "fuori quota" oltre il numero di cinque consentito dal Regolamento di cui al Comunicato Ufficiale n.1 SGS del 12/07/2023, cosa altresì ribadita anche innanzi alla scrivente Corte. Il reclamo è da respingere. Difatti, esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova, si può facilmente rilevare, come altresì già fatto dal giudice di primo grado, che uno dei sei calciatori nati nell'anno 2011, pur essendo indicato in distinta, non ha preso parte alla gara, non essendo subentrato nel corso della stessa. Pertanto, questo Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

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