C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 365 del 26/04/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CORENO ROYAL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SANTILLI RAFFAELE PER 7 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.289 LND DEL 29/02/2024 (Gara: CORENO ROYAL – NUOVA SANT ANGELO del 25/02/2024 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 317 del 22/03/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CORENO ROYAL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SANTILLI RAFFAELE PER 7 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.289 LND DEL 29/02/2024 (Gara: CORENO ROYAL – NUOVA SANT ANGELO del 25/02/2024 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 317 del 22/03/2024

Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali e rilevato che la Società Coreno Royal ha impugnato la sanzione della squalifica di gare 7 effettive comminata al calciatore Santilli Raffaele dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale del Lazio con Comunicato Ufficiale LND n. 289 del 29/02/2024 in quanto espulso “per aver sputato nei confronti di un avversario senza raggiungerlo alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva all’arbitro espressioni offensive e minacce. Veniva allontanato di forza dai propri compagni, mentre usciva colpiva con ripetuti calci la rete di recinzione. Al termine della gara mentre l’arbitro abbandonava l’impianto sportivo, lo avvicinava reiterandogli gli insulti (art. 36 comma 1 lett. a del CGS)”. In sede di gravame la reclamante chiedeva che venisse ridimensionata la sanzione irrogata al calciatore Santilli Raffaele, in quanto eccessiva rispetto ai fatti contestati, insistendo perché ne venisse ridotta l’entità “in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame”. Si osserva che le argomentazioni addotte dalla reclamante a sostegno della invocata riduzione delle giornate di squalifica comminate al proprio calciatore non possono ritenersi assumibili, atteso che, dalla lettura del referto arbitrale – fonte privilegiata di prova - non emergono elementi tali da supportare la ricostruzione fattuale offerta dalla reclamante e la conseguente richiesta di riduzione delle sanzioni comminate. Al riguardo si rileva che il nuovo testo dell’art. 36 C.G.S. ha inasprito il previgente trattamento sanzionatorio delle condotte irriguardose nei confronti degli ufficiali di gara. Infatti, il CGS, al primo comma, lett. a) prevede per i calciatori [e tecnici] come sanzione minima la squalifica per 4 giornate [o a tempo determinato] in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Alla luce di quanto sopra, la squalifica comminata al giocatore Santilli Raffaele deve ritenersi del tutto congrua e proporzionata rispetto allo svolgimento dei fatti e ai comportamenti a quest’ultimo addebitati. Per tati ragioni, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

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