C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 365 del 26/04/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ URBETEVERE CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE DE MEO DONATO FINO AL 27/09/2024, DEL DIRIGENTE SIMEONE ANDREA GIOVANNI FINO AL 7/06/2024 E SQUALIFICA A CARICO DEL MASSAGGIATORE PULEIO MATTEO FINO AL 10/05/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.292 LND DEL 5/03/2024 (Gara: URBETEVERE CALCIO – VIS SEZZE del 2/03/2024 – Campionato Juniores Under 19 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 332 del 5/04/2024

 

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ URBETEVERE CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE DE MEO DONATO FINO AL 27/09/2024, DEL DIRIGENTE SIMEONE ANDREA GIOVANNI FINO AL 7/06/2024 E SQUALIFICA A CARICO DEL MASSAGGIATORE PULEIO MATTEO FINO AL 10/05/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.292 LND DEL 5/03/2024 (Gara: URBETEVERE CALCIO – VIS SEZZE del 2/03/2024 – Campionato Juniores Under 19 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 332 del 5/04/2024

Con ricorso inoltrato ritualmente e nei termini la società Urbetevere ha impugnato le sanzioni descritte in epigrafe comminate ai propri tesserati dal competente Giudice Sportivo. Assume la reclamante che le espressioni riferite ai propri dirigenti De Meo e Simeone che si trovavano all’esterno del recinto di gioco, sono state loro genericamente attribuite, senza distinguere chi fra i due le abbia concretamente indirizzate all’Arbitro e con quali modalità. Rileva l’eccessività della sanzione irrogata a tutti i propri tesserati essendosi comunque i fatti limitati al lancio di invettive senza alcun concreto pericolo per l’incolumità del direttore di gara. L’assunto della reclamante è solo parzialmente fondato. Va innanzitutto rilevato come la sanzione da infliggere al massaggiatore Puleio sia quella della inibizione e non della squalifica risultando iscritto nei ranghi federali come dirigente. La durata è congrua in quanto contenuta nel minimo edittale. Vanno invece lievemente ridimensionate le sanzioni comminate ai dirigenti De Meo e Simeone considerando che la prima fase dei comportamenti loro addebitati si è svolta al di fuori del recinto di gioco e che, concretamente, non sono andati oltre una inurbana ed accesa protesta. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo l’inibizione a carico del dirigente De Meo Donato al 31/07/2024 e del dirigente Simeone Andrea al 24/05/2024, rideterminando altresì la sanzione a carico del massaggiatore Puleio Matteo nell’inibizione fino al 10/05/2024. Il contributo va restituito.

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