C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 378 del 03/05/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ATLETICO VESCOVIO RN, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VANNOLI CRISTIANO PER 9 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.160 SGS DEL 15/03/2024 (Gara: ATLETICO VESCOVIO RN – ACQUACETOSA CENTRO CALCIO del 3/03/2024 – Campionato Under 15 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 355 del 19/04/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ATLETICO VESCOVIO RN, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VANNOLI CRISTIANO PER 9 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.160 SGS DEL 15/03/2024 (Gara: ATLETICO VESCOVIO RN – ACQUACETOSA CENTRO CALCIO del 3/03/2024 – Campionato Under 15 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 355 del 19/04/2024

Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali e rilevato che la Società Atletico Vescovio RN ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con C.U. n.160 SGS del 15/03/2024, con il quale veniva disposta la squalifica per 9 gare effettive del calciatore Vannoli Cristiano in quanto “Espulso per aver rivolto all'arbitro espressioni offensive, alla notifica del provvedimento disciplinare lo avvicinava minacciosamente ed all'invito di allontanarsi, lo spinge due volte, senza conseguenze. Dopo di che, si allontana dal recinto di gioco in maniera tale da non mostrare il proprio numero di maglia, esortato in tal modo anche dai propri compagni. Alla richiesta del numero da parte dell'arbitro all'allenatore questi non risponde, mentre lo comunica il dirigente della Società (art. 36 c.1 let. a del CGS)”. In sede di gravame la reclamante chiedeva che venisse rivalutata la sanzione irrogata al predetto giocatore, in quanto ritenuta eccessivamente afflittiva rispetto al comportamento effettivamente tenuto. Alla riunione del 18 aprile 2024 intervenivano il calciatore Vannoli Cristiano, la madre di quest’ultimo, Casagrande Simona, nonché, in rappresentanza del giocatore, l’Avv. Lubrano Enrico, il quale precisava che “Nel merito, il motivo è uno ed è arricchito da un riferimento precedente; la condotta del ragazzo è una condotta unica ed unitaria, che si articola in vari passaggi ma rimane unica. Questo risulta pacificamente dagli atti. La condotta da sanzionare è unica, che si concretizza in un contatto fisico con l’arbitro, che però non ha avuta alcuna conseguenza, come dichiarato altresì dall’arbitro nel suo referto di gara. Non risultano aggravanti nella decisione adottata dal Giudice sportivo di primo grado. C’è, al limite, l’attenuante della giovane età che è un elemento da considerare; sicuramente il ragazzo ha sbagliato, cosa da lui stesso manifestata”. L’Avvocato Lubrano riteneva, pertanto, che la condotta meritasse una squalifica di quattro gare, mettendo in evidenza anche casi simili, se non più gravi, con squalifiche più lievi rispetto a quella comminata al Vannoli. Il calciatore dichiarava, infine, a verbale “di aver effettivamente toccato l’arbitro ma non in modo cattivo né aggressivo. Ero ansioso ed arrabbiato per l’andamento della gara. Il contatto è stato più per richiamarlo, e non per aggredirlo. Volevo solamente richiamare la sua attenzione per dire la mia”. Alla luce di quanto sopra, le argomentazioni addotte dalla reclamante, a sostegno della invocata riduzione della squalifica, possono ritenersi parzialmente assumibili, risultando dagli atti ufficiali di gara l’unicità del contesto entro la quale si svolge la condotta sanzionata. Appare, dunque, congruo ridurre la sanzione inflitta al calciatore Vannoli Cristiano, risultando la stessa eccessivamente afflittiva rispetto allo svolgimento dei fatti. Per tali ragioni, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a 8 gare. Il contributo va restituito.

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