C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 391 del 10/05/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ POL. MONTORIO ROMANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.62 LND DEL 27/03/2024 (Gara: POL. MONTORIO ROMANO – SPES POGGIO FIDONI del 17/03/2024 – Campionato Terza Categoria Rieti) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 342 del 12/04/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ POL. MONTORIO ROMANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.62 LND DEL 27/03/2024 (Gara: POL. MONTORIO ROMANO – SPES POGGIO FIDONI del 17/03/2024 – Campionato Terza Categoria Rieti) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 342 del 12/04/2024
Con rituale reclamo inoltrato a questa Corte Sportiva, la società Pol. Montorio Romano ha impugnato il provvedimento di ripetizione della gara assunto dal Giudice Sportivo, sostenendo che la presenza nella lista di gara di un calciatore in più rispetto al consentito non avrebbe influito sul risultato finale, chiedendo quindi la conferma del risultato conseguito sul campo che la vedeva vincitrice con il risultato di 3-1. Pervenivano memorie difensive della società controparte Spes Poggio Fidoni con cui si chiedeva il rigetto del gravame atteso che la presenza di più calciatori aveva dato un vantaggio in termini di maggior pressione sul direttore di gara. Preliminarmente occorre rilevare che l’inserimento di due calciatori in lista da parte della reclamante e il loro schieramento in panchina oltre il limite risulta acclarato documentalmente. In tal caso, con consolidata giurisprudenza dei Giudici Sportivi endofederali di primo e secondo grado, deve essere disposta la ripetizione della gara in quanto la stessa non ha avuto regolare svolgimento poiché la società che ha portato in panchina un maggior numero di calciatori rispetto al consentito ha violato il regolamento di gioco. Come stabilito dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI con decisione n. 19 del 10.4.2018, tuttavia, tale violazione non può determinare la sconfitta a tavolino ma, dovendo comunque essere sanzionata affinché la regola non sia inefficace, comporterà il provvedimento di ripetizione della gara. Ciò considerando anche che una squadra che schieri in panchina calciatori oltre il limite ha maggiori possibilità di scelta nell’effettuare le sostituzioni, influendo quindi di per sé sul risultato. La decisione del Giudice di prime cure, quindi, risulta del tutto corretta e il reclamo dovrà essere respinto, confermando la decisione di ripetere la gara. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
Share the post "C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 391 del 10/05/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ POL. MONTORIO ROMANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.62 LND DEL 27/03/2024 (Gara: POL. MONTORIO ROMANO – SPES POGGIO FIDONI del 17/03/2024 – Campionato Terza Categoria Rieti) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 342 del 12/04/2024"
