C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 391 del 10/05/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ATLETICO FOCENE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI TORANZO JONATHAN DANIEL E PEDONE ALESSIO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.339 LND DEL 11/04/2024 (Gara: ATLETICO FOCENE – CAPUT ROMA XIV del 6/04/2024 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 364 del 26/04/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ATLETICO FOCENE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI TORANZO JONATHAN DANIEL E PEDONE ALESSIO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.339 LND DEL 11/04/2024 (Gara: ATLETICO FOCENE – CAPUT ROMA XIV del 6/04/2024 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 364 del 26/04/2024

n merito al reclamo avanzato dalla società Atletico Focene, riguardante le squalifiche di 5 gare inflitte ai calciatori Toranzo Jonathan Daniel e Pedone Alessio, la reclamante osserva quanto segue: il calciatore Toranzo, di origine argentina, tesserato per la prima volta in Italia, in un momento di poca lucidità, rivolgeva all’ arbitro una espressione , in lingua spagnola, interpretata come tono offensivo. Chiede pertanto una riduzione della sanzione disciplinare, tenuto anche conto che il calciatore, venuto a conoscenza del provvedimento, si presentava in società per spiegare il significato reale di quanto detto all’arbitro, ma non per offenderlo. Questa Corte Sportiva, dopo aver attentamente valutato gli atti in argomento, ritiene che ci sono i margini per una lieve riduzione della sanzione disciplinare riducendola a 4 gare effettive. Propone appello la reclamante avverso la squalifica per 5 gare al calciatore Pedone Alessio, in quanto sostiene che non risponde al vero quanto riportato dall’ arbitro nel proprio rapporto. Fa presente la ricorrente che il calciatore in argomento, con vasta esperienza nel campionato di serie D, in un momento di poca lucidità, si avvicinava all’arbitro per contestargli una decisione tecnica e nella occasione i compagni di squadra lo bloccavano, evitando in tal modo, di porsi verso l’arbitro stesso. Ed è per tale motivo che il provvedimento disciplinare appare eccessivo e sproporzionato, per cui se ne chiede una opportuna riduzione. Letto il rapporto arbitrale, in cui viene dettagliatamente riportato il comportamento del calciatore Pedone Alessio, il quale nel contestare una decisione tecnica offendeva l’arbitro e che, successivamente, benché trattenuto da compagni di squadra, ingiuriava e minacciava gravemente il direttore di gara, costringendolo ad indietreggiare di 4/5 metri, questa Corte Sportiva, ritiene che la squalifica inflitta al calciatore i argomento sia del tutto congrua rispetto a quanto accaduto. Si coglie comunque l’occasione per segnalare che, in caso di discordanza tra quanto riferisce la reclamante e quanto contenuto nel referto di gara, prevale il contenuto di quest’ ultimo. Detto tutto ciò, questa Corte Sportiva Territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Toranzo Jonathan Daniel a 4 gare, confermando altresì la rimanente decisione impugnata. Il contributo va restituito.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it