C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 400 del 17/05/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ TEVERE ROMA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI N.1 PUNTO IN CLASSIFICA ED AMMENDA DI EURO 25,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.113 SGS DEL 7/03/2024 (Gara: TEVERE ROMA – GRIFONE GIALLOVERDE del 3/03/2024 – Campionato Allievi Under 16 Provinciale Roma) 201) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ GRIFONE GIALLOVERDE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI N.1 PUNTO IN CLASSIFICA ED AMMENDA DI EURO 25,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.113 SGS DEL 7/03/2024 (Gara: TEVERE ROMA – GRIFONE GIALLOVERDE del 3/03/2024 – Campionato Allievi Under 16 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 332 del 5/04/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ TEVERE ROMA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI N.1 PUNTO IN CLASSIFICA ED AMMENDA DI EURO 25,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.113 SGS DEL 7/03/2024 (Gara: TEVERE ROMA – GRIFONE GIALLOVERDE del 3/03/2024 – Campionato Allievi Under 16 Provinciale Roma) 201) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ GRIFONE GIALLOVERDE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI N.1 PUNTO IN CLASSIFICA ED AMMENDA DI EURO 25,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.113 SGS DEL 7/03/2024 (Gara: TEVERE ROMA – GRIFONE GIALLOVERDE del 3/03/2024 – Campionato Allievi Under 16 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 332 del 5/04/2024
Con autonomi ricorsi inoltrati ritualmente e nei termini le società Grifone Gialloverde e Tevere Roma hanno impugnato le decisioni assunte dal competente Giudice Sportivo in esito alla mancata disputa della gara in epigrafe. Il Giudice di prime cure aveva comminato ad entrambe le società la punizione sportiva della perdita della gara, della penalizzazione di un punto in classifica e dell’ammenda di euro 100,00. Nelle motivazioni il giudicante rilevava come fosse allegata al referto una dichiarazione sottoscritta dai capitani delle due squadre che dichiaravano l’intenzione di non disputare la gara per impraticabilità del campo di gioco; ciò non di meno il direttore di gara aveva rilevato come, a parere, il campo di gioco fosse invece praticabile. Le due società con reclami perfettamente sovrapponibili lamentavano invece che le condizioni del terreno di gioco fossero assai precarie e pericolose per i giovani atleti e che anche l’arbitro avesse convenuto sulla circostanza, salvo poi dichiarare cosa diversa nel referto. La Corte preliminarmente, stante la strettissima connessione oggettiva e soggettiva, riuniva i ricorsi e li esaminava congiuntamente. Preliminarmente va osservato che il direttore di gara non dà conto nel rapporto di aver effettuato ritualmente la verifica del campo di gioco alla presenza dei due capitani, né delle formalità osservate nella circostanza. Tale adempimento, evidentemente omesso, vizia insanabilmente la successiva decisione dell’Arbitro di voler far disputare la gara, malgrado i congiunti rilievi delle due squadre sull’assenza delle condizioni di sicurezza per l’effettuazione dell’incontro. La delibera del Giudice va quindi annullata e va disposta l’effettuazione dell’incontro. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere i reclami, annullando la decisione impugnata e, per l’effetto, di disporre l’effettuazione della gara. Il contributo va restituito.
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