C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 400 del 17/05/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ AMATRICE RIETI SSDARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ALESSANDRO DANILO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.305 LND DEL 13/03/2024 (Gara: POMEZIA CALCIO 1957 – AMATRICE RIETI SSDARL del 10/03/2024 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 332 del 5/04/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ AMATRICE RIETI SSDARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ALESSANDRO DANILO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.305 LND DEL 13/03/2024 (Gara: POMEZIA CALCIO 1957 – AMATRICE RIETI SSDARL del 10/03/2024 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 332 del 5/04/2024

Con delibera pubblicata il 13/03/2024 sul C.U. n. 305 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara POMEZIA CALCIO 1957 – AMATRICE RIETI SSDARL del 10/03/2024 – Campionato Eccellenza, irrogava la sanzione della squalifica per 4 gare effettive al calciatore ALESSANDRO DANILO “[..] per aver rivolto all’arbitro frasi offensive (Art. 36 comma 1/a CGS) [..]”. Con reclamo ritualmente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante ha contestato la decisione del giudice sportivo asserendo che le frasi contestate al calciatore sarebbero state, in realtà, rivolte ad un giocatore della squadra avversaria durante un’azione di gioco, non già al direttore di gara. Per l’effetto, la reclamante ha chiesto la riforma della decisione impugnata con riduzione della sanzione irrogata al calciatore. La reclamante ha presentato richiesta di audizione. All’udienza del giorno 04 aprile 2024, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d’Appello esamina il reclamo in epigrafe. E’ presente per la reclamante, il Sig. ALESSANDRO DANILO nonché i Sigg.ri Angelucci Antonello e Grifoni Paolo i quali si riportano all’atto di reclamo insistendo per il suo accoglimento. La Corte, riunitasi in camera di consiglio, procede alla lettura del referto arbitrale. Dalla disamina del documento, che come noto costituisce fonte di prova privilegiata ex art. 61 CGS, risulta che il calciatore avrebbe proferito le seguenti frasi: “ma vattene a fanculo, ma vattene a fanculo “in maniera plateale. Tali frasi risultano indubbiamente offensive ed irriguardose, integrando senz’altro la fattispecie di cui all’art. 36 c.1 lett. a). La qualificazione giuridica della condotta contestata al calciatore da parte del giudice di primo grado è, pertanto, corretta. Anche la sanzione irrogata è congrua, posto che l’art. 36 c.1 lett. a) punisce le condotte irriguardose o ingiuriose con la sanzione minima della squalifica per 4 giornate. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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