C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 400 del 17/05/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ NOVA 7, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE NDOJ PATRIK PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.306 LND DEL 14/03/2024 (Gara: TIRRENO SANSA – NOVA 7 del 10/03/2024 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 332 del 5/04/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ NOVA 7, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE NDOJ PATRIK PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.306 LND DEL 14/03/2024 (Gara: TIRRENO SANSA – NOVA 7 del 10/03/2024 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 332 del 5/04/2024

Con ricorso inoltrato ritualmente e nei termini, la società Nova 7 ha impugnato la delibera del competente Giudice Sportivo che aveva comminato al calciatore Ndoj Patrik la squalifica per otto gare. La reclamante sostiene che è vero che il calciatore in questione ha scagliato con le mani il pallone verso il terreno di gioco, ma il direttore di gara si trovava assai distante ed il pallone non lo ha colpito. A supporto la reclamante ha prodotto un video raffigurante l’episodio. Trattandosi di un gesto di violenza nei confronti del direttore di gara la Corte procedeva alla visione del video che risultava di discreta qualità. In effetti si poteva osservare che il calciatore in questione, con chiaro gesto di protesta, lanciava con le mani il pallone verso il terreno di gioco ma in quel momento l’Arbitro si trovava ad una distanza sicuramente superiore ai dieci metri ed il pallone rimbalzava sul terreno nei pressi senza colpirlo. Ciò premesso la decisione impugnata, pur nella gravità del comportamento, appare eccessiva rispetto agli addebiti e può essere ridimensionata nei termini di cui al dispositivo. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Ndoj Patrik a 5 gare. Il contributo va restituito.

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