C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 411 del 24/05/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ LIBERTAS CENTOCELLE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 100,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PICCHI SIMONE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.351 LND DEL 18/04/2024 (Gara: LIBERTAS CENTOCELLE – ASTREA del 13/04/2024 – Campionato Juniores Under 19 B Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 389 del 10/05/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ LIBERTAS CENTOCELLE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 100,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PICCHI SIMONE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.351 LND DEL 18/04/2024 (Gara: LIBERTAS CENTOCELLE – ASTREA del 13/04/2024 – Campionato Juniores Under 19 B Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 389 del 10/05/2024

La società Libertas Centocelle impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di primo grado con il quale veniva inflitta l’ammenda di euro 100,00 perché propri sostenitori, nel corso del secondo tempo, offendevano l’arbitro e la squalifica di 5 giornate inflitta al proprio calciatore Simone Picchi per aver sferrato, al termine della gara, un calcio ed una spinta ad un calcatore avversario ed offeso l’arbitro. La società reclamante, nella propria memoria difensiva, negava che fossero stati i propri sostenitori ad offendere l’arbitro durante la seconda frazione di gioco visto che, tra l’altro, la propria squadra stava vincendo la gara e quindi non vi era motivo di contestare l’operato l’arbitrale; relativamente alla condotta del proprio calciatore sanzionato, la società chiariva che lo stesso si era prodigato unicamente a separare i calciatori delle due squadre che si erano scontrati, a fine gara, creando un parapiglia, né aveva offeso l’arbitro. Questa Corte, riunitasi in modalità remota in data 09/05/2024, esaminati gli atti ufficiali non ritiene di poter accogliere il reclamo. Dal dettagliato referto arbitrale, fonte di prova privilegiata, emerge che, per l’intera seconda frazione di gioco, sostenitori di entrambe le squadre, rivolgevano al direttore di gara espressioni gravemente offensive; a fine gara, a seguito di una rissa scoppiata tra tesserati delle due compagini, il calciatore Simone Picchi (capitano della Libertas Centocelle), dava una spinta ed un calcio ad un calciatore avversario e proferiva espressioni offensive verso l’arbitro. Da tutto ciò, appare legittima sia la sanzione pecuniaria inflitta alla Libertas Centocelle che la sanzione disciplinare irrogata al calciatore, capitano della stessa squadra, così come l’entità delle stesse. Per tutto quanto detto, questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata Il contributo va incamerato.

 

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