C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 412 del 24/05/2024 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ROBERTO QUINTO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. CITTÀ DI LENOLA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 21, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S., DEL SIG. ARTURO PIZZELLA, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. CITTÀ DI LENOLA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 21, COMMI 1 E 2, DEL C.G..S, DEL SIG. ISMAEL BANGURA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. CITTÀ DI LENOLA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 21, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S., DEL SIG. SIMONE QUINTO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. CITTÀ DI LENOLA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 21, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S., DEL SIG. ANDREA RIZZI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. CITTÀ DI LENOLA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 21, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S., DEL SIG. CHRISTIAN TERELLE, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. CITTÀ DI LENOLA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 21, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S. NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. CITTÀ DI LENOLA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 401 del 17/05/2024
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ROBERTO QUINTO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. CITTÀ DI LENOLA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 21, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S., DEL SIG. ARTURO PIZZELLA, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. CITTÀ DI LENOLA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 21, COMMI 1 E 2, DEL C.G..S, DEL SIG. ISMAEL BANGURA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. CITTÀ DI LENOLA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 21, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S., DEL SIG. SIMONE QUINTO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. CITTÀ DI LENOLA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 21, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S., DEL SIG. ANDREA RIZZI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. CITTÀ DI LENOLA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 21, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S., DEL SIG. CHRISTIAN TERELLE, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. CITTÀ DI LENOLA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 21, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S. NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. CITTÀ DI LENOLA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 401 del 17/05/2024
Con atto del 18-4-2024 la Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito al Tribunale Federale Territoriale per il Lazio: il sig. Roberto Quinto, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Lenola; il sig. Arturo Pizzella, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Città di Lenola; il sig. Ismael Bangura, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Lenola: 4. il sig. Simone Quinto, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Lenola: il sig. Andrea Rizzi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Lenola: il sig. Christian Terelle, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Lenola: la società A.S.D. Città di Lenola; per rispondere: il sig. Roberto Quinto, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Lenola: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Lenola, consentito e comunque non impedito ai calciatori sigg.ri Ismael Bangura, Simone Quinto, Christian Terelle ed Andrea Rizzi di partecipare, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Città di Lenola, alla gara A.S.D Sterparo – A.S.D. Città di Lenola dell’1.10.2023, valevole per il campionato di Promozione, nonostante gli stessi dovessero ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 105 del 15.6.2023 della Delegazione Provinciale di Latina; sig. Arturo Pizzella, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Città di Lenola: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D Sterparo – A.S.D. Città di Lenola dell’1.10.2023 valevole per il campionato di Promozione, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Città di Lenola nella quale sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Ismael Bangura, Simone Quinto, Christian Terelle ed Andrea Rizzi, nonostante gli stessi dovessero ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 105 del 15.6.2023 della Delegazione Provinciale di Latina; il sig. Ismael Bangura, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Lenola: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso partecipato, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Città di Lenola, alla gara A.S.D Sterparo – A.S.D. Città di Lenola dell’1.10.2023 valevole per il campionato di Promozione, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 105 del 15.6.2023 della Delegazione Provinciale di Latina; il sig. Simone Quinto, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Lenola: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso partecipato, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Città di Lenola, alla gara A.S.D Sterparo – A.S.D. Città di Lenola dell’1.10.2023, valevole per il campionato di Promozione, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 105 del 15.6.2023 della Delegazione Provinciale di Latina; il sig. Andrea Rizzi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Lenola: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso partecipato, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Città di Lenola, alla gara A.S.D Sterparo – A.S.D. Città di Lenola dell’1.10.2023, valevole per il campionato di Promozione, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 105 del 15.6.2023 della Delegazione Provinciale di Latina; il sig. Christian Terelle, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Lenola: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso partecipato, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Città di Lenola, alla gara A.S.D Sterparo – A.S.D. Città di Lenola dell’1.10.2023, valevole per il campionato di Promozione, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 105 del 15.6.2023 della Delegazione Provinciale di Latina; la società A.S.D. Città di Lenola a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Roberto Quinto, Arturo Pizzella, Ismael Bangura, Simone Quinto, Christian Terelle ed Andrea Rizzi, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. A sostegno l’Organo requirente ha portato la decisione della Corte Sportiva Territoriale del Lazio che aveva trasmesso gli atti alla Procura Federale per accertamenti sulla posizione del calciatore Andrea Rizzi della società Città di Lenola che risultava aver partecipato alla gara Sterparo – Città di Lenola dell’1-10-2023 in posizione irregolare in quanto in posizione di squalifica. Dagli accertamenti esperiti la Procura evidenziava come irregolari, oltre che quella del Rizzi, anche le posizioni dei calciatori Ismael Bangura, Simone Quinto, Christian Terelle ed Andrea Rizzi. Per tutti i già menzionati calciatori vi era da scontare un residuo di squalifica della stagione precedente, in relazione alla Coppa Provinciale Juniores. Poiché i predetti calciatori avevano cambiato categoria nella corrente stagione sportiva, non essendo più in età per la categoria Juniores, avrebbero dovuto scontare la squalifica nella prima squadra e nel campionato di competenza. La società deferita, anche nell’interesse dei calciatori e dei dirigenti deferiti, faceva pervenire una articolata memoria difensiva con la quale negava gli addebiti in quanto, a suo parere, per i calciatori Ismael Bangura, Simone Quinto e Christian Terelle la posizione era certamente regolare in quanto ancora in età per il campionato Juniores e che, quindi, avrebbero dovuto scontare la squalifica nella prima gara della stessa competizione nella corrente stagione sportiva, mentre per il calciatore Rizzi, non più in età per la categoria juniores, la squalifica andava scontata nella corrente stagione sportiva nella prima gara della Coppa Italia, cosa regolarmente avvenuta in quanto non risultava inserito nella distinta di gara relativa. Eccepiva altresì la assoluta regolarità del comportamento della società che, essendo in dubbio sulla interpretazione regolamentare, aveva rivolto un quesito al Comitato Regionale che aveva risposto che le squalifiche andavano scontate in competizioni omogenee e quindi in gare di Coppa. Fissata la discussione dal Tribunale le parti concludevano: la Procura Federale per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti con l’irrogazione delle seguenti sanzioni, per i quattro calciatori squalifica per 3 gare, per i dirigenti deferiti inibizione per 3 mesi e per la società penalizzazione di un punto in classifica da scontare nel campionato di competenza della prossima stagione sportiva e l’ammenda di euro 300,00; la difesa dei deferiti per il proscioglimento. Il Tribunale, preliminarmente, rileva come i calciatori Ismael Bangura e Christian Terelle siano nati dopo il primo gennaio 2005 e quindi siano ancora in età per competizioni della categoria Juniores. Rileva altresì che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa dei deferiti, il Comitato Regionale, interpellato prima della gara sulla possibilità di utilizzare i quattro calciatori, si era limitato a richiamare le disposizioni regolamentari ed a ricordare che, in materia, vige il principio della separazione nell’esecuzione delle sanzioni tra gare di coppa e di campionato, senza esprimere, ovviamente, alcun giudizio sulla specifica utilizzazione dei calciatori in questioni. Ciò detto vale fare chiarezza su di una disposizione certamente complessa e che può portare, in alcuni casi, a conclusioni non univoche. Innanzitutto, va ricordato che in materia, trattandosi di esecuzione di sanzioni disciplinari vige il principio della stretta letteralità della norma senza la possibilità di poter ricorrere ad analogie. Ciò detto va precisato che la norma distingue le competizioni ufficiali soltanto tra gare di campionato e gare di coppa Italia o coppa regioni, organizzate dai singoli comitati regionali. Va quindi escluso che la Coppa Provinciale Juniores possa essere considerata, per analogia, come una Coppa Regionale e gli va quindi attribuita la qualifica Torneo Ufficiale organizzato dalle articolazioni periferiche della Federazione. Da questa considerazione discende che le squalifiche che non possano essere scontate nell’ambito della manifestazione andrebbero scontate nel campionato ufficiale della prima squadra della medesima categoria della società e, nel caso, i calciatori abbiano cambiato categoria nella prima squadra della nuova categoria di appartenenza. Va poi aggiunto, per ulteriore precisazione, che, nel considerare la categoria di appartenenza dei singoli calciatori, si deve fare riferimento all’età prescritta (nel caso della Juniores stagione 2023/2024 atleti nati dal primo gennaio 2005) senza considerare i fuori quota che possono disputare le gare nel numero previsto ma non per questo appartengono ad una categoria da cui sono usciti. In sintesi, alla gara in questione non potevano partecipare né il calciatore Rizzi né il calciatore Quinto mentre la posizione dei calciatori Bangura e Terelle è regolare in quanto avrebbero dovuto scontare la squalifica nella prima gara della categoria juniores a cui ancora appartenevano. I calciatori Ismael Bangura e Christian Terelle vanno quindi prosciolti da ogni addebito Per quanto attiene a tutti gli altri soggetti deferiti sussistono le incolpazioni per ciascuno articolate dalla Procura Federale. Sull’entità della sanzione non può che incidere, in termini di attenuanti, sia la complessità della materia trattata sia l’attività propedeutica svolta dalla società che, nel dubbio, aveva ricercato pareri, anche se presso Organi Federali che non potevano fornirli. L’interpretazione delle norme federali è compito dei soggetti dell’ordinamento sportivo e quindi delle società e dei tesserati che debbono osservarli, mentre le strutture centrali e periferiche della Federazione non sono deputate a fornirle. Le sanzioni richieste dalla Procura Federale, alla luce di queste considerazioni, appaiono eccessive ed il Tribunale ritiene equo fissarle nei termini di cui al dispositivo. Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale,
DELIBERA
Di prosciogliere i calciatori Bangura Ismael e Christian Terelle. Di ritenere altresì i rimanenti deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare le seguenti sanzioni: - Quinto Roberto, inibizione per n.1 mese; - Pizzella Arturo, inibizione per n.1 mese; - Quinto Simone e Rizzi Andrea, squalifica per n.1 gara; - Città di Lenola, n.1 punto di penalizzazione in classifica, da scontare nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2024/2025. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmette agli interessati.
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