C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 423 del 03/06/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SPQV VELLETRI CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDE ALLE PROPRIE SQUADRE UNDER 17 ED UNDER 16, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO (Campionato Under 17 Regionale ed Under 16 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 364 del 26/04/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SPQV VELLETRI CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDE ALLE PROPRIE SQUADRE UNDER 17 ED UNDER 16, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO (Campionato Under 17 Regionale ed Under 16 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 364 del 26/04/2024

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società SPQV Velletri Calcio; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell’art. 76, comma 4 del C.G.S. poiché, come riporta il citato comma, “Il reclamo deve essere motivato e contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata…”. Nel caso specifico, la reclamante non ha specificato avverso quale sanzione si reclamava, limitandosi a chiedere una revisione delle “…tante ammende ricevute con le compagini delle categorie in oggetto, tutte con la stessa motivazione: Perché propri sostenitor nel corso della gara rivolgevano espressioni ingiuriose all’arbitro”. Anche le successive memorie integrative al reclamo trasmesse dalla reclamante risultano generiche e non riferite a specifiche e precise sanzioni e, pertanto, non possono essere prese in considerazione. Si aggiunga, altresì, che per reclamare avverso le decisioni adottate dal Giudice sportivo territoriale, come previsto dai commi 2 e 3 dell’art.76 del C.G.S., la reclamante deve trasmettere l’atto entro determinati tempi dall’uscita delle sanzioni che intende impugnare; il mancato rispetto di tali termini rende, automaticamente, il reclamo inammissibile. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.76, comma 4 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

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