C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 423 del 03/06/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CASALBERTONE CALCIO A 5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 1.000,00 ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE SCORTECHINI MASSIMILIANO FINO AL 10/05/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.302 C5 DEL 24/04/2024 (Gara: LA PISANA CALCIO A 5 – CASALBERTONE CALCIO A 5 del 21/04/2024 – Play Off Under 21 C5 Maschile) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 389 del 10/05/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CASALBERTONE CALCIO A 5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 1.000,00 ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE SCORTECHINI MASSIMILIANO FINO AL 10/05/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.302 C5 DEL 24/04/2024 (Gara: LA PISANA CALCIO A 5 – CASALBERTONE CALCIO A 5 del 21/04/2024 – Play Off Under 21 C5 Maschile) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 389 del 10/05/2024

Con rituale reclamo inoltrato a questa Corte Sportiva la società Casalbertone Calcio a 5 ha impugnato le sanzioni in epigrafe sostenendo che i propri sostenitori non avessero effettuato cori discriminatori nei confronti del direttore di gara e che, comunque, il dirigente Scortechini non ne avesse avuto percezione, escludendo quindi la configurabilità di una mancata assistenza all’arbitro. Chiedeva, quindi, l’annullamento delle sanzioni. Preliminarmente bisogna rilevare l’inammissibilità delle censure svolte in relazione al dirigente Scortechini poiché l’art. 137, comma 3 del C.G.S. prescrive, in ambito regionale della LND, la non impugnabilità della “inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese”. Per quanto attiene l’ammenda comminata, il referto di gara descrive compiutamente che sostenitori della reclamante, univocamente identificati come tali dal direttore di gara, rivolgevano nei suoi confronti gravi espressioni di natura discriminatoria territoriale e razziale. Come noto, l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e pertanto la condotta dei sostenitori della Casalbertone Calcio a 5 risulta acclarata, dovendone quindi rispondere la società reclamante. L’entità della sanzione comminata dal Giudice Sportivo, tuttavia, è eccessiva, poiché l’ammenda di € 1.000,00 viene applicata in casi di recidiva unitamente alle altre sanzioni previste dall’ordinamento e deve essere pertanto ridotta alla misura stabilita in dispositivo. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione all’inibizione a carico del dirigente Scortechini Massimiliano, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Di accogliere altresì il reclamo, riducendo l’ammenda ad euro 500,00. Il contributo va restituito.

 

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