C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 423 del 03/06/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ MAGLIANESE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 1.000,00 E DIFFIDA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.73 LND DEL 30/04/2024 (Gara: MAGLIANESE – CORESINA del 28/04/2024 – Terza Categoria Rieti) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 399 del 17/05/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ MAGLIANESE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 1.000,00 E DIFFIDA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.73 LND DEL 30/04/2024 (Gara: MAGLIANESE – CORESINA del 28/04/2024 – Terza Categoria Rieti) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 399 del 17/05/2024
Con rituale reclamo inoltrato a questa Corte Sportiva, la società Maglianese ha impugnato la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 comminata dal Giudice Sportivo, sostenendo che i propri sostenitori non avessero effettuato cori discriminatori nei confronti dei tesserati avversari e chiedendo l’annullamento della sanzione. Dalla lettura del referto di gara emerge che tifosi della reclamante, univocamente identificati come tali dal direttore di gara, e in particolare lo speaker – che però non utilizzando il microfono deve considerarsi come un normale sostenitore – rivolgevano cori e grida di indubbia matrice razzista nei confronti dei tesserati della Coresina. Come noto, l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e pertanto la condotta dei sostenitori della Maglianese risulta acclarata, dovendone quindi rispondere la società reclamante. L’entità della sanzione comminata dal Giudice Sportivo, tuttavia, è eccessiva, poiché l’ammenda di € 1.000,00 viene applicata in casi di recidiva unitamente alle altre sanzioni previste dall’ordinamento e deve essere pertanto ridotta alla misura stabilita in dispositivo. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo l’ammenda ad euro 500,00. Il contributo va restituito.
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