C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 423 del 03/06/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VIRTUS PIONIERI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE TRICASI ROCCO LUIGI FINO AL 30/04/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.91 LND DEL 18/04/2024 (Gara: VIRTUS PIONIERI – POL. POGGIO MOIANO del 13/04/2024 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 410 del 24/05/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VIRTUS PIONIERI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE TRICASI ROCCO LUIGI FINO AL 30/04/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.91 LND DEL 18/04/2024 (Gara: VIRTUS PIONIERI – POL. POGGIO MOIANO del 13/04/2024 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 410 del 24/05/2024
Con rituale reclamo, la società Virtus Pionieri ha impugnato la sanzione dell’inibizione sino al 30.4.2026 a carico del proprio dirigente Rocco Luigi Tricasi, sostenendo che lo stesso aveva sì posto il braccio sul petto dell’arbitro ma che non lo aveva mai spintonato né fatto cadere né tantomeno ingiuriato. Ascoltata la società in sede di audizione, essa ribadiva le proprie doglianze e chiedeva l’annullamento o la riduzione della sanzione. Sentito l’arbitro in sede di supplemento di rapporto, questi confermava che al termine della gara il tesserato della reclamante lo spintonava e, a causa della presenza di calciatori dietro, cadeva procurandosi dolore al braccio. Successivamente il dirigente Tricasi lo ingiuriava e minacciava ripetutamente. A riguardo, occorre rilevare che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che la condotta del tesserato della reclamante risulta quindi pienamente provata. Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti, tuttavia alla luce della precisazione del direttore di gara, secondo cui la caduta e la conseguente dolorabilità al braccio è da ascriversi anche alla presenza di calciatori dietro di lui, l’entità della sanzione deve essere ridotta tenuto conto della pluralità di cause che hanno cagionato l’evento lesivo, non tutte ascrivibili alla condotta, comunque grave e censurabile, del dirigente Tricase. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l’inibizione a carico del dirigente Tricasi Rocco Luigi al 30/04/2025. Il contributo va restituito.
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