C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 423 del 03/06/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE MONGARDINI FRANCO (FOOTBALL JUS), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 9 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.158 SGS DEL 9/05/2024 (Gara: FOOTBALL JUS – GORILLA del 5/05/2024 – Campionato Allievi Under 16 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 410 del 24/05/2024
RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE MONGARDINI FRANCO (FOOTBALL JUS), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 9 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.158 SGS DEL 9/05/2024 (Gara: FOOTBALL JUS – GORILLA del 5/05/2024 – Campionato Allievi Under 16 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 410 del 24/05/2024
I Sigg.ri Marco Mongardini ed Elena Radice Nitas, quali esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio Franco Mongardini, impugnavano, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con il quale veniva squalificato il figlio, (calciatore del Football Jus) per 9 gare per aver spintonato l’arbitro, dopo essere stato espulso per somma di ammonizione e proferito frasi offensive all’indirizzo dei calciatori avversari. A sostegno della propria tesi difensiva i reclamanti evidenziavano la genericità delle contestazioni sollevate dall’arbitro nel proprio referto; secondo poi, sostenevano che il contatto con l’arbitro era stato fortuito, in quanto il Mongardini riceveva una spinta da un calciatore avversario e per tale motivo toccava leggermente il direttore di gara; alla luce di ciò (i reclamanti) chiedevano, pertanto, una riduzione della sanzione. Questa Corte, riunitasi da remoto in data 23-05-2024, esaminato il referto arbitrale, ascoltato il difensore dei reclamanti, ritiene di poter accogliere il reclamo. Dalla lettura del referto arbitrale, emerge che, al 33° della seconda frazione di gioco il calciatore Franco Mongardini, dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni, si avvicinava al direttore di gara rivolgendogli “parole di vario genere” e lo spingeva leggermente con entrambe le mani sul petto “creandogli un leggero disquilibrio all’indietro”. Abbandonava il terreno di gioco insultando calciatori avversari. Da ciò emerge che il calciatore quindicenne Mongardini, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, avvicinava l’arbitro dandogli una spinta, sia pur leggera, con entrambe le mani sul petto; al momento di abbandonare il terreno di gioco proferiva espressioni offensive ai calciatori della squadra avversaria. In definitiva, dalla dinamica dei fatti e dalla stesura del referto arbitrale, emerge che la condotta del Mongardini deve essere ricondotta ad un comportamento irriguardoso ed irrispettoso verso l’arbitro che si è concretizzato in un minimo contatto fisico con lo stesso che, però, non ha comportato alcuna conseguenza. Pertanto, l’entità della squalifica deve essere, leggermente, ridotta per parametrarla all’effettiva gravità dell’azione commessa dal giovane calciatore. In conclusione, questa Corte Sportiva,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Mongardini Franco a 6 gare. Il contributo va restituito.
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