C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 424 del 03/06/2024 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ USD TOR DI QUINTO, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. KEONUCHANH KHONESAVANH. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 390 del 10/05/2024

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ USD TOR DI QUINTO, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. KEONUCHANH KHONESAVANH. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 390 del 10/05/2024

Con atto del 12 aprile 2024 la Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio: 1.la società USD Tor di Quinto; per rispondere: a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Keonuchanh Khonesavanh, così come descritti nel capo di incolpazione di seguito riportato formulato con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini: “violazione dell’art. 4, comma 1, e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 19.10.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società USD Tor di Quinto, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere”. L’Organo requirente premetteva che il calciatore in questione, all’atto del tesseramento con la società deferita quale calciatore dilettante straniero, aveva dichiarato di non essere mai stato tesserato in altri paesi. Al successivo controllo, operato dall’Ufficio Tesseramenti presso la federazione laotiana, era invece risultato che il calciatore era già stato tesserato per un club di tale nazione. Nel corso del procedimento, all’esito dell’avviso di conclusione delle indagini, il calciatore aveva concordato la sanzione con la Procura Federale. Faceva pervenire un’articolata memoria difensiva la società deferita che protestava la sua assoluta buona fede, rilevando come non fosse possibile per le società dilettantistiche dotate di un’organizzazione su base volontaria, operare controlli puntuali sulla posizione di calciatori stranieri, provenienti dai paesi di ogni continente, nei confronti di federazioni estere non sempre dotate di una organizzazione affidabile e di recapiti certi. Contestava quindi che si potesse procedere contro la società in forza del principio della responsabilità oggettiva. Il Tribunale fissava la discussione del deferimento e le parti concludevano sulla base dei propri scritti difensivi ed introduttivi. La Procura Federale chiedeva applicarsi alla società la sanzione dell’ammenda di € 500,00 ed il difensore chiedeva il proscioglimento. Ritiene il Tribunale che i fatti ascritti alla società trovino puntuale conferma nei documenti ufficiali prodotti dalla requirente. In effetti il calciatore ebbe a dichiarare una circostanza non veritiera che venne puntualmente smentita dalla federazione del suo paese di origine. Per tali fatti ha patteggiato la sanzione e quindi non vi è motivo di dubitare che fosse effettivamente già stato tesserato per una società del suo paese. La responsabilità della società non è, in questo caso, da considerare oggettiva in quanto discende da una omissione di una norma comportamentale che il regolamento le imponeva. Le società affiliate sono infatti ritenute responsabili dell’eventuale irregolarità accertata nel tesseramento dei calciatori, la qual cose le impone di adottare un criterio di assoluta prudenza ed oculatezza nelle formalità connesse alla raccolta, redazione e trasmissione dei documenti relativi. Le società debbono quindi accertare, per quanto possibile, la veridicità delle dichiarazioni loro rilasciate dai calciatori stranieri in merito alla libertà da tesseramenti precedenti nei loro paesi di origine od in altri stati, e possono farlo richiedendo in via preventivo l’accertamento al competente Ufficio Tesseramenti. Di questa omissione deve rispondere la società deferita ed appare quindi responsabile di quanto le viene addebitato. Per quanto attiene alla sanzione da irrogare, rileva il Tribunale che, uniformandosi ai precedenti, si possa applicare una ammenda in misura lievemente ridotta rispetto al richiesto, tenendo anche conto della attenuante che, nella specie, la società è stata indotta in errore da un comportamento del tesserato e che, di fatto, non ha tratto alcun pratico giovamento dal falso da questi commesso. Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale per il Lazio,

DELIBERA

Di ritenere la società Tor di Quinto responsabili delle violazioni ascritte e, per l’effetto, di comminare alla stessa l’ammenda di euro 300,00. Si trasmette agli interessati.

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