C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 447 del 28/06/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ POLISPORTIVA VALLECORSA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DROGHEO STEFANO FINO AL 12/04/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.339 LND DEL 11/04/2024 (Gara: FOLGORE AMASENO – POLISPORTIVA VALLECORSA del 7/04/2024 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 377 del 3/05/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ POLISPORTIVA VALLECORSA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DROGHEO STEFANO FINO AL 12/04/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.339 LND DEL 11/04/2024 (Gara: FOLGORE AMASENO – POLISPORTIVA VALLECORSA del 7/04/2024 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 377 del 3/05/2024
Con delibera pubblicata sul C.U. n.339 del ìl’11/04/2024 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara FOLGORE AMASENO – POLISPORTIVA VALLECORSA del 7/04/2024 – Campionato Seconda Categoria, così disponeva: “[..] esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe rileva: Al termine del I tempo, allorché l’Arbitro si stava dirigendo verso gli spogliatoi si accorgeva che il calciatore di riserva della Società POLISPORTIVA VALLECORSA, n. 6 in distinta, DROGHEO Stefano, entrava di corsa sul terreno di gioco ed arrivava a ridosso dello stesso urlando frasi di protesta nei suoi confronti, nel contempo gesticolando minacciosamente. Il Direttore di gara, cercava di raggiungere velocemente lo spogliatoio, ma si accorgeva che il predetto calciatore si avvicinava nuovamente e lo spingeva violentemente con entrambe le mani all’altezza della parte superiore della schiena, provocandogli forte dolore sia alla parte colpita, che al petto ed allo stomaco. Immediatamente provvedeva ad espellerlo e nel contempo intervenivano due Carabinieri, presenti nel recinto di gioco che lo accompagnavano in sicurezza all’interno del proprio spogliatoio senza subire ulteriori problemi. Li giunto l’Arbitro provava ancora forte dolore alle parti del corpo interessate e, non essendo più nelle condizioni psico-fisiche per proseguire la gara decideva di sospenderla definitivamente, sul risultato di FOLGORE AMASENO - POLISPORTIVA VALLECORSA 4 - 0, dandone comunicazione ad entrambi i capitani. Successivamente, nonostante la presenza dei Carabinieri, si recava davanti lo spogliatoio l’allenatore della Società Polisportiva Vallecorsa, Sig. LAURETTI Benedetto, che minacciava di denunciare l’Arbitro qualora avesse dichiarato il falso sul referto di gara e di non segnalare l’accaduto. L’Arbitro lasciava l’impianto sportivo scortato dai Carabinieri, senza ulteriori conseguenze e si recava presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Benedetto di Alatri, dove veniva sottoposto ad accertamenti e gli veniva refertata una diagnosi per aggressione fisica, con prognosi di giorni 1. In virtù a quanto sopra descritto, ai sensi dellart.10, comma 5 lett. b).
DELIBERA
1) di infliggere alla società POLISPORTIVA VALLECORSA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 4, (miglior risultato sul campo), nonché l’ammenda di euro 200,00; 2) di squalificare il calciatore n. 6 della Soc. POLISPORTIVA VALLECORSA, DROGHEO Stefano fino al 12/04/2026 (art.35, comma 1 e 2 del C.G.S.). Sanzione da considerare ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative previste dallart.35, comma 7 del C.G.S. e riportate nel Comunicato Ufficiale 49/A della FIGC del 12/10/2022; 3) di squalificare l’allenatore della Soc. POLISPORTIVA VALLECORSA, Sig. LAURETTI Benedetto per n. 2 gare. [..]”. Avverso il suindicato C.U. la POLISPORTIVA VALLECORSA proponeva reclamo, preceduto da rituale preannuncio, in relazione alla irrogazione della squalifica sino al 12/04/2026 del calciatore Drogheo Stefano. A sostegno della propria domanda, la reclamante deduceva che il calciatore Drogheo, che nel corso della competizione si trovava in panchina come riserva, si sarebbe limitato a richiamare l’attenzione dell’arbitro al fine di segnalare un accenno di zuffa tra calciatori, e di esser poi espulso dal direttore di gara per proteste alla fine del primo tempo. Senonché, prima della ripresa del secondo tempo, il direttore di gara avrebbe sospeso la partita affermando di essere stato aggredito alle spalle dal calciatore Drogheo, il quale, appresa la notizia, si recava – previa autorizzazione dell’arbitro e alla presenza dei Carabinieri e dell’osservatore arbitrale – presso lo spogliatoio del direttore di gara per chiarire la situazione e la propria estraneità ai fatti a lui attribuiti. In detto frangente, sempre ad avviso della reclamante, l’arbitro avrebbe chiesto al calciatore Drogheo chi fosse stato a spingerlo, precisando che qualora il calciatore avesse rivelato il nominato del soggetto responsabile, l’espulsione sarebbe stata tolta al Drogheo ed irrogata all’effettivo autore del gesto. Il Drogheo non rispondeva, non conoscendo la risposta. Ad avviso della reclamante, la domanda dell’arbitro dimostrerebbe che questi non avesse alcuna certezza in ordine all’identità del soggetto che lo aveva spinto. Alla riunione del 24 aprile 2024, tenutasi in modalità da remoto, il Collegio esaminava il reclamo in epigrafe. Analizzando il referto arbitrale e i relativi supplementi - che come noto, rappresentano ai sensi dell’art. 61 CGS fonte di prova privilegiata incontestabile, salvo che per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza - risulta ivi riportato che al termine del primo tempo, mentre il direttore di gara abbandonava il terreno di gioco per raggiungere il suo spogliatoio, questi notava che il calciatore di riserva n. 6 Drogheo entrava di corsa sul terreno di gioco arrivando faccia a faccia con il medesimo , urlandogli contro frasi di protesta e gesticolando in maniera minacciosa. L’arbitro cerca di raggiungere lo spogliatoio, ma voltandosi con la testa, notava che il Drogheo gli si avvicinava nuovamente spingendolo violentemente con entrambe all’altezza della parte superiore della schiena. Il direttore di gara accusava dolore sia alla parte colpita sia al petto che allo stomaco e, giunto nello spogliatoio, non ritenendo di non essere nelle condizioni psico-fisiche per continuare, l’arbitro aveva deciso di sospendere la competizione. L’arbitro dichiarava di essere certo dell’identità del calciatore Drogheo quale autore delle condotte de quibus, riportate nel referto arbitrale. Esaminando la cartella clinica di P.S., tuttavia, le dichiarazioni rese dal direttore di gara agli operanti è riportato “arbitro di calcio riferita aggressione da persone NON NOTE durante una partita. (…) riferita aggressione verbale e fisica da persone non note durante una partita di calcio, riferisce essere stato spinto da dietro [..]”. Sulla scorta di tale incongruenza e contraddizione, questa Corte disponeva l’audizione dell’arbitro per chiarimenti (cfr C.U. n. 364 del 26 aprile 2024). Nella riunione del 02/05/2024, celebratasi con modalità a distanza, il direttore di gara, alla presenza del rappresentante AIA, contattato in merito ai fatti accaduti nella gara in discorso, dichiarava di essersi voltato non appena sentita la spinta e di aver visto il calciatore Drogheo, con altri calciatori della squadra che lo trattenevano. Ancora, il direttore di gara dichiarava di aver chiesto al Drogheo che si era recato nello spogliatoio affermando con insistenza la propria estraneità, chi allora fosse stato a spingerlo. Quanto alla nota del verbale di pronto soccorso nel quale il direttore di gara risulta aver dichiarato di aver subito una aggressione da “persone non note”, lo stesso dichiarava di non sapersi spiegare il perché di tale nota. Alla luce degli elementi sopra indicati, evidenzia Questa Corte Sportiva di Appello come non risulti chiara al Collegio la dinamica dei fatti, ritenendo piuttosto incerta e non lineare la ricostruzione prospettata dal direttore di gara nel referto arbitrale, nel verbale di p.s. e in sede di audizione, per poter giungere, con la necessaria certezza anche espressa nei termini del “più probabile che non” all’attribuzione delle specifiche e gravi condotte di cui all’art. 35 CGS, al calciatore Drogheo. Ciò in quanto, da un lato, il Direttore di gara ha precisato di essere voltato di spalle al momento in cui riceveva il colpo e di aver visto dietro di sé il Drogheo. Ancora, l’arbitro ha riferito che, tuttavia, nel detto frangente il Drogheo non sarebbe stato solo, bensì in compagnia di alcuni suoi compagni di squadra che lo stavano allontanando. Circostanza, questa, che attesa la concitazione del momento, contribuisce a non rendere affatto chiara la dinamica dei fatti. Ciò che risulta chiaramente ed inequivocabilmente è la dinamica dei fatti che vede il giocatore Drogheo al termine del primo tempo aver urlato contro il direttore di gara, addivenendo addirittura ad un” faccia a faccia” e proferendo frasi di protesta e gesticolando in maniera minacciosa. E’ verosimile che in tale contesto di foga e confusione vi sia stato un contatto fisico tra il calciatore e il direttore di gara. A tal riguardo, ritiene, tuttavia, il Collegio come i fatti ascritti al calciatore Drogheo non possano essere sussunti nell’alveo della fattispecie della condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara, di cui all’art. 35 CGS, ritenendo doversi derubricare la condotta posta in essere dal medesimo nella diversa fattispecie astratta ex art. 36 c. 1 lett.b), quale condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico. Per altro verso, in favore della qualificazione giuridica prospettata da Questa Corte Sportiva d’Appello, milita lo stesso contenuto della cartella clinica di P.S. dell’Ospedale di Alatri, ove si è recato l’arbitro al termine della competizione in parola. Dalla stessa, invero, si evince come il direttore di gara si presentasse vigile, orientato…con “assenza di ferite ecchimosi, ematomi o contusione apprezzabili, lieve dolenzia allo sterno alla digitopressione “ (non già alla dorso o alle spalle), senza riportare conseguenze ; da cui si può ulteriormente e ragionevolmente desumersi come, in ogni caso, la condotta posta in essere nei riguardi dell’arbitro di cui al referto arbitrale, debba essere ridimensionata quanto alla reale portata offensiva ed esser ricondotta nell’alveo di cui all’art. 36 CGS, e ben distinto dalla condotta violenta di cui all’art. 35 CGS. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Drogheo Stefano a 10 gare. Il contributo va restituito.
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