C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 447 del 28/06/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ MONTE MARIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MUNEVAR GONZALES GIAN CARLO PER 10 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.351 LND DEL 18/04/2024 (Gara: ANGUILLARA CALCIO – MONTE MARIO del 14/04/2024 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 377 del 3/05/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ MONTE MARIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MUNEVAR GONZALES GIAN CARLO PER 10 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.351 LND DEL 18/04/2024 (Gara: ANGUILLARA CALCIO – MONTE MARIO del 14/04/2024 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 377 del 3/05/2024

Con delibera pubblicata il sul C.U. n. 351 del 18/04/2024 del Comitato Regionale il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara ANGUILLARA CALCIO – MONTE MARIO del 14/04/2024 – Campionato Prima Categoria irrogava al calciatore la qualifica di dieci gare effettive al calciatore MUNEVAR GONZALES GIAN CARLO perché: “[..] Ammonito per proteste nei confronti dell'arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare gli rivolgeva espressioni irriguardose. Veniva quindi espulso. Alla notifica del detto provvedimento afferrava il braccio dell'arbitro rivolgendogli espressioni offensive e minacciose. Al termine della gara rientrava sul terreno di gioco reiterando le proteste nei confronti dell'arbitro nel contempo toccandolo più volte sulla spalla. Reiterava tale comportamento anche all'esterno dello spogliatoio arbitrale (art. 36 c. 1 lett. b de l CGS). [..]”. Avverso la suindicata decisione proponeva tempestivo reclamo, preceduto da rituale preannuncio, la società Monte Mario, chiedendo la riduzione della sanzione irrogata al calciatore, deducendone l’eccessiva afflittività rispetto ai fatti oggettivamente accaduti. A sostegno della propria domanda la reclamante asseriva che il giocatore avrebbe protestato alzando il tono di voce con il direttore di gara, senza tuttavia, insultare e/o toccare l’arbitro aggressivamente. La reclamante chiedeva di essere ascoltata. Nella riunione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale del 02/05/2024 Presidente erano presenti, per la reclamante, il Sig. Ceresi Claudio (Vice Presidente) – Dell’Olio Roberto (Dirigente) – Munevar Gian Carlo (calciatore) Tesserato per la Società Monte Mario. In merito ai fatti accaduti durante la gara Anguillara Calcio – Monte Mario del 14/04/2024 Campionato di Prima Categoria, il l sig. Dell’Olio dichiarava di aver tenuto sotto controllo tutta la situazione e di essersi avvicinato al calciatore subito dopo l’espulsione, coincidente con il termine della gara, e di aver accompagnato l’arbitro nel tragitto per rientrare nello spogliatoio, negando espressioni offensive, o minacciose da parte del calciatore, salvo, al massimo, un contatto sulla spalla, che comunque il calciatore nega. Il sig. Ceresi dichiarava che il gesto irrispettoso sarebbe consistito, al più, in un applauso fatto dal calciatore all’arbitro, a seguito del quale questi era stato ammonito per la seconda volta, e quindi giustamente espulso, dopodiché non risulterebbe esser successo nulla di più. Il calciatore Munevar dichiarava di non aver proferito alcuna frase offensiva o minacciosa, l’unica cosa detta all’arbitro è stata “non mi è piaciuto il tono con cui mi hai parlato” ma niente di più e di non averlo toccato. I medesimi si riportavano in ogni modo al reclamo trasmesso, e ne chiedono l’accoglimento, con la riduzione della squalifica comminata al calciatore Munevar. Questa Corte ritiene che il reclamo sia meritevole di accoglimento nei termini appresso indicati. Preliminarmente, giova osservare come la condotta ascritta dal calciatore nel Comunicato Ufficiale n. 351 del 18.04.2024 trovi rispondenza nel referto arbitrale, che come noto, ai sensi dell’art. 61 CGS costituisce fonte di prova privilegiata incontestabile salvo che per contraddittorietà e/o manifesta irragionevolezza. Tantomeno la stessa può ritenersi superata o superabile da mere affermazioni apodittiche della reclamante. Orbene, la qualificazione giuridica prospettata dal giudice di prime cure rispetto al comportamento del calciatore Munevar ad avviso di Questa Corte Sportiva d’Appello risulta condivisibile, integrando la stessa fattispecie - “afferrava il braccio dell'arbitro rivolgendogli espressioni offensive e minacciose” - una condotta gravemente irriguardosa che si concretizza in un contatto fisico, sanzionata, con riferimento ai calciatori, dall’art. 36 CGS , il quale prevede la sanzione minima della squalifica per 8 giornate o a tempo determinato . Con riferimento al profilo della dosimetria della sanzione da irrogarsi in concreto al calciatore, tuttavia, Questa Corte Sportiva non condivide l’aumento di 2 giornate operato dal Giudice Sportivo di prime cure rispetto alla previsione normativa sopra indicata, posto che tutta la dinamica censurata risulta essere avvenuta in un unico contesto temporale e non già in momenti distinti. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Munevar Gonzales Gian Carlo a 8 gare. Il contributo va restituito.

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