C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 454 del 18/07/2024 Per il 28/06/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ OLIMPUS ROMA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 100,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CHIUCHIOLO VINCENZO FINO AL 30/07/2024 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SANTI PIERLUIGI PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.374 LND DEL 2/05/2024 (Gara: OLIMPUS ROMA – GREGORIANA del 28/04/2024 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 399 del 17/05/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ OLIMPUS ROMA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 100,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CHIUCHIOLO VINCENZO FINO AL 30/07/2024 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SANTI PIERLUIGI PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.374 LND DEL 2/05/2024 (Gara: OLIMPUS ROMA – GREGORIANA del 28/04/2024 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 399 del 17/05/2024

Con delibera pubblicata il 2 maggio 2024 sul C.U. n. 374 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara OLIMPUS ROMA – GREGORIANA del 28/04/2024 – Campionato Prima Categoria; irrogava: - la sanzione dell’ammenda di 100,00 euro nei riguardi della SOCIETÀ “[..] perché propri sostenitori nel corso della gara ed in più occasioni rivolgevano all’arbitro espressioni offensive [..]”; - l’inibizione a carico del dirigente CHIUCHIOLO Vincenzo fino al 30/07/2024 società “[..] per aver rivolto ripetutamente all’arbitro espressioni offensive ed irriguardose che reiterava da fuori il recinto di gioco (R.CDC) (art. 36 comma 1 lett.b) del CGS [..]”; - la squalifica a carico del calciatore SANTI Pierluigi per 6 gare perché “[..] espulso per doppia ammonizione alla notifica del provvedimento disciplinare gettava la maglia di gioco in terra rivolgendo all’arbitro espressioni offensive. Reiterava tale comportamento al termine della gara rientrando sul terreno di gioco. (R. A e CDC) art. 35 comma 1 lett. a) del CGS [..]”; Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del giudice di prime cure, deducendo che, quanto al calciatore SANTI Pierluigi, questi si sarebbe tolto la maglietta a seguito della sua espulsione dal tdg per seconda ammonizione, e dunque in ragione di una reazione di rabbia e sconforto dovuti alla circostanza di lasciare la propria squadra con un calciatore in meno, non già quale gesto offensivo rivolto nei riguardi dell’arbitro. Il giocatore, poi, secondo la ricostruzione prospettata dalla reclamante, al termine della competizione sarebbe rientrato sul tdg al solo fine di complimentarsi coi propri compagni – attesa la vittoria riportata -, salutare gli avversari e l’arbitro, senza proferire alcuna offesa. Quanto al dirigente Chiuchiolo, ad avviso della reclamante, questi sarebbe stato espulso in quanto l’arbitro gli avrebbe erroneamente attribuito la pronunzia di alcune frasi offensive. Anche in tal caso, secondo la ricostruzione dei fatti rassegnata dalla reclamante, il tesserato avrebbe accettato l’espulsione senza reazioni di sorta, senonché, proseguiva ancora la reclamante, uscendo dal tdg, il medesimo aveva un battibecco con il commissario di campo al quale il sig. Chiuchiolo avrebbe ricordato il divieto di fumare all’interno del tdg. A tal proposito, la reclamante deduceva che la sanzione irrogata ai sensi dell’art. 36 c.1 lett. b) al sig. Chiuchiolo risultava eccessiva, non essendosi materializzato alcun contatto fisico con l’arbitro. In merito all’ammenda irrogata alla squadra della società reclamante, questa evidenziava come, in realtà, il clima creatosi in campo fosse estremamente sereno, mentre i fumogeni sul tdg sarebbero stati lanciati dai tifosi della squadra avversaria. Per tali ragioni, la reclamante chiedeva che la decisione del giudice di prime cure fosse riformata in senso meno afflittivo. La reclamante presentava richiesta di audizione. Nella riunione del 16/05/2024, svoltasi da remoto, la Corte Sportiva d’Appello esaminava il reclamo in epigrafe. Per la reclamante erano presenti il Sig. Frosi Michele (Dirigente), Chiuchiolo Vincenzo (Dirigente), Santi Pierluigi (Calc.) Tesserato per la Società Olimpus Roma. Il sig. Frosi si riportava integralmente al reclamo trasmesso, chiedendone l’accoglimento e la riduzione delle sanzioni. Dall’analisi del referto arbitrale - che come noto costituisce fonte di prova privilegiata ai sensi dell’art. 61 CGS - si evince che il Sig. Santi Pierluigi, dopo essere stato espulso si toglieva la maglia lasciandola a terra in segno di protesta dicendo all’arbitro “cosa cazzo hai visto” e continuando ad insultarlo dopo essere uscito dal tdg per tutta la durata della gara ed anche al termine di quest’ultima, rientrando sul tdg e fino all’ingresso degli spogliatoi. Quando al Sig. Chiuchiulo Vincenzo, dal su esteso documento risultava che questi, non essendo d’accordo con una decisione arbitrale, mandava il direttore di gara a quel paese, e dopo aver lasciato il tdg continuava ad insultarlo al di fuori dicendogli “pezzo di merda, cosa cazzo fischi buffone”. Le circostanze riportate nel referto arbitrale trovano riscontro, peraltro, anche nel rapporto del Commissario di campo - anch’esso avente valore di prova privilegiata ai sensi dell’art. 61 CGS - ivi presente, da cui si evince che i due tesserati Sigg.ri Santi e Chiuchiolo, a seguito delle loro espulsioni, si posizionavano dietro la rete di recinzione e continuavano ad insultare l’arbitro con epiteti piuttosto offensivi quali tra i tanti: “pezzo di merda”, “incapace”, ”li devi fa pareggia”, “stronzo infame” ecc. Con riferimento al pubblico, il referto arbitrale riportava che per tutta la durata della gara l’arbitro era stato insultato da entrambe le tifoserie con frasi tipo “pezzo di merda infame “, “sei un bastardo”, “sei venuto qui a farci perdere”, “cosa cazzo fischi infame”. Ciò posto, ritiene la Corte Sportiva di Appello Territoriale che il reclamo sia meritevole di parziale accoglimento sotto il profilo della dosimetria della sanzione, nei termini ed entro i limiti appresso indicati. Preliminarmente, deve dichiararsi inammissibile il reclamo in parte qua, in relazione all’ammenda irrogata alla società, atteso che la squadra milita nel campionato di prima categoria e che ai sensi dell’art. 137 c.3 lett. d) del CGS, non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, i seguenti provvedimenti disciplinari: d) (…) provvedimenti pecuniari di misura non superiore ad euro 150,00 per le società partecipanti ai campionati di eccellenza, promozione, prima categoria e regionali del calcio a cinque e del calcio femminile. Quanto ai sigg.ri Santi e Chiuchiolo, Questa Corte qualifica le condotte poste in essere dai due tesserati quali condotte ingiuriose o irriguardose nei confronti degli ufficiali di gara di cui all’art. 36 lettere a) dei commi 1 e 2 (rispettivamente applicabili, l’uno ai calciatori e tecnici, l’altro ai dirigenti, soci e non soci), ritenendo, tuttavia, eccessiva l’entità delle sanzioni loro irrogate dal Giudice di prime cure in relazione alla effettiva gravità dei gesti commessi. Con riferimento al Sig. Santi, Questa Corte ritiene congrua la sanzione ridotta a cinque giornate; ciò ai sensi dell’art. 36 comma 1 lett. a) del CGS - come novellato nell’aprile 2023 -, che prevede la sanzione minima della squalifica di quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Sanzione che nella fattispecie deve essere aumentata di n. 1 giornata in ragione del cumulo con la sanzione della squalifica di una giornata derivante dell’espulsione irrogata dall’arbitro in occasione della competizione. Con riferimento al dirigente Sig. Chiuchiolo, Questa Corte ritiene congrua la sanzione ridotta al 15/07/2024, atteso che ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del CGS - come novellato nell’aprile 2023 - ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, la sanzione minima la inibizione di 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione all’ammenda a carico della società, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Di accogliere altresì parzialmente il reclamo, riducendo l’inibizione a carico del dirigente Chiuchiolo Vincenzo al 15/07/2024 e la squalifica a carico del calciatore Santi Pierluigi a 5 gare. Il contributo va restituito.

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