C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 455 del 13/09/2024 Per il 28/06/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FIDENE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE MARTINI PAOLO PER 2 GARE, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PICCIRILLO LORENZO FINO AL 9/05/2028 E DEL CALCIATORE ANDRONICO DANIELE PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.206 SGS DEL 9/05/2024 (Gara: FIDENE – NUOVA RIETI CALCIO del 5/05/2024 – Campionato Under 15 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 453 del 12/07/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FIDENE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE MARTINI PAOLO PER 2 GARE, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PICCIRILLO LORENZO FINO AL 9/05/2028 E DEL CALCIATORE ANDRONICO DANIELE PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.206 SGS DEL 9/05/2024 (Gara: FIDENE – NUOVA RIETI CALCIO del 5/05/2024 – Campionato Under 15 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 453 del 12/07/2024
Con propria delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 423 del 30-6-2024 la Corte ha trasmesso alla Procura Federale della F.I.G.C. gli atti del procedimento relativi al calciatore Piccirillo richiedendo altresì accertamenti sulle motivazioni che avevano indotto il direttore di gara ad omettere di riportare nel referto alcuni episodi verificatisi al termine della gara e di cui aveva omesso menzione nel suo rapporto, salvo poi darne notizia in sede di audizione personale innanzi alla Corte. La Procura Federale faceva tempestivamente pervenire gli esiti dell’accertamento compiuto. In merito va osservato che, contrariamente a quanto dedotto nel reclamo, non emerge a carico del direttore di gara alcun rilievo sul comportamento tenuto in occasione dell’espulsione del calciatore Piccirillo. I testi escussi, terzi rispetto agli interessi in gioco, hanno affermato che effettivamente vi fu un confronto tra il calciatore ed il direttore di gara e che effettivamente il Piccirillo ha spintonato l’Arbitro, senza che questi però sembrasse accusare nell’immediatezza un danno fisico rilevante. Per quanto attiene, invece, all’episodio narrato dal direttore di gara in sede di audizione innanzi alla Corte, è risultato che, in sostanza, i fatti sono stati quelli narrati e che, però, non vi è stata alcuna coercizione nei confronti dell’Arbitro da parte di chicchessia per non riportarli nel referto. La versione fornita dal direttore di gara sulle motivazioni che lo hanno portato a non riportare i fatti nel referto appare quindi credibile: in effetti non ritenne di scrivere nulla perché, erroneamente, pensava che i fatti non attenessero più allo svolgimento dell’incontro in quanto avevano coinvolto la madre, ovviamente non tesserata, ed un tesserato della reclamante. Ciò non di meno l’episodio fu effettivamente di lieve entità e circoscritto ad una discussione in toni accessi, ma non minacciosi ed ingiuriosi, dettata dall’emotività del momento e senza alcuna conseguenza. Ciò detto il reclamo va accolto solo sulla misura della sanzione, che ha tenuto conto acriticamente dell’esistenza di un certificato di pronto soccorso, che però non riportava lesioni correlabili alla spinta, peraltro non di particolare violenza, ma uno stato reattivo di stress in riferimento agli episodi di fine gara che avevano coinvolto anche la madre dell’Arbitro. La sanzione va quindi rapportata al gesto di violenza e fissata nei limiti edittali minimi, senza l’aggravante dell’esistenza di lesioni certificate da strutture pubbliche, lesioni che non vi sono state, essendosi peraltro interrotto il nesso di causalità tra lo stato di ansia refertato e l’episodio svoltosi in campo, a cui era seguito un episodio che aveva coinvolto emotivamente il direttore di gara ed a cui il calciatore era totalmente estraneo. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Piccirillo Lorenzo al 9/05/2026. Il contributo va restituito.
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