F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0081/CFA pubblicata il 26 Gennaio 2026 (motivazioni) – PF / Sig. Filippo Carobbio
Decisione/0081/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0092/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Sergio Della Rocca - Componente
Stefano Papa - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0092/CFA/2025-2026, proposto dal Procuratore federale e dal Procuratore federale aggiunto,
per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare, n. 0122/TFNSD-2025-2026, depositata il 19 dicembre 2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza del 15.01.2026, tenutasi in modalità mista, il Cons. Stefano Papa e uditi l’Avv. Alessandro D’Oria per i reclamanti e l’Avv. Federica Gramatica per il Sig. Filippo Carobbio;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. La vicenda trae origine da un esposto presentato alla Procura federale in data 19.05.2025 dal legale del Sig. Paolo Marchi, calciatore all’epoca tesserato per la Società Folgore Caratese ASD. In tale esposto il calciatore rappresentava di aver diffidato la società di appartenenza al fine di ottenere il pagamento degli arretrati contrattualmente previsti e non ancora percepiti, all’esito della cui richiesta la società, tramite provvedimento comunicato dal proprio Team Manager, poneva fuori rosa il medesimo calciatore. Dopo aver vanamente tentato di ottenere la reintegra in organico, il calciatore si era visto costretto a proseguire gli allenamenti su un diverso terreno di giuoco, in orari differenziati rispetto alla prima squadra, dovendo peraltro utilizzare un altro spogliatoio in orari non combacianti con quelli della squadra. Dal canto suo, la società, a giustificazione del proprio provvedimento, adduceva una presunta problematica riguardante un problema fisico al ginocchio del calciatore.
2. Nel corso della fase istruttoria, originata dall’invio del detto esposto, la Procura procedeva, fra l’altro, all’audizione di molti tesserati della società, tra i quali alcuni calciatori, il Sig. Paolo Marchi (calciatore denunciante) ed i Sig.ri Luigi Giordano Loschiavo (Team Manager), Emanuele Vento (dirigente accompagnatore), Riccardo Ioculano (preparatore terapista), Pietro Lietti (preparatore atletico) e Filippo Carobbio (allenatore della prima squadra). All’esito dell’attività inquirente, la Procura federale, in data 14.10.2025, notificava ai Sig.ri Paola Picariello, Michele Criscitiello, Filippo Carobbio e alla Società U.S. Folgore Caratese ASD, comunicazione di chiusura delle indagini, con la quale contestava ai predetti:
- Sig.ra Paola Picariello, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società U.S. Folgore Caratese ASD: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 91, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere la stessa, quale soggetto dotato dei poteri di rappresentanza della Società U.S. Folgore Caratese ASD, consentito e/o comunque non impedito che, il Sig. Criscitiello Michele, soggetto non più tesserato alla data del 07.10.2024 con la compagine societaria, ma che in ogni caso svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, nell’ambito e nell’interesse della Società dalla stessa rappresentata, imponesse al calciatore Sig. Paolo Marchi, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2024-2025 per la Società U.S. Folgore Caratese ASD e con la stessa contrattualizzato per l’utilizzo nel campionato di Serie D, di svolgere, a partire dal 5 marzo 2025, allenamenti separati e con orari differenti rispetto alla prima squadra, usufruendo di uno spogliatoio diverso destinato all’atletica femminile, determinando così nei confronti del calciatore notevole disagio; violazione dell’art. 4, comma 1, in relazione con l’art. 22, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per non essersi presentata al collaboratore della Procura federale per essere ascoltata, nonostante sia stata convocata per il giorno 18.07.2025 e per il giorno 10.09.2025, senza addurre giustificato motivo;
- Sig. Michele Criscitiello, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato per la Società U.S. Folgore Caratese ASD, e che in ogni caso svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva nell’ambito e nell’interesse della Società U.S. Folgore Caratese ASD: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 91, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, senza titolo alcuno, in quanto soggetto non più appartenente alla compagine societaria a far data dal 07.10.2024, imposto al calciatore Sig. Paolo Marchi, tesserato nella stagione sportiva 2024-2025 con la Società U.S. Folgore Caratese ASD per l’utilizzo nel campionato di Serie D, che lo stesso svolgesse, a partire dal 5 marzo 2025, allenamenti separati e con orari differenti rispetto alla prima squadra, usufruendo di uno spogliatoio diverso destinato all’atletica femminile, determinando così nei confronti del calciatore notevole disagio;
- Sig. Filippo Carobbio, all’epoca dei fatti tecnico iscritto ai ruoli del Settore tecnico e tesserato con la Società U.S. Folgore Caratese ASD in qualità di allenatore responsabile della prima squadra: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione all’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore tecnico, per aver consentito, in qualità di allenatore della prima squadra della società U.S. Folgore Caratese ASD, non opponendosi alle disposizioni del Sig. Criscitiello Michele, soggetto non più tesserato a far data dal 07.10.2024 con la Società U.S. Folgore Caratese ASD, in ordine alla richiesta che prevedeva a partire dal 5 marzo 2025 lo svolgimento di allenamenti separati da parte del calciatore Paolo Marchi e con orari differenti rispetto alla prima squadra, usufruendo di uno spogliatoio diverso destinato all’atletica femminile, determinando così nei confronti del calciatore notevole disagio;
- la Società U.S. Folgore Caratese ASD per la responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, per la quale, all’epoca dei fatti, era tesserata la Sig.ra Paola Picariello, in qualità di Presidente e legale rappresentante, ed il Sig. Filippo Carobbio, in qualità di allenatore della prima squadra, nonché al cui interno e nel cui interesse il Sig. Michele Criscitiello ha svolto attività rilevante per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva.
3. La posizione degli avvisati Sig.ri Paola Picariello e Michele Criscitiello, nonché della Società U.S. Folgore Caratese ASD è stata definita mediante accordi raggiunti dagli stessi con la Procura federale ai sensi dell’art. 126 del C.G.S.
4. Il Sig. Filippo Carobbio, tramite difensore di fiducia, depositava memoria con la quale, in sintesi, declinava ogni responsabilità in merito al provvedimento che era stato adottato nei confronti del calciatore Paolo Marchi, essendo stato lo stesso deciso dal Sig. Michele Criscitiello, ritenuto da tutti i tesserati il Presidente della Società. Aggiungeva l’allenatore, Sig. Carobbio, che il calciatore Marchi era stato utilizzato molto poco durante la stagione in quanto, per sua scelta tecnica, in quel ruolo aveva la possibilità di schierare alternative più valide.
5. Ritenendo che dalla difesa del Sig. Carobbio non emergessero elementi idonei a poter sostenere una diversa prospettazione dei fatti rispetto a quelli posti a fondamento della comunicazione di conclusione delle indagini, la Procura federale deferiva il predetto innanzi al Tribunale federale nazionale, ascrivendo allo stesso le contestazioni in precedenza richiamate.
6. Nel corso del dibattimento innanzi al Tribunale federale nazionale, la Procura federale, richiamato l’atto di deferimento e gli atti di indagine, ha chiesto, nei confronti del Sig. Filippo Carobbio, l’irrogazione della sanzione della squalifica per quattro giornate. L’avvocato del deferito ha concluso chiedendo il proscioglimento del proprio rappresentato.
7. All’esito del dibattimento, il Tribunale federale nazionale ha ritenuto che nessuna responsabilità potesse gravare sul deferito in merito ai fatti in questione, così prosciogliendo il Sig. Carobbio.
8. A suffragio della decisione assunta, ed in estrema sintesi, il Tribunale federale nazionale ha evidenziato che, alla luce delle inequivocabili risultanze istruttorie, non vi era dubbio che il Sig. Michele Criscitiello svolgesse di fatto, durante la stagione sportiva 2024/2025, le funzioni di Presidente della società Folgore Caratese, arrogando a sé stesso ogni potere decisionale, fra i quali quello di porre fuori rosa un calciatore. Secondo il Tribunale, pertanto ed in virtù del principio dell’affidamento, nel momento in cui il Presidente, seppur di fatto, Sig. Criscitiello, aveva assunto la decisione di porre fuori rosa il calciatore Marchi, l’allenatore, ritenendo che la decisione fosse stata assunta dal vertice della società, non aveva alcun potere per opporsi alla decisione societaria. Evidenziava, peraltro, il Tribunale che il Sig. Filippo Carobbio era, all’epoca, legato alla Società da un vincolo contrattuale di un anno, trovandosi quindi in posizione di subordinazione rispetto alla Società, così da non essere nella possibilità di imporre alla stessa il reintegro del calciatore Marchi.
9. Il Procuratore federale ed il Procuratore federale aggiunto hanno proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale federale nazionale, chiedendone la riforma e la comminazione a carico del Sig. Carobbio della medesima sanzione richiesta nel corso del procedimento innanzi al Giudice di prime cure.
10. Il Sig. Carobbio ha depositato, per il tramite del proprio difensore, memoria difensiva, con la quale ha chiesto, in via preliminare, la pronuncia della declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto, instando, in via principale, per la reiezione del reclamo e la conseguente conferma della decisione impugnata. In via subordinata, il reclamato ha chiesto l’applicazione di una sanzione contenuta nei minimi edittali e, comunque, in via di ulteriore subordine, la commutazione della sanzione in ammenda o pena pecuniaria, ai sensi del vigente Codice di giustizia sportiva.
11. All’udienza del 15.01.2026, sentiti l’Avv. Alessandro D’Oria per i reclamanti e l’Avv. Federica Gramatica per il Sig. Filippo Carobbio, il procedimento è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I. In via preliminare, occorre esaminare l’eccezione sollevata dalla parte reclamata nella propria memoria difensiva, mediante la quale la stessa ha eccepito l’inammissibilità del reclamo, in quanto la nuova prospettazione fattuale, a suo dire introdotta per la prima volta dalla Procura in sede di reclamo, costituirebbe ampliamento del thema decidendum e del thema probandum, in violazione del divieto di nova in reclamo, con conseguente violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
L’eccezione è infondata.
Come efficacemente illustrato dalla Procura federale in sede di discussione orale, il fatto storico contestato è rimasto immutato rispetto a quanto oggetto di deferimento, non sono stati introdotti fatti nuovi e non è stato ampliato il thema decidendum.
Il reclamo è stato dunque redatto in modo pienamente conforme al paradigma impugnatorio endofederale.
II.Passando all’esame dei motivi di reclamo, si osserva quanto segue.
III.Nel primo motivo di reclamo, la Procura federale deduce “insufficiente e illogica motivazione circa un punto decisivo della controversia”.
Nella prospettazione del reclamante, il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che l’allenatore Sig. Carobbio non fosse in condizione di opporsi alla decisione della società che aveva messo fuori rosa il calciatore Marchi, evidenziando come tale decisione era stata adottata in assenza di alcun formale provvedimento in tale senso, e per di più da un soggetto, il Sig. Criscitiello, non avente il potere di adottare decisioni per conto della società.
Il motivo è infondato.
Ritiene questa Corte che, come correttamente evidenziato dal Tribunale, e come risulta del tutto pacifico dalle risultanze istruttorie, il Sig. Criscitiello era considerato da tutti i tesserati della società Folgore Caratese, come il Presidente della stessa e come la figura di riferimento posta al vertice della società.
Il Sig. Criscitiello era peraltro uso ad esercitare tutti i poteri connessi alla predetta carica ed a porsi nei confronti dei tesserati come il Presidente della società.
Come tale lo qualifica il calciatore Paolo Marchi nella sua denuncia; altrettanto fa il Sig. Luigi Giordano Loschiavo, Team Manager della Società, nella conversazione WhatsApp del 4.03.2025, il cui screenshot è allegato alla denuncia, nonché il Sig. Emanuele Vento, dirigente accompagnatore, nella conversazione del 5.03.2025 trascritta dal denunciante. Inoltre, il Sig. Marchi, nella sua audizione del 17.07.2025, definisce il Criscitiello, in moltissime circostanze, come “il Presidente” precisando, a seguito di specifica domanda della Procura, “Per Presidente si intende Michele Criscitiello” per poi aggiungere, sempre a seguito di specifica domanda dell’inquirente: “Non ho mai visto la Sig.ra Paola De Salvo, già Presidente della Folgore” e “Non ho mai visto la Sig.ra Paola Picariello”, formalmente Presidente della Società al momento in cui si sono verificati i fatti oggetto di deferimento nonché coniuge del Criscitiello.
Del tutto ininfluente (in ordine alla valutazione circa la sussistenza di responsabilità disciplinari in capo all’allenatore deferito) appare, poi, la circostanza che la decisione con la quale la società aveva messo fuori rosa il calciatore Marchi non fosse stata formalizzata in un provvedimento.
Dagli atti del procedimento, infatti, risulta in modo inequivocabile che la società avesse preso tale decisione e l’avesse comunicata al calciatore ad opera del Team Manager della società, figura che, come noto, ha, fra i propri compiti istituzionali, anche quello di fungere da tramite fra la società stessa ed i calciatori.
Priva di pregio è anche la doglianza secondo la quale l’allenatore, Sig. Carobbio, avrebbe agevolato il perfezionamento di un’illegittima scelta societaria, rendendosi compartecipe della medesima.
Ritiene questa Corte che, così come verrà più approfonditamente illustrato nel punto che segue, il Giudice di prime cure non abbia errato nel ritenere che il Sig. Carobbio non abbia avallato la decisione della Società, avendola incolpevolmente subita, nulla potendo sostanzialmente fare per contrastare il provvedimento adottato dal vertice societario.
IV. Nel secondo motivo di reclamo la Procura federale deduce “omessa motivazione su un punto decisivo della controversia”.
Secondo la Procura, il Giudice di prime cure non avrebbe idoneamente motivato il proprio convincimento atto a ritenere che la scelta di far allenare in disparte il calciatore non fosse riconducibile anche alla responsabilità del Carobbio.
Nella prospettazione della reclamante, il Tribunale federale avrebbe fondato il proprio convincimento circa la non colpevolezza del Carobbio ritenendo che l’esclusione dalla rosa della prima squadra fosse stata una scelta imputabile al solo Criscitiello, senza però tener conto che nei riguardi del calciatore Marchi fosse stato attuato un comportamento ritorsivo che lo costringeva, con l’avallo del proprio allenatore, ad allenarsi da solo in strutture diverse da quelle in uso alla prima squadra. In assenza di giusta causa, la decisione societaria di estromettere il Marchi sarebbe stata dunque messa in atto mediante il necessario concorso anche dell’allenatore, che avrebbe sostanzialmente agevolato il perfezionamento della volontà societaria.
Il motivo è infondato.
Come già rilevato, il Tribunale federale ha ritenuto che l’allenatore, Sig. Carobbio, non aveva alcun potere per opporsi alla decisione societaria, evidenziando che il medesimo era, all’epoca, legato alla Società da un vincolo contrattuale di un anno, trovandosi quindi in posizione di subordinazione rispetto alla Società e nulla potendo sostanzialmente fare per contrastare il provvedimento ritorsivo adottato dalla figura apicale della società.
Ritiene questa Corte che l’assunto del Giudice di prime cure sia condivisibile ed immune dai profili di erroneità e di carenza motivazionale dedotti dalla reclamante.
Sotto un primo profilo, si evidenzia che dall’esame degli atti procedimentali non emerge un qualsivoglia seppur minimo apporto fattuale riconducibile all’allenatore Sig. Carobbio per quanto concerne la decisione di porre fuori rosa il calciatore.
Tale scelta deve dunque essere addebitata esclusivamente alla società.
Inoltre, circostanza questa particolarmente significativa, dagli atti di indagine, e specificamente dall’audizione resa innanzi alla Procura federale dal denunciante, calciatore Marchi, si evince inequivocabilmente come lo stesso addebiti esclusivamente alla società, ed al ritenuto Presidente Sig. Criscitiello, la decisione di collocarlo fuori rosa, non formulando alcuna contestazione in ordine all’operato del suo allenatore, Sig. Carobbio, ed addirittura dichiarando di aver sempre avuto un buon rapporto con il medesimo.
Parimenti, non vi è alcun idoneo riferimento negli atti che possa far ritenere che il calciatore Marchi abbia chiesto l’intervento del proprio allenatore per rientrare in rosa, dato che, così come condivisibilmente rilevato dal Tribunale, anche il messaggio WhatsApp evidenziato dalla Procura nell’atto di deferimento, (la cui valenza è peraltro autenticamente spiegata dal medesimo Marchi negli atti procedimentali), non può essere inteso quale vera e propria richiesta di ausilio e/o intercessione avanzata al proprio allenatore che, peraltro, anche in tale occasione, ha fatto chiaramente comprendere al calciatore di non aver alcuna possibilità di poter intervenire per modificare una decisione assunta dalla figura di vertice della società.
In conclusione, pertanto, questa Corte condivide l’assunto del Giudice di prime cure, secondo il quale la determinazione assunta dalla società deve intendersi quale espressione di una scelta esclusivamente societaria, rispetto alla quale l’allenatore non ha svolto alcun ruolo attivo e/o partecipativo, senza che possa addebitarsi al medesimo alcuna responsabilità disciplinare al riguardo.
V. Nel terzo motivo di reclamo, la Procura federale deduce “contraddittorietà’ ed illogicità della motivazione ed erronea valutazione delle risultanze probatorie acquisite agli atti del procedimento”.
Secondo la reclamante, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato la giurisprudenza endofederale in materia, evidenziando come una corretta disamina della stessa avrebbe dovuto portare a ritenere sussistere una responsabilità disciplinare dell’allenatore Sig. Carobbio. Lo stesso avrebbe dovuto, infatti, consentire che il calciatore si allenasse con tutti gli altri giocatori, stante l’illegittimità della decisione con la quale la società aveva deciso di escluderlo dagli allenamenti, che doveva dunque essere contrastata e/o ignorata dall’allenatore.
Secondo la Procura, dunque, l’allenatore, in ragione del rapporto contrattuale instaurato con la società e nella qualità di responsabile della conduzione tecnica della prima squadra, sarebbe stato tenuto a valorizzare i calciatori messi a disposizione della società stessa, consentendo, altresì, a ciascuno di essi, la partecipazione agli allenamenti, così da garantire le condizioni di parità competitiva con gli altri membri della rosa, al fine di consentire al sodalizio societario di assolvere agli obblighi contrattuali pattuiti con i calciatori.
Anche tale motivo risulta infondato.
Per quanto concerne la giurisprudenza citata dall’organo requirente, si concorda con quanto ritenuto dal Tribunale in ordine alla valutazione circa la valenza della stessa nell’affermare la responsabilità specifica della società (e non dell’allenatore) nel caso in cui ad un calciatore venga aprioristicamente impedito di allenarsi e di partecipare ai ritiri con la squadra, a seguito di un provvedimento assunto dalla società medesima.
Parimenti condivisibile è l’assunto del Giudice di prime cure, secondo il quale se all’allenatore è certamente fatto obbligo di allenare ed eventualmente utilizzare, sotto la sua piena discrezionalità tecnico sportiva, tutte le risorse umane poste a sua disposizione dalla società di appartenenza, non si ritiene di poter far discendere una responsabilità disciplinare in capo all’allenatore che, non per propria scelta, è posto nell’impossibilità di allenare un calciatore che la società ha ritenuto di non poter più far parte della rosa, così da non ritenersi più a disposizione dell’allenatore.
La decisione della società di porre un calciatore fuori rosa, comporta, infatti, la non utilizzabilità del medesimo, con la conseguente impossibilità, per l’allenatore, di poter considerare il medesimo a disposizione dell’area tecnica.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono il reclamo va, pertanto, conclusivamente respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Stefano Papa Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
