F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0110/CFA pubblicata il 9 Aprile 2026 (motivazioni) – società A.S.D. SOCCER MASSAFRA 1963/società U.S.D. BRILLA CAMPI

Decisione/0110/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0136/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Angelo De Zotti – Presidente

Daniele Maffeis - Componente

Alfredo Vitale - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0136/CFA/2025-2026 proposto dalla società A.S.D. SOCCER MASSAFRA 1963, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Mattia Grassani;

avverso U.S.D. BRILLA CAMPI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Domenico Zinnari; e con l’intervento del Sig. RAFFAELE PENTIMONE, rappresentato e difeso dall’Avv. Fabrizio Duca

per la riforma della decisione n. 0009/TFNST-2025-2026 del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, depositata in data 6 marzo 2026 (Dispositivo n. 0007/TFNST-2025-2026 del 27 febbraio 2026), relativa alla regolarità del tesseramento del calciatore Raffaele Pentimone in occasione della gara "Soccer Massafra 1963 – Brilla Campi" del 14 dicembre 2025;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 31 marzo 2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Alfredo Vitale e udito l’Avv. Mattia Grassani per la reclamante e l’Avv. Domenico Zinnari per la società Brilla Campi Salentina;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 14 dicembre 2025 si disputava in Massafra (TA) la gara valevole per il Campionato di Eccellenza pugliese, Girone Unico, tra l’A.S.D. Soccer Massafra 1963 e la U.S.D. Brilla Campi, conclusasi con il risultato di 1-0 in favore della compagine di casa.

Nel corso dell’incontro, l’A.S.D. Soccer Massafra 1963 schierava, tra gli altri, il calciatore Raffaele Pentimone (matr. 2154088), nonché i calciatori Gramegna Nicolò (matr. 2033803), Kordic Ante (matr. 1035884) e Sergio Roberto (matr. 242911).

La U.S.D. Brilla Campi, con rituale preannuncio e successivo ricorso depositato in data 17 dicembre 2025, adiva il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, eccependo l’irregolarità della posizione di tesseramento dei quattro calciatori summenzionati, in quanto la relativa modulistica sarebbe stata sottoscritta dal Presidente della società A.S.D. Soccer Massafra 1963, Sig. Fernando Rubino, in costanza della sanzione disciplinare di inibizione comminatagli con Comunicato Ufficiale FIGC – LND n. 187/AA del 30 ottobre 2025.

Il Giudice Sportivo Territoriale, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 165 del 27 gennaio 2026, rilevata la pregiudizialità della questione sulla validità dei tesseramenti rispetto alla decisione del reclamo, disponeva la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. b), C.G.S..

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, investito della questione circa la validità dei tesseramenti dei calciatori, fissava l’udienza di trattazione dapprima al 24 febbraio 2026 e, successivamente, al 27 febbraio 2026 per indifferibili esigenze d’ufficio.

Si costituivano nel giudizio entrambe le parti, depositando le rispettive memorie difensive. L’A.S.D. Soccer Massafra 1963 deduceva che la pratica per il tesseramento del Sig. Pentimone era stata creata il 27 ottobre 2025 e i relativi documenti firmati manualmente in data anteriore alla pubblicazione del provvedimento di inibizione, mentre la sottoscrizione digitale e il deposito telematico erano stati effettuati il 31 ottobre 2025 dal Dirigente delegato alla firma, Sig. Giuseppe Difino.

La U.S.D. Brilla Campi, per contro, sosteneva che il contratto di lavoro sportivo del calciatore Pentimone recava la data del 31 ottobre 2025, dunque in costanza di sanzione inibitiva, e che la sottoscrizione autografa del legale rappresentante costituiva elemento imprescindibile della procedura di tesseramento, con conseguente nullità ex tunc dell’atto viziato.

All’esito dell’udienza del 27 febbraio 2026, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, con Decisione n. 0009/TFNST-2025-2026, depositata il 6 marzo 2026, così deliberava: "riconosce la regolarità della posizione di tesseramento dei calciatori Gramegna Nicolò, Kordic Ante e Sergio Roberto alla data del 14 dicembre 2025. Di conto, ritiene la irregolarità del tesseramento del calciatore Pentimone Raffaele alla data del 14 dicembre 2025".

Avverso tale decisione, nella parte in cui dichiara l’irregolarità del tesseramento del calciatore Raffaele Pentimone, l’A.S.D. Soccer Massafra 1963, con atto notificato il 13 marzo 2026 e depositato in pari data, ha proposto reclamo innanzi a questa Corte Federale d’Appello, chiedendo la revoca/annullamento della decisione impugnata e, per l’effetto, l’accertamento e la declaratoria della regolarità del tesseramento del Sig. Raffaele Pentimone a partire dal 3 novembre 2025 e, comunque, al 14 dicembre 2025.

Con decreto presidenziale n. 0016/CFA-2025-2026, è stata disposta l’abbreviazione a dieci giorni del termine di cui all’art. 103, comma 2, C.G.S., con assegnazione alle parti della facoltà di presentare eventuali memorie entro il 27 marzo 2026 e fissazione dell’udienza per il giorno 31 marzo 2026, alle ore 11.00, in videoconferenza.

Si è costituita in giudizio la U.S.D. Brilla Campi, depositando memoria difensiva ex art. 103 C.G.S. in data 27 marzo 2026, con la quale ha chiesto dichiararsi irricevibile, inammissibile, improcedibile e, comunque, rigettarsi l’avverso reclamo, con conseguente integrale conferma della decisione impugnata.

Si è altresì costituito in giudizio il calciatore Raffaele Pentimone, depositando memoria di costituzione in data 27 marzo 2026, con la quale ha confermato integralmente i fatti descritti in sede di reclamo dalla società reclamante, ritenendo che il rapporto di tesseramento tra l’esponente e l’A.S.D. Soccer Massafra fosse stato valido e regolare dalla data della sua instaurazione (i.e. 3 novembre 2025) sino all’intervenuta risoluzione del 30 gennaio 2026.

All’udienza del 31 marzo 2026, svoltasi in videoconferenza, la Corte, sentite le parti, ha trattenuto la causa in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.

Come noto, l’art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva disciplina la sanzione dell’inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC, prevedendo al comma 2 che essa comporta, in ogni caso: "a) il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale; b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività degli organi federali; c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi [...]; d) il divieto di partecipare a riunioni con tesserati o con agenti sportivi".

Il comma 3 del medesimo articolo precisa che il soggetto inibito "non può svolgere alcuna attività nell’ambito della Federazione fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa".

L’art. 32, comma 1, C.G.S. ("Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari") stabilisce inoltre che "è fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto".

L’art. 39 N.O.I.F. disciplina il tesseramento dei calciatori, prevedendo al comma 2 che "la richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. [...] debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal/dalla calciatore/calciatrice" e al comma 3 che "la data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento".

Sicché, come affermato costantemente dalla giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva, gli atti posti in essere da soggetti inibiti sono affetti da nullità radicale e insanabile, con effetto retroattivo (ex tunc) (cfr. ex multis, Decisione TFN Sezione Tesseramenti n. 4/2022 “L'ordinamento federale non può accordare alcuna forma di tutela, riconoscendo validità ed efficacia agli atti aventi rilevanza in ambito sportivo posti in essere da un soggetto sottoposto ad inibizione, pena lo svuotamento di fatto della funzione punitiva e preventiva da riconoscersi a tale sanzione”).

Stante quanto precede, in via preliminare e assorbente, questa Corte rileva che la questione sottoposta al suo vaglio possa trovare soluzione dirimente e definitiva nell’esame della documentazione acquisita agli atti, dalla quale emerge un dato fattuale incontrovertibile: il Contratto tipo di collaborazione coordinata e continuativa (Società-Atleta) sottoscritto tra l’A.S.D. Soccer Massafra 1963 e il calciatore Raffaele Pentimone reca espressamente la data del 31 ottobre 2025.

Tale circostanza assume carattere dirimente e, di per sé sola, è sufficiente a fondare il rigetto del reclamo in quanto accadimento inconfutabilmente ascrivibile al legale rappresentante della reclamante in un momento successivo all’efficacia dell’inibizione.

Invero, la formazione del titolo contrattuale costituisce l’evento fondante il rapporto tra la società calcistica ed il calciatore; sicché, da un lato, appare certo che l’avvenuta conclusione dello stesso in data successiva al 30 ottobre 2025 con avvenuta sottoscrizione da parte del Sig. Rubino costituisce di per sé evidenza che, in costanza della sanzione, sono stati compiuti atti vietati; dall’altro lato, proprio per effetto di quanto precede, a nulla vale tentare di sostenere che il conseguente procedimento di tesseramento, in quanto asseritamente ascrivibile ad altro soggetto (non inibito) sarebbe di per sé idoneo a legittimare la presenza in campo del calciatore Pentimone.

Peraltro, neanche si può ritenere fondato il rilievo della reclamante secondo cui la data del 31 ottobre 2025 in calce al contratto di lavoro sportivo sarebbe stata apposta da persona diversa dal Sig. Rubino e non attestante l’effettivo momento di conclusione del contratto tra le parti.

Ed infatti, come correttamente evidenziato dalla difesa della Brilla Campi Salentina, tale data costituisce elemento documentale dotato di valore probatorio privilegiato ai sensi dell’art. 2704 c.c., il quale come noto stabilisce che la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione può essere fatta valere nei confronti dei terzi dalla data in cui la scrittura è stata registrata o è avvenuto altro fatto che ne stabilisca l’anteriorità.

Nel caso di specie, (i) la trasmissione telematica del contratto agli uffici federali, avvenuta incontestabilmente in data 31 ottobre 2025, costituisce fatto idoneo a conferire data certa al documento ai sensi della richiamata disposizione codicistica e (ii) quindi si tratta di data inconfutabilmente successiva alla pubblicazione del C.U. FIGC n. 187/AA del 30 ottobre 2025, con il quale veniva irrogata al Sig. Fernando Rubino la sanzione disciplinare dell’inibizione per mesi due. Ne consegue, in termini di assoluta evidenza, che alla data di sottoscrizione del contratto di lavoro sportivo – così come risultante dal documento stesso – il Presidente Rubino era già sottoposto alla sanzione inibitiva e, pertanto, era privo della capacità di compiere atti rilevanti per l’ordinamento federale.

In tale prospettiva, non potrebbe assumere una qualche valenza probatoria la dichiarazione resa dal calciatore Pentimone, nella quale quest’ultimo afferma di aver sottoscritto i documenti "nelle giornate 28-29 ottobre 2025", evidentemente inidonea a costituire prova documentale idonea a vincere la fede privilegiata della data apposta sull’atto.

Né a diverse conclusioni si può pervenire, come accennato, sulla scorta della documentazione versata in atti ed attestante le tempistiche con le quale la reclamante (rectius, il suo legale rappresentante Fernando Rubino) ha attivato il procedimento di tesseramento.

Ed infatti, anche l’analisi di tale diverso ed ulteriore plesso documentale, evidenzia che mentre la creazione del modulo di tesseramento è avvenuta da parte del Sig. Rubino in data 27 ottobre 2025, la successiva attività di “dematerializzazione” è stata effettuata dal Sig. Rubino in data 31 ottobre 2025 e, quindi, successivamente alla intervenuta efficacia del provvedimento di inibitoria.

Orbene, considerando che nel peculiare lessico utilizzato per la procedura di tesseramento con il termine “dematerializzazione” si intende alludere alla concreta attività di stampa del documento cartaceo (precedentemente creato), si può desumere con ragionevole certezza che anche la relativa firma olografa su tale documento cartaceo (appunto stampato/dematerializzato dal Sig. Rubino in data 31 ottobre 2025) non possa che essere stata apposta in pari data o comunque in data sicuramente non anteriore al 31 ottobre 2025 e, quindi, per quanto rileva nel caso di specie, in un momento successivo alla adozione del provvedimento di inibizione.

Alla luce di quanto precede, la questione relativa alla distinzione tra firma digitale e firma autografa, sulla quale la reclamante ha incentrato il proprio gravame, risulta pertanto del tutto irrilevante ai fini della decisione.

Invero, si tratta di argomento che in ogni caso non è sufficiente a scalfire quanto evidenziato in ordine alle tempistiche di formazione del contratto di lavoro sportivo – atto essenziale e imprescindibile della procedura di tesseramento – nonché della sottoscrizione del modulo di aggiornamento della posizione di tesseramento, documenti entrambi sottoscritti dal Sig. Fernando Rubino in data 31 ottobre 2025, dunque in costanza di esecuzione della sanzione inibitiva.

Fermi gli assorbenti rilievi che precedono, neppure può essere accolta la censura relativa alla presunta violazione del legittimo affidamento della reclamante, correlato all’intervenuta conferma del (corretto) perfezionamento del procedimento di tesseramento da parte dell’Ufficio tesseramento del Comitato Regionale Puglia FIGC-LND.

Invero, il richiamato principio presuppone che il soggetto che vi voglia fare ricorso versi in una situazione di buona fede soggettiva, ossia ignori, senza colpa, l’irregolarità della situazione giuridica su cui ha fatto affidamento.

Nel caso di specie, tuttavia, la reclamante non può invocare un affidamento incolpevole, atteso che:

- la società era perfettamente a conoscenza del provvedimento di inibizione irrogato al proprio Presidente con C.U. n. 187/AA del 30 ottobre 2025;

- la società ha proseguito nella procedura di tesseramento nonostante la pendenza di tale sanzione, facendo sottoscrivere al Presidente inibito atti essenziali della procedura, quale è innanzitutto il contratto di lavoro con il calciatore Pentimone; nello scambio di corrispondenza con l’Ufficio Tesseramenti,

- la società ha rappresentato una situazione fattuale smentita dalla documentazione versata in atti, affermando che le sottoscrizioni di tesseramento e contrattualistica erano avvenute in data antecedente al provvedimento inibitivo;

- la società ha consapevolmente adottato un’interpretazione del tutto soggettiva delle norme federali, assumendosi il rischio delle conseguenze derivanti da una diversa valutazione in sede giustiziale.

Sicché, la conferma fornita dall’Ufficio Tesseramento in data 7 novembre 2025 non può ritenersi idonea a fondare un legittimo affidamento meritevole di tutela, atteso che tale conferma è stata ottenuta sulla base di una rappresentazione dei fatti non rispondente alla realtà documentale.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Alfredo Vitale                                                                  Angelo De Zotti

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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