FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 190/AA del 06/11/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da LILLO – COPPOLA – ASD CASSINO CALCIO 1924

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 9 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Cristian LILLO, Benito COPPOLA e della società ASD CASSINO CALCIO 1924, avente ad oggetto la seguente condotta:

Cristian LILLO, all’epoca dei fatti allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C. tesserato quale calciatore per la società A.S.D. Real San Vittorese, nonché soggetto di cui all’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, operante all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Cassino Calcio 1924 in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., nonché dagli art. 33, comma 1, 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, durante la stagione sportiva 2024-2025 e precisamente dalla fine del mese di aprile 2025 alla fine del mese di maggio 2025, svolto il ruolo e disimpegnato i compiti di allenatore della categoria Esordienti Under 13 in favore della società A.S.D. Cassino Calcio 1924 in occasione delle sedute preparatorie di allenamento, sebbene fosse privo di tesseramento per tale società e fosse tesserato, nella medesima stagione sportiva 2024- 2025, come calciatore per la società A.S.D. Real San Vittorese;

Benito COPPOLA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cassino Calcio 1924, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F. e dagli art. 33, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso consentito e, comunque, non impedito che il Sig. Cristian Lillo, durante la stagione sportiva 2024-2025 e precisamente dalla fine del mese di aprile 2025 alla fine del mese di maggio 2025, svolgesse il ruolo e disimpegnasse i compiti di allenatore della categoria Esordienti Under 13 in favore della società A.S.D. Cassino Calcio 1924 in occasione delle sedute preparatorie di allenamento, sebbene lo stesso fosse privo di tesseramento per tale società e fosse tesserato, nella medesima stagione sportiva 2024-2025, come calciatore per la società A.S.D. Real San Vittorese;

ASD CASSINO CALCIO 1924, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Benito Coppola e nel cui interesse il sig. Cristian Lillo ha svolto attività rilevante per l’ordinamento federale;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Cristian LILLO,

- Sig. Benito COPPOLA,

- Società ASD CASSINO CALCIO 1924, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Benito Coppola;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Cristian LILLO,

- 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Benito COPPOLA,

- € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD CASSINO CALCIO 1924;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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