FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 195/AA del 06/11/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BURATTI – TRODICA CALCIO ASD
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 248 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Roberto BURATTI, e della società TRODICA CALCIO ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:
Roberto BURATTI, all’epoca dei fatti Allenatore UEFA B tesserato per la società Trodica Calcio A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., nonché dell’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver lo stesso, successivamente alla disputa della gara Montegranaro - Trodica, svoltasi in data 28.9.2025 e valevole per il Campionato di Eccellenza del C.R. Marche - Girone Unico della stagione sportiva 2025-2026, espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia della terna arbitrale che ebbe a dirigere l’incontro, sia dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa, mediante frasi ed espressioni offensive;
TRODICA CALCIO ASD, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento ascrivibile al predetto sig. Buratti Roberto nella propria qualità, all’epoca dei fatti, di tesserato per la società;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Roberto BURATTI,
- Società TRODICA CALCIO ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Mario Strappa;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 3 (tre) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza a far tempo dall'avvenuta espiazione della squalifica in atto fino alla data del 26.11.2025, per il Sig. Roberto BURATTI,
- € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società TRODICA CALCIO ASD;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
