FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 212/AA del 21/11/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MICHELAZZI – F.C. LEGNAGO SALUS S.R.L.
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 105 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Stefano MICHELAZZI, e della società F.C. LEGNAGO SALUS S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:
Stefano MICHELAZZI, all'epoca dei fatti dirigente dotato dei poteri di rappresentanza della F.C. Legnago Salus S.r.l., in violazione del Titolo III, paragrafo I), lettera A), numero 1), sub f), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C 2024/2025, allegato al Comunicato Ufficiale n. 140/A pubblicato il 21.12.2023, anche in virtù del disposto di cui all’articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non avere adempiuto all'impegno, assunto con dichiarazione sottoscritta in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2024/2025, a partecipare con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Pulcini ai tornei delle categorie di base maschili o miste delle categorie Pulcini (Under 11 o Under 10) o Primi Calci;
F.C. LEGNAGO SALUS S.R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal Sig. Stefano Michelazzi;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Stefano MICHELAZZI,
- Società F.C. LEGNAGO SALUS S.R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Davide Venturato;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Stefano MICHELAZZI,
- € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per la società F.C. LEGNAGO SALUS S.R.L.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
