FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 213/AA del 21/11/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da RECCHIA – ASD CITTÀ DI SORA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 278 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Sandro RECCHIA, e della società A.S.D. CITTÀ DI SORA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sandro RECCHIA, all’epoca dei fatti Allenatore di Calcio a Cinque tesserato per la società A.S.D. CITTA’ DI SORA, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., nonché dell’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver lo stesso, successivamente alla disputa della gara Città di Sora - Latina Calcio a 5, svoltasi in data 4.10.2025 e valevole per il Campionato di Calcio a 5, Serie C1, Girone A della stagione sportiva 2025-2026, espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia degli arbitri che ebbero a dirigere l’incontro, sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa, mediante le frasi ed espressioni quali propalate nel corso di una video/intervista pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale della società;

A.S.D. CITTÀ DI SORA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, e 23, comma 5, in quanto società il cui comportamento è ascrivibile al predetto sig. Sandro Recchia ;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Sandro RECCHIA,

- Società A.S.D. CITTÀ DI SORA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Mario GIANNETTI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 4 (quattro) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Sandro RECCHIA,

- € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. CITTÀ DI SORA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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