FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 222/AA del 24/11/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da LUCE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 54 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Andrea LUCE avente ad oggetto la seguente condotta:

Andrea LUCE, Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società F.C. San Giuliano City S.S.D. A R.L all’epoca dei fatti, in violazione: a) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F., e all’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto all’allenatore Sig. Andrea Ciceri la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.- A.I.A.C. nell’ambito della vertenza 2425-242, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale emesso in data 22 maggio 2025 e notificato in data 24 maggio 2025; b) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F. e all’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto ai calciatori sigg.ri Nabil Makni e Pietro Vassallo le somme accertate dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C., nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione dei lodi emessi rispettivamente in data 22.5.2025 e notificato in data 27.5.2025 nell’ambito della vertenza 117/2024-2025 per il calciatore sig. Nabil Makni e del lodo emesso in data 16.5.2025 e notificato in data 21.5.2025 nell’ambito della vertenza 333/2024-2025 per il calciatore sig. Pietro Vassallo;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:

- Sig. Andrea LUCE;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:

- 9 (nove) mesi di inibizione per il Sig. Andrea LUCE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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