FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 228/AA del 26/11/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BURIOL – MARCHETTA – RESMINI – GALLI – ZAMBON – UCD FROG MILANO ASD – ASD CITTA’ DI MONZA – CST TREVIGLIO e altri

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1203 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Daniele BURIOL, Antonio MARCHETTA, Luigi Francesco RESMINI, Federico GALLI, Paolo ZAMBON, e delle società UCD FROG MILANO ASD, ASD CITTA' DI MONZA, CS TREVIGLIESE ASD ARL, CIMIANO CALCIO SSDARL, CG SAN VITTORE OLONA SD e SSDARL MILANO FOOTBALL ACADEMY avente ad oggetto la seguente condotta:

Daniele BURIOL, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.D. Frog Milano A.S.D. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per avere organizzato e realizzato i seguenti tornei, in assenza della preventiva autorizzazione degli Organi federali: - in data 16.2.2025 un torneo riservato alle categorie “Esordienti 2013” e “Primi Calci 2017”; - in data 23.2.2025 un torneo riservato alla categoria “Primi Calci”; - in data 2.3.2025 un torneo riservato alla categoria “Esordienti 2012”; - in data 9.3.2025 un torneo riservato alle categorie “Pulcini 2015” e “Primi Amici 2018”; - in data 16.3.2025 un torneo riservato alla categoria “Esordienti 2013”; - in data 23.3.2025 un torneo riservato alla categoria “Esordienti 2012”; - in data 30.3.2025 un torneo riservato alla categoria “Pulcini 2014”;

Antonio MARCHETTA, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Monza all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata ottenuta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo svoltosi in data 23.3.2025 organizzato dalla società A.C.D. Frog Milano A.S.D., al quale ha partecipato la squadra “Esordienti 2012” della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali;

Luigi Francesco RESMINI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società C.S. TREVIGLIESE ASD ARL all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata ottenuta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo svoltosi in data 30.3.2025 organizzato dalla società A.C.D. Frog Milano A.S.D., al quale ha partecipato la squadra “Pulcini 2014” della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali;

Federico GALLI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Cimiano Calcio SSDARL all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata ottenuta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo svoltosi in data 9.3.2025 organizzato dalla società A.C.D. Frog Milano A.S.D., al quale ha partecipato la squadra “Pulcini 2015” della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali;

Paolo ZAMBON, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società C.G. San Vittore Olona, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata ottenuta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo svoltosi in data 9.3.2025 organizzato dalla società A.C.D. Frog Milano A.S.D., al quale ha partecipato la squadra “Pulcini 2015” della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali;

UCD FROG MILANO ASD, ASD CITTA' DI MONZA, CS TREVIGLIESE ASD ARL, CIMIANO CALCIO SSDARL, CG SAN VITTORE OLONA SD, SSDARL MILANO FOOTBALL ACADEMY, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti ed i comportamenti posti in essere dai rispettivi presidenti dotati di poteri di rappresentanza, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Daniele BURIOL,

- Sig. Antonio MARCHETTA,

- Sig. Luigi Francesco RESMINI,

- Sig. Federico GALLI,

- Sig. Paolo ZAMBON,

- Società UCD FROG MILANO ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Daniele BURIOL,

- Società ASD CITTA' DI MONZA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonio MARCHETTA,

- Società CS TREVIGLIESE ASD ARL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luigi Francesco RESMINI,

- Società CIMIANO CALCIO SSDARL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Federico GALLI,

- Società CG SAN VITTORE OLONA SD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Paolo ZAMBON,

- Società SSDARL MILANO FOOTBALL ACADEMY, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Christiano BERTACCHI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Daniele BURIOL,

- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Antonio MARCHETTA, 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Luigi Francesco RESMINI, 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Federico GALLI,

- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Paolo ZAMBON,

- € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società UCD FROG MILANO ASD,

- €250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD CITTA' DI MONZA,

- € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società CS TREVIGLIESE ASD ARL,

- € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società CIMIANO CALCIO SSDARL,

- € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società CG SAN VITTORE OLONA SD,

- € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società SSDARL MILANO FOOTBALL ACADEMY;

 si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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