FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 249/AA del 10/12/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PEPE – USD APICE CALCIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 87 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Felice PEPE, e della società USD APICE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Felice PEPE, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Apice Calcio 1948, in violazione: - dell' art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 2.6 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025, per avere lo stesso, in data 20.6.2025, fatto svolgere un provino allenamento presso l’impianto sportivo della U.S.D. Apice Calcio 1948 al quale hanno partecipato i calciatori Sig.ri K.L. ed S.E. in assenza del necessario “nulla osta” della società A.S.D. San Marco dei Cavoti, per la quale gli stessi erano tesserati all’epoca dei fatti; - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 11.2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025 - 2026 per avere organizzato in data 16.7.2025 ed in data 26.8.2025 presso l’impianto sportivo “ Perriello Zampelli” di Apice, due Open Day senza aver dato alcuna comunicazione al Settore Giovanile e Scolastico ed al Comitato Regionale Campania;
USD APICE CALCIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il Sig. Felice Pepe;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Felice PEPE,
- Società USD APICE CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Felice Pepe;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Felice PEPE,
- € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società USD APICE CALCIO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
