FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 250/AA del 10/12/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GAETA – GALAVOTTI – LASCARIS 1954 ASD
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 68 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Vincenzo GAETA, Alberto GALAVOTTI e della società LASCARIS 1954 ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:
Vincenzo GAETA, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Lascaris 1954 ASD, in violazione: a) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F, nonché dell’art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 – 2025, affidato il suolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nella categoria Primi Calci al calciatore Sig. Alberto Galavotti, pur essendo quest’ultimo minorenne e privo della prescritta qualifica di cui al citato art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; b) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che nelle distinte di gara dei seguenti incontri, tutti valevoli per il campionato Under 6/Under 7 della delegazione provinciale di Torino, fosse indicato quale dirigente accompagnatore il sig. Riccardo Raimondo, nonostante lo stesso non fosse tesserato per la società Lascaris 1954 ASD, con l’apposizione su tali documenti di gara di una firma non veridica riferita allo stesso: Lascaris – Cit Turin del 22 marzo 2025, Lucento – Lascaris del 6 aprile 2025, Lascaris- Lucento del 5 aprile 2025 e Vianney – Lascaris del 12 aprile 2025;
Alberto GALAVOTTI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Lascaris 1954 ASD in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nella categoria Primi Calci della Lascaris 1954 ASD nonostante fosse tesserato quale calciatore minorenne per tale società e fosse privo della qualifica di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; LASCARIS 1954 ASD, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Vincenzo Gaeta ed Alberto Galavotti;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Vincenzo GAETA,
- Sig. Alberto GALAVOTTI,
- Società LASCARIS 1954 ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Vincenzo GAETA;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Vincenzo GAETA,
- 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Alberto GALAVOTTI,
- € 50,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società LASCARIS 1954 ASD;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
