FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 254/AA del 11/12/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FALCO – DEL GIUDICE – MARCIANO – MALKYA – AMATO – ES SADENY – SOUAGH – MARCHESANO – ASD SCUOLA CALCIO STRIANO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 55 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Emilio FALCO, Michele DEL GIUDICE, Giuseppe Manlio MARCIANO, Ismail MALKYA, Vincenzo AMATO, Otmane ES SADENY, Rayan SOUAGH, Michele MARCHESANO e della società A.S.D. SCUOLA CALCIO STRIANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Emilio FALCO, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Scuola Calcio Striano, in violazione: a) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare SSD Virtus Junior Stabia FR - A.S.D. Scuola Calcio Striano del 4.11.2024, A.S.D. Scuola Calcio Striano - A.S.D. Sianese del 10.11.2024, A.S.D. Scuola Calcio Striano - Scafatese FC SSD ARL del 24.11.2024 ed A.S.D. F.C. Città di Fisciano 2024 - A.S.D. Scuola Calcio Striano del 16.12.2024, tutte valevoli per il campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale, sottoscritto quale dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Scuola Calcio Striano nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Ismail Malkya, Vincenzo Amato, Otmane Es Sadeny e Rayan Souagh, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi; b) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione delle gare SSD Virtus Junior Stabia FR - A.S.D. Scuola Calcio Striano del 4.11.2024, A.S.D. Scuola Calcio Striano - A.S.D. Sianese del 10.11.2024, A.S.D. Scuola Calcio Striano - Scafatese FC SSD ARL del 24.11.2024 ed A.S.D. F.C. Città di Fisciano 2024 - A.S.D. Scuola Calcio Striano del 16.12.2024, tutte valevoli per il campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Scuola Calcio Striano pur non essendo tesserato per tale società;

Michele DEL GIUDICE, , all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Scuola Calcio Striano, in violazione: a) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare A.S.D. Scuola Calcio Striano - A.S.D. Nocera Soccer M.G.F. del 2.2.2025, A.S.D. Scuola Calcio Striano – A.S.D. Aquilotti del 23.2.2025 ed A.S.D. Aquilotti Irno - A.S.D. Scuola Calcio Striano del 13.4.2025, tutte valevoli per il campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale, sottoscritto quale dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Scuola Calcio Striano nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Ismail Malkya, Otmane Es Sadeny e Rayan Souagh, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi; b) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione delle gare A.S.D. Scuola Calcio Striano - A.S.D. Nocera Soccer M.G.F. del 2.2.2025, A.S.D. Scuola Calcio Striano – A.S.D. Aquilotti del 23.2.2025 ed A.S.D. Aquilotti Irno - A.S.D. Scuola Calcio Striano del 13.4.2025, tutte valevoli per il campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale delle squadre schierate dalla società A.S.D. Scuola Calcio Striano pur non essendo tesserato per tale società;

Giuseppe Manlio MARCIANO, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Scuola Calcio Striano, in violazione: a) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Scuola Calcio Striano - A.S.D. Aquilotti Cavesi del 6.4.2025 valevole per il campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Scuola Calcio Striano nella quale è indicato il nominativo dei calciatore sig. Otmane Es Sadeny, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara A.S.D. Scuola Calcio Striano - A.S.D. Aquilotti Cavesi del 6.4.2025 valevole per il campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Scuola Calcio Striano pur non essendo tesserato per tale società;

Ismail MALKYA, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Scuola Calcio Striano, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Scuola Calcio Striano, alle gare A.S.D. Scuola Calcio Striano - A.S.D. Sianese del 10.11.2024, A.S.D. F.C. Città di Fisciano 2024 - A.S.D. Scuola Calcio Striano del 16.12.2024 ed A.S.D. Scuola Calcio Striano – A.S.D. Aquilotti del 23.2.2025, tutte valevoli per il campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

Vincenzo AMATO, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Scuola Calcio Striano, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Scuola Calcio Striano, alla gara A.S.D. Scuola Calcio Striano - A.S.D. Sianese del 10.11.2024, valevole per il campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

Otmane ES SADENY, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Scuola Calcio Striano, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Scuola Calcio Striano, alle gare SSD Virtus Junior Stabia FR - A.S.D. Scuola Calcio Striano del 4.11.2024, A.S.D. Scuola Calcio Striano - A.S.D. Nocera Soccer M.G.F. del 2.2.2025 ed A.S.D. Scuola Calcio Striano - A.S.D. Aquilotti Cavesi del 6.4.2025, tutte valevoli per il campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

Rayan SOUAGH, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Scuola Calcio Striano, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Scuola Calcio Striano, alle gare SSD Virtus Junior Stabia FR - A.S.D. Scuola Calcio Striano del 4.11.2024, A.S.D. Scuola Calcio Striano - Scafatese FC SSD ARL del 24.11.2024 ed A.S.D. Aquilotti Irno - A.S.D. Scuola Calcio Striano del 13.4.2025, tutte valevoli per il campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

Michele MARCHESANO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Scuola Calcio Striano, in violazione: a) degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Scuola Calcio Striano, omesso di provvedere al tesseramento dei calciatori sigg.ri Ismail Malkya, Vincenzo Amato, Otmane Es Sadeny e Rayan Souagh nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Scuola Calcio Striano alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale: il calciatore sig. Ismail Malkya alle gare A.S.D. Scuola Calcio Striano - A.S.D. Sianese del 10.11.2024, A.S.D. F.C. Città di Fisciano 2024 - A.S.D. Scuola Calcio Striano del 16.12.2024 ed A.S.D. Scuola Calcio Striano – A.S.D. Aquilotti del 23.2.2025; il calciatore sig. Vincenzo Amato alla gara A.S.D. Scuola Calcio Striano - A.S.D. Sianese del 10.11.2024; il calciatore sig. Otmane Es Sadeny alle gare SSD Virtus Junior Stabia FR - A.S.D. Scuola Calcio Striano del 4.11.2024, A.S.D. Scuola Calcio Striano - A.S.D. Nocera Soccer M.G.F. del 2.2.2025 ed A.S.D. Scuola Calcio Striano - A.S.D. Aquilotti Cavesi del 6.4.2025; il calciatore sig. Rayan Souagh alle gare SSD Virtus Junior Stabia FR - A.S.D. Scuola Calcio Striano del 4.11.2024, A.S.D. Scuola Calcio Striano - Scafatese FC SSD ARL del 24.11.2024 ed A.S.D. Aquilotti Irno - A.S.D. Scuola Calcio Striano del 13.4.2025; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Scuola Calcio Striano, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei sig.ri Emilio Falco, Michele Del Giudice e Giuseppe Manlio Marciano nonché per avere consentito, e comunque non impedito, agli stessi di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale delle squadre schierate dalla società A.S.D. Scuola Calcio Striano in occasione quantomeno delle seguenti gare valevoli per il campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale: SSD Virtus Junior Stabia FR - A.S.D. Scuola Calcio Striano del 4.11.2024, A.S.D. Scuola Calcio Striano - A.S.D. Sianese del 10.11.2024, A.S.D. Scuola Calcio Striano - Scafatese FC SSD ARL del 24.11.2024, A.S.D. F.C. Città di Fisciano 2024 - A.S.D. Scuola Calcio Striano del 16.12.2024, A.S.D. Scuola Calcio Striano - A.S.D. Nocera Soccer M.G.F. del 2.2.2025, A.S.D. Scuola Calcio Striano – A.S.D. Aquilotti del 23.2.2025, A.S.D. Scuola Calcio Striano - A.S.D. Aquilotti Cavesi del 6.4.2025 ed A.S.D. Aquilotti Irno - A.S.D. Scuola Calcio Striano del 13.4.2025; A.S.D. SCUOLA CALCIO STRIANO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Michele Marchesano ed al cui interno e nel cui interesse i Sig.ri Emilio Falco, Michele Del Giudice, Giuseppe Manlio Marciano, Ismail Malkya, Vincenzo Amato, Otmane Es Sadeny e Rayan Souagh hanno posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Emilio FALCO,

- Sig. Michele DEL GIUDICE,

- Sig. Giuseppe Manlio MARCIANO,

- Sig. Ismail MALKYA,

- Sig. Vincenzo AMATO,

- Sig. Otmane ES SADENY,

- Sig. Rayan SOUAGH,

- Sig. Michele MARCHESANO,

Società A.S.D. SCUOLA CALCIO STRIANO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Michele MARCHESANO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Emilio FALCO,

- 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Michele DEL GIUDICE,

- 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Giuseppe Manlio MARCIANO,

- 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Ismail MALKYA,

- 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Vincenzo AMATO,

- 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Otmane ES SADENY,

- 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Rayan SOUAGH,

- 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Michele MARCHESANO,

- € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda e 8 (otto) punti di penalizzazione da scontare nel campionato Giovanissimi Under 14 SS 25-26 per la società A.S.D. SCUOLA CALCIO STRIANO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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