FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 259/AA del 12/12/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GALLO – DE STEFANO – VERBICARO – RINALDI – FC POMPEI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 57 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Domenico GALLO, Armando DE STEFANO, Mario VERBICARO, Luigi RINALDI e della società SSDARL FC POMPEI, avente ad oggetto la seguente condotta:
Domenico GALLO, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società S.S.D. a r.l. F.C. Pompei in violazione: a.- dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso in occasione della gara F.C. Pompei - A.S.D. Sanseverinese del 30.3.2025 valevole per il campionato Under 17 del Comitato Regionale Campania, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società S.S.D. a r.l. F.C. Pompei nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Armando De Stefano, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b. dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara F.C Pompei - A.S.D. Sanseverinese del 30.3.2025 valevole per il campionato Under 17 del Comitato Regionale Campania, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società S.S.D. a r.l. F.C. Pompei pur non essendo tesserato per tale società;
Armando DE STEFANO, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società S.S.D. a r.l. F.C. Pompei, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società S.S.D. a r.l. F.C. Pompei, alle gare Gelbison S.S.D. a r.l. – S.S.D. a r.l. F.C. Pompei del 10.11.2024, A.S.D. Sanseverinese - S.S.D. a r.l. F.C. Pompei del 14.11.2024, A.S.D. Brothers Napoli - S.S.D. a r.l. F.C. Pompei del 19.10.2025 ed S.S.D. a r.l. F.C. Pompei - A.S.D. Sanseverinese del 30.3.2025, tutte valevoli per il campionato Under 17 del Comitato Regionale Campania, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; Mario VERBICARO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. a r.l. F.C. Pompei, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso in qualità di capitano della squadra in occasione della gara A.S.D. Sanseverinese – S.S.D. a r.l. F.C Pompei del 14.12.2024, valevole per il campionato Under 17 del Comitato Regionale Campania, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società S.S.D. a r.l. F.C. Pompei nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Armando De Stefano, attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso;
Luigi RINALDI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. a r.l. F.C. Pompei, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso in qualità di capitano della squadra in occasione delle gare Gelbison S.S.D. a r.l. - F.C. Pompei del 10.11.2024 ed A.S.D. Brothers Napoli - F.C Pompei del 19.1.2025, entrambe valevoli per il campionato Under 17 del Comitato Regionale Campania, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società S.S.D. a r.l. F.C. Pompei nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Armando De Stefano, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;
SSDARL FC POMPEI, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Luigi Rinaldi e Mario Verbicaro ed al cui interno e nel cui interesse i sigg.ri, Domenico Gallo ed Armando De Stefano hanno posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Domenico GALLO,
- Sig. Armando DE STEFANO,
- Sig. Mario VERBICARO,
- Sig. Luigi RINALDI,
- Società SSDARL FC POMPEI, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giusepe Cirillo; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 45 (giorni) di inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC per il Sig. Domenico GALLO,
- 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Armando DE STEFANO,
- 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Mario VERBICARO,
- 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Luigi RINALDI,
- € 300,00 (trecento/00) di ammenda e 4 (quattro) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza per la società SSDARL FC POMPEI;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
