FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 272/AA del 19/12/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BIAGI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 170 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Luca BIAGI avente ad oggetto la seguente condotta:
Luca BIAGI, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società Borgo a Buggiano, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 2, delle N.O.I.F. e dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in occasione dell’udienza del 25.7.2025 dinanzi al Tribunale Federale Territoriale Toscana, rilasciato una dichiarazione mendace consistente nell’avere dichiarato che nel corso del primo tempo della gara A.S.D. Borgo a Buggiano - U.S. Gallicano A.S.D. del 5 gennaio 2025, valevole per il campionato di Seconda Categoria, “lo stesso DG era stato oggetto di un tentativo di aggressione, consistito dall’inseguimento da parte di un dirigente del Gallicano che brandiva un paletto”, circostanza categoricamente smentita dall’arbitro dell’incontro, il sig. Damiano Cicconofri, che nel corso della sua audizione del giorno 15.9.2025 dianzi al collaboratore della Procura Federale dichiarava “L'episodio soprariportato riferito dall'allenatore pro tempore del BORGO A BUGGIANO non si è mai verificato in nessun momento; né nel primo tempo di gara, né nell'intervallo, né nel secondo tempo e né al termine della gara”;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
- Sig. Luca BIAGI;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:
- 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Luca BIAGI;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
