FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 282/AA del 08/01/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CONFALONIERI – ASD CANTù SAN PAOLO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 191 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Filippo Carlo Maria CONFALONIERI, e della società ASD CANTÙ SAN PAOLO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Filippo Carlo Maria CONFALONIERI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cantù San Paolo, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Cantù San Paolo, sottoscritto in data 1.9.2024 con il sig. Alessandro Gualdi, tesserato per tale società quale direttore generale, un contratto di collaborazione coordinata e continuativa su modulo riservato ai rapporti “Società-Tecnico Allenatore e Preparatore Atletico” e per avere poi sostenuto l’invalidità del citato contratto al fine di sottrarsi al pagamento dei compensi nei termini e nei modi ivi stabiliti a seguito dell’esonero di tale dirigente nel mese di febbraio 2025;

ASD CANTÙ SAN PAOLO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Filippo Carlo Maria Confalonieri; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Filippo Carlo Maria CONFALONIERI,

- Società ASD CANTÙ SAN PAOLO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Filippo Carlo Maria CONFALONIERI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Filippo Carlo Maria CONFALONIERI,

- € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD CANTÙ SAN PAOLO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it