FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 292/AA del 12/01/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CROCIONI – PASSERI – SS MACERATESE 1922 – ASCOLI CALCIO 1898 FC

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 189 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Alberto CROCIONI, Bernardino PASSERI e delle società ACD SS MACERATESE 1922 e ASCOLI CALCIO 1898 FC avente ad oggetto la seguente condotta:

Alberto CROCIONI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Maceratese 1922 A.C.D., in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dalla Circolare n° 1 della Lega Pro del 1.7.2025, per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di richiedere o di verificare che fosse stata richiesta ed ottenuta l’autorizzazione preventiva della Lega Pro per l’organizzazione e la realizzazione dell’amichevole Ascoli Calcio – Maceratese svoltasi ad Ascoli Piceno presso lo Stadio Del Duca il 6.8.2025;

Bernardino PASSERI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Ascoli Calcio 1898 F.C. Spa, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dalla Circolare n° 1 della Lega Pro del 1.7.2025, per aver organizzato e realizzato l’amichevole Ascoli Calcio – Sangiustese svoltasi a Cascia (PG) il 27.7.2025 e l’amichevole Ascoli Calcio – Maceratese svoltasi ad Ascoli Piceno presso lo Stadio Del Duca il 6.8.2025 omettendo, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di richiedere o di verificare che fosse stata richiesta ed ottenuta l’autorizzazione preventiva della Lega Pro per l’organizzazione e la realizzazione delle stesse, nonché per aver omesso di richiedere alla Lega Pro la designazione degli arbitri e degli assistenti;

ACD SS MACERATESE 1922, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti e comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

ASCOLI CALCIO 1898 FC, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti e comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Alberto CROCIONI,

- Sig. Bernardino PASSERI,

- Società ACD SS MACERATESE 1922, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alberto Crocioni,

- Società ASCOLI CALCIO 1898 FC, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Bernardino Passeri;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Alberto CROCIONI,

- 2 (due) mesi di inibizione commutati in ammenda pari ad € 6.000,00 (seimila/00) per il Sig. Bernardino PASSERI,

- € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ACD SS MACERATESE 1922,

- € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASCOLI CALCIO 1898 FC;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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