FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 295/AA del 14/01/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da VERMIGLIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 269 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Francesco Pio VERMIGLIO avente ad oggetto la seguente condotta:

Francesco Pio VERMIGLIO, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli A.I.A. con la qualifica di Arbitro Effettivo appartenente alla Sezione di Bolzano, in violazione dell’art. 42 co. 1, 2 e 3 lett. a), c), f) ed i) del vigente Regolamento AIA così come integrato anche dagli artt. 4, 5 e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell’AIA, per aver quale arbitro designato per la direzione delle sotto elencate gare omesso di assolvere con la massima tempestività e fedeltà al proprio potere referendario e alle successive richieste di chiarimenti/integrazioni ad esso pervenute dall’ufficio del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano. E segnatamente per aver: a) dopo aver diretto la gara BRESSANONE vs LATINOAMERICANA INCAS disputata in data 06.09.2025 e valevole per il campionato di Terza Categoria Gir. B della corrente stagione sportiva provveduto a trasmettere all’ufficio del GS il proprio referto di gara senza aver avuto cura di indicare/annotare nello stesso l’avvenuta espulsione dal terreno di gioco di un calciatore della società ospite e successivamente, dopo essere stato interpellato dall’ufficio del GS al quale era pervenuta informalmente notizia di tale espulsione in merito alla mancata refertazione di quest’ultima, provveduto a trasmettere via mail al GS un primo supplemento di rapporto contenente l’erronea annotazione del numero di maglia del giocatore indicato come espulso; b) dopo aver diretto la gara TERLANO vs KALTERER SV FUSSBALL disputata in data 10/09/2025 e valevole per il campionato Juniores Provinciali Gir. B della stagione sportiva in corso, provveduto a trasmettere all’ufficio del GS il proprio referto di gara senza aver avuto cura di indicare/annotare nello stesso l’avvenuta ammonizione di un calciatore della società ospitante (circostanza, invece, puntualmente refertata dal Commissario di campo presente all’incontro e portata alla diretta conoscenza del GS attraverso l’invio a questi del proprio referto); c) dopo aver diretto la gara EGNA vs EGGENTAL disputata in data 12/09/2025 e valevole per il campionato di Terza Categoria Gir. B della corrente stagione sportiva provveduto a trasmettere all’ufficio del GS il proprio referto contenente l’erronea indicazione del risultato finale della gara (4-1 in luogo di 3-2), l’erronea indicazione del nominativo di un giocatore della squadra ospite espulso dal terreno di gioco, nonché, da ultimo l’erronea indicazione della mancata richiesta da parte della squadra ospitante della Forza Pubblica, tutte circostanze che successivamente rilevate ed accertate dal GS in seguito alle segnalazioni ricevute dalle società interessate dopo l’avvenuta pubblicazione del CU n.17 del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano costringevano il GS a preparare due delibere (pubblicate con il CU n.18 del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano) a correzione delle proprie decisioni precedentemente assunte sulla scorta delle predette errate indicazioni contenute nel referto arbitrale al fine di non compromettere la regolarità del campionato;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:

- Sig. Francesco Pio VERMIGLIO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:

- 45 (quarantacinque) giorni di sospensione per il Sig. Francesco Pio VERMIGLIO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

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