FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 297/AA del 14/01/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da VENA – VOLPENTESTA – ASD CASTROVILLARI CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 234 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea VENA, Valentina VOLPENTESTA e della società ASD CASTROVILLARI CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Andrea VENA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Castrovillari Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, al calciatore sig. Rodrigo Ariel Izco la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 399-2024/25 del 28.7.25, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 30.7.2025;

Valentina VOLPENTESTA, all’epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società Castrovillari Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere la stessa corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, al calciatore sig. Giuseppe Candilio la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 398-2024/25 del 28.7.25, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 29.9.2025;

ASD CASTROVILLARI CALCIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati il sig. Andrea Vena e la sig.ra Valentina Volpentesta;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Andrea VENA,

- Sig.ra Valentina VOLPENTESTA,

- Società ASD CASTROVILLARI CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Valentina Volpentesta;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Andrea VENA, × 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Valentina VOLPENTESTA,

- € 350,00 (tercentocinquanta/00) di ammenda e penalizzazione di 2 (due) punti in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della s.s. 2025/2026 per la società ASD CASTROVILLARI CALCIO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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